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21 Dicembre 2024
DALLA STAMPA SPECIALIZZATA
Riportiamo qui di seguito le domande e le risposte fornite dal Dipartimento delle finanze all’interno dell’iniziativa Telefisco 2019 - Sole 24ore del 4 febbraio, in materia di TARI corrispettivo. Si tratta di risposte del MEF, competente in materia, che prevalgono sui pareri resi da ATERSIR e Regione ER e pubblicate su Tributi in Comune n.1/2019
Applicabilità della TEFA alla Tari corrispettiva
Domanda
Si chiede se per gli enti che adottano la tariffa corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013, continua ad applicarsi il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Dlgs 504/1992, da applicarsi nella percentuale deliberata dalla provincia sul totale della tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. Sul punto, si rammenta che la Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 17113 dell'11 luglio 2017, ha ritenuto che le controversie che attengono il tributo provinciale, anche se applicate come maggiorazione della TIA 2 - entrata di natura corrispettiva, così come chiarito dall'articolo 14, comma 33 del Dl n. 78/2010 – rimangono di competenza del giudice tributario. La Suprema corte precisa che "né è idonea a snaturarne la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorché abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazioni che ha natura di tributo a favore delle Province”. Coerentemente con tale principio di diritto, si dovrebbe ritenere che il tributo provinciale in questione continua ad applicarsi anche alla Tari corrispettivo di cui al comma 668 citato. Si chiede conferma dell'interpretazione proposta.
Risposta
Come affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione indicata nel quesito, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) rappresenta il sistema di reperimento della provvista necessaria alle province per “l'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico”.
Pertanto, l'applicazione del TEFA prescinde da un suo collegamento a un tributo oppure a un corrispettivo.
D'altronde, una conferma di tale conclusione si ricava dalla stessa sentenza, laddove in riferimento alla TIA2 si afferma, come già riportato nel quesito, che “non è idonea a snaturarne la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorché abbia natura privatistica, non comporta la modifica della natura” del TEFA, “fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione che ha natura di tributo a favore delle Province”.
Si deve anche rilevare che se l'applicazione del TEFA dipendesse dal tipo di prelievo deliberato dall'ente locale, si verificherebbe non solo un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti assoggettati alla TARI-tributo e gli utenti soggetti alla TARI-corrispettivo, ma anche una diversa possibilità da parte delle province di svolgere un servizio, che sarebbe compromesso per carenza di risorse disponibili nel caso in cui i comuni avessero optato per il regime corrispettivo.
Inserimento delle quote inesigibili Tari tributo nel PEF della Tari corrispettiva
Domanda
Per i Comuni che adottano la tariffa corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013, si pone il problema delle quote inesigibili accertate in via definitiva con rifermento alla Tari tributo.
In particolare, si chiede se le quote inesigibili accertate in via definitiva, ovvero dopo che siano trascorsi sei mesi dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella, possano essere imputate, come componente di costo, al piano economico finanziario della Tari corrispettivo, similmente a quanto previsto per gli inesigibili TIA 1, TIA 2 e TARES dall'articolo 1, comma 654-bis, della legge 147/2013. Si precisa che la mancata imputazione di tali costi nel Pef Tari corrispettivo determina un maggior onere per il bilancio comunale, nella misura in cui gli accantonamenti variamente previsti siano inferiori alle quote accertate come inesigibili, oltre che una probabile violazione dell'articolo 1, comma 654, della legge 147/2013, norma questa che impone di garantire, con le entrate Tari, la copertura integrale dei costi.
Risposta
Non si ravvisano impedimenti all'inserimento dei crediti inesigibili nel caso di passaggio dalla TARI-tributo alla TARI-corrispettivo.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che la questione non si può inquadrare nel comma 654-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, poiché detta disposizione ha previsto che “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. La norma infatti consente di inserire nel piano finanziario della TARI costi che non sono riferibili alla TARI stessa, poiché riguardano annualità pregresse in cui erano vigenti la TIA1, la TIA2 e la TARES.
