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19 Marzo 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA

FAQ tariffa puntuale

Aggiornate le FAQ - domande e risposte (PDF) - a cura di ANCI Emilia Romagna sulla tariffazione puntuale.
E’ inoltre disponibile un servizio di supporto personalizzato nei confronti dei Comuni impegnati nel passaggio da TARI a Tariffa puntuale Scrivere a:  tariffapuntuale@anci.emilia-romagna.it

ARERA: consultazione su regolazione tariffaria per il ciclo di gestione dei rifiuti

Pubblicato il 28/12/2018 il primo documento ARERA per la consultazione (713/2018/R/rif), che presenta gli orientamenti iniziali dell'Autorità in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
I soggetti interessati sono invitati a inviare osservazioni  compilando il modulo sul sito web ARERA o via mail a regolazione-rifiuti@arera.it entro il 15 febbraio 2019


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

ATERSIR su TARI

Richiesta di parere in merito all’imputabilità nel PEF TARI corrispettivo delle quote inesigibili o delle maggiori entrate relative alla TARI tributo – RISPOSTA (PDF)

Regione Emilia-Romagna su TARI

Richiesta di parere in merito all’applicabilità del tributo provinciale in regime di Tari Corrispettivo - RISPOSTA (PDF)


NOTIZIE DA IFEL

Legge di bilancio 2019:

Ciclo di incontri Anci-IFEL sul territorio

Aggiornamento della nota di lettura Anci-IFEL


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 31306 del 04-12-2018

Società scissa – Responsabilità solidale illimitata per imposta e sanzioni – “Il dato normativo, peraltro di inequivoco tenore testuale (... Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge...) trova poi conferma nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, che coerentemente prevede che le società partecipanti alla scissione siano tutte illimitatamente e solidalmente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. (Cass. nn. 13059/015, 23342/016). Nel caso di debito di imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione v'è dunque estensione della solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, non potendosi porre in dubbio che la speciale normativa tributaria prevalga sulle disciplina generale codicistica, che per le obbligazioni civili della scissa prevede la solidarietà di tutte le partecipanti alla scissione, ma nei limiti di cui all'art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3. (…) e la sua obbligazione solidale si estende, oltre che all'imposta principale, anche alle sanzioni, agli interessi e accessori”

Cass. civ. Sez. VI, Ord. 32789 del 19-12-2018

Tarsu – Seminario – Assoggettamento a tassa - “Non può qui che ribadirsi quanto già osservato nella succitata ordinanza n. 15407/17 resa inter partes riguardo al fatto che "L'interpretazione, fatta propria dalla CTR, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l'esenzione la norma Reg. TARSU del Comune di Rende (art. 10, comma 1, lett. b), che decreta l'esenzione da TARSU dei locali destinati al culto, quale attuazione in materia della L. n. 222 del 1985, art. 16, compie dunque un vero e proprio salto logico nell'estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, l'esenzione indiscriminata dal tributo sulla base di un'equiparazione, da parte della menzionata L. n. 222 del 1985, art. 16, ai soli effetti delle leggi civili, alle "attività" di religione e di culto, di quelle, per quanto qui interessa, dirette alla formazione del clero".

Cass. civ. Sez. V, Sent. 33425 del 27-12-2018

Tarsu – Rifiuti imballaggio terziario – Spetta riduzione ma non detassazione totale - “Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sè, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunati. (…). Si ribadisce, inoltre, che la società, nel formulare la richiesta di detassazione al Comune non ha allegato alcuna documentazione, pur essendone onerata, dell'attività di avviamento al recupero. Come si è detto, per quanto attiene alla quantificazione della TARSU, in tema di imballaggi terziari, è posto a carico dell'interessato un onere di informazione, al fine di ottenere la riduzione tariffaria, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006; Cass. n. 17599 del 2009; Cass. n. 775 del 2011).

Cass. civ. Sez. V, Ord. 32096 del 12-12-2018

Notifica con raccomanda A/R – Irrilevanza relata di notifica - “Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (…) In tal caso, opera infatti il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione del plico apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la conseguenza che, seppure dovessero mancare nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato o la sottoscrizione dovesse risultare non leggibile, l'atto è comunque valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 11708 del 27/5/2011)”.

Cass. civ. Sez. V, Ord. 746 del 15-01-2019

ICI – Concessione bene patrimonio indisponibile – Assoggettabilità – Non sussiste - “il ricorso è fondato in quanto non è controverso (…) che la concessione ha ad oggetto beni del patrimonio indisponibile (art. 824 c.c.) e non del demanio comunale (art. 826 c.c.) e che alla scadenza della concessione l'area e la piscina sono destinate ad essere riconsegnate al Comune; (…) il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, in caso di concessione di suolo pubblico per la costruzione e la gestione di un bene (aziendale), il diritto del concessionario sull'opera realizzata si qualifica come diritto reale di superficie (con conseguente imponibilità) ovvero come diritto avente natura meramente personale (con conseguente esclusione dal campo applicativo dell'imposta), a seconda che, al momento della cessazione del rapporto concessorio, l'opera torni nella disponibilità del concedente, essendosi allora in presenza di un diritto personale di godimento, ovvero passi in proprietà del concessionario, essendosi allora in presenza di un diritto di superficie (Cass. n. 12798 del 21/06/2016; Cass. n. 24498 del 20/11/2009; Cass. n. 22757 del 03/12/2004 e, segnatamente, Cass. 25209/16, cit.)"

Cass. civ. Sez. V, Ord. 949 del 16-01-2019

ICI – Tariffe imposta di pubblicità- termine 31 marzo previsto dal D.lgs. n. 507/1993 – Prevale su regola generale - “Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 93 cit., art. 3, comma 5, (modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 10, comma 1, lett. a),) secondo cui: "In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 10 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno". (…) Nel caso in esame la giunta comunale ha deliberato l'aumento delle tariffe il 12.5.2006 e, pertanto, esso può trovare applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007. La sentenza impugnata ha, viceversa, fatto riferimento al diverso termine di decorrenza previsto in via generale per i tributi locali (…) . Ritiene il collegio che nella specie non possa trovare applicazione la norma da ultimo riportata; tale disposizione di carattere generale riguarda, infatti, i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ad esclusione di quelle dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