Con questa previsione è stato superato il parere contenuto nella delibera n. 73/2015/PAR del 2015 della Corte dei Conti, nella quale la Sezione regionale di controllo per la Toscana, dopo aver evidenziato la diversità formale e sostanziale della disciplina relativa alla TIA1 e alla TARI, aveva risposto negativamente al quesito se “in generale, sia legittimo inserire nel piano finanziario TARI accantonamenti e perdite su crediti afferenti ad una forma di prelievo soppressa con l. n. 147/2013”. La risposta della Sezione si poggiava su considerazioni attinenti al principio di integrale recupero dei costi e, in particolare, sulla circostanza che ciascuna tariffa “deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata”.
La Corte non ha messo quindi in discussione il principio secondo cui quando i crediti inesigibili sono riconducibili allo stesso regime di prelievo questi possono essere inclusi tra i costi da coprire con la TARI negli anni successivi, né detto principio è stato sconfessato dal citato comma 654-bis.
Nella stessa ottica va inquadrata la più specifica problematica posta nel quesito, poiché si ritiene che anche i crediti inesigibili insorti in vigenza della TARI-tributo possano essere inseriti nella TARI-corrispettivo. Le due entrate infatti rappresentano le diverse modalità in cui la TARI può essere declinata, per cui non si verifica alcuna soluzione di continuità fra le stesse, come invece avverrebbe nel caso di soppressione di un previgente prelievo sui rifiuti, ipotesi oggetto del parere della Corte dei Conti della Toscana e del comma 654-bis in esame.
A conferma di ciò, si può aggiungere che il piano economico finanziario della TARI-corrispettivo, così come quello della TARI-tributo, è governato dalle stesse regole contenute nel D.P.R. n. 158 del 1999, per cui i costi del servizio di gestione dei rifiuti da inserire nel piano finanziario sono i medesimi sia che ad essi si faccia fronte con un prelievo di carattere tributario, sia con una tariffa di natura corrispettiva.
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, sent. 2008 del 24-01-2019
Occupazione sottosuolo con cavi e conduttore - Società scissa – Concessionario ed occupante di fatto – Soggettività passiva – Rimessione alle sezioni unite – Responsabilità solidale illimitata per imposta e sanzioni – “Si ritiene, in definitiva, che possano sussistere - sia come risoluzione di contrasto, sia come questione di massima di particolare importanza, ex art. 374 c.p.c., comma 2, - i presupposti per un intervento chiarificatore delle SSUU sull'esatta interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, e, segnatamente, sull'estensione della soggettività passiva Tosap a seconda che l'occupante di fatto di suolo pubblico possa essere chiamato a rispondere del tributo anche in presenza - ovvero soltanto in mancanza - di soggetto titolare di concessione o autorizzazione occupativa. Nel caso di ritenuta responsabilità debitoria dell'occupante di fatto anche in presenza di quest'ultimo, si pone poi l'ulteriore quesito di stabilire se tale responsabilità operi in via esclusiva ed assorbente, ovvero solidale”.
Cass. civ. Sez. V, sent. 2136 del 25-01-2019
Prova notifica spedizione atto accertamento – Valida attestazione elenco spedizione e ricevuta di ritorno – “deve aggiungersi, con riferimento al valore probatorio dell'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è validamente fornita dal notificante anche mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., sez. 6-5, 4 giugno 2018, n. 14163, Rv. 648752 - 01). La sentenza impugnata non ha applicato tali principi, omettendo di dare rilievo alla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento e dalla distinta di consegna delle raccomandate”.
Cass. civ. Sez. V, sent. 2137 del 25-01-2019
Omessa denuncia ICI- Reiterazione della sanzione anche se omissione già conosciuta dal Comune – “Secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine di cinque anni, previsto dal D.Lgs. citato, art. 11, comma 2, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione ICI, anzichè il termine triennale previsto dalla stessa norma con riferimento alle ipotesi di dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte; ciò in quanto la ratio giustificativa dell'applicazione del termine quinquennale sarebbe ravvisabile nella mancata conoscenza, da parte del Comune, di un immobile rilevante ai fini ICI e delle relative caratteristiche ai fini dell'applicazione dell'imposta, ipotesi che non configurabile nella fattispecie, considerato che il Comune aveva già provveduto ad emettere avviso di accertamento per l'anno 1998 in relazione allo stesso immobile, della cui esistenza e consistenza era pertanto perfettamente a conoscenza. Il motivo è infondato. Invero, l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all' "inizio" del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del "termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno 1992"), ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi dello stesso decreto, art. 14, comma 1, Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15235, Rv. 623768 - 01; Cass., sez. 5, 16/01/2009, n. 932, Rv. 606445 01). Tale violazione deve ritenersi sussistente anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dell'esistenza e consistenza dell'immobile, in quanto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di possesso (o di variazione; cfr. Cass., sez. 5, 31/10/2017, n. 25937, Rv. 646127 - 01; Cass. sez. 5, 12/09/2012, n. 15235, Rv. 623768 - 01)”.
Cass. civ. Sez. V, sent. 2392 del 29-01-2019
Area preordinata esproprio – Assoggettabilità ICI – Sussiste – “deve escludersi che un'area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione (nella fattispecie, per la realizzazione di un'area industriale) sia per ciò esente dall'imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 2 - abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi del D.P.R 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, comma 1, n. 134, e art. 59, modificati dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 - e dal menzionato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 8, i quali mirano a ristorare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l'imposta versata nei cinque anni precedenti all'espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sulla indennità di espropriazione effettivamente corrisposta (nè tale disciplina" nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell'espropriazione, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost.)".
Cass. civ. Sez. VI, ord. 2800 del 31-01-2019
ICI – Spacchettamento famiglia – Agevolazioni abitazione principale – Non applicabilità - “È infatti, insegnamento di questa Corte, quello che `In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tali intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall' 1° gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che "de quo" costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie)." (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10). Nel caso di specie, la CTR ha accertato — così come confermato dalla contribuente in ricorso -che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale non solo propria ma anche del proprio nucleo familiare, mentre, le agevolazioni fiscali, sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono per essere riconosciute la sussistenza dei presupposti previsti tassativamente.
Cass. civ. Sez. VI, ord. 2803 del 31-01-2019
Fabbricato rurale – Domanda variazione ex Dl 70/2011 presentata oltre i termini – Retroattività – Non sussiste -ICI – “Nel caso di specie, risulta pacifico che per tutti i fabbricati in questione (alcuni originariamente iscritti al catasto terreni, altri già iscritti al catasto fabbricati, e due fabbricati, mai accatastati in precedenza e individuati d'ufficio con attribuzione di rendita presunta, cd. "immobili fantasma"), nell'anno di riferimento 2009 oggetto di controversia, la variazione catastale presentata dalla società ricorrente non aveva i requisiti e il contenuto necessari per ottenere l'efficacia retroattiva richiesta, in quanto, per tutti gli immobili, la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine di cui alla disciplina dettata dal d. 1. n. 70/2011 che è rimasta in vigore attraverso successivi interventi dal 13.7.11 al 30.9.12. La normativa di cui al d.l. n. 70 del 2011 non trova pertanto applicazione nel caso di specie (v. Cass. 23015/2016 — non massimata — in particolare, p. 6, relativamente, all'ipotesi di domanda presentata prima del periodo di vigenza del D.L. n. 70/11 e delle successive integrazioni e proroghe, ma vedi anche, Cass. 26505/17, in un caso in cui la richiesta di ruralità è stata presentata dopo il 30.9.12, in particolare, il 5.12.13, e v. anche Cass. n. 12659/17).
Cass. civ. Sez. VI, ord. 3039 del 31-01-2019
Catasto – Provvedimento di rettifica rendita – Mancata notifica – Utilizzabilità ai fini ICI – Illegittimità - “La pronuncia impugnata, ignorando tale decisivo discrimine ed ipotizzando la sussistenza di un onere d'impugnazione anche nel merito dell'attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, non obbligando l'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).”
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Dipartimento delle Finanze - Processo tributario telematico: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita
Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.
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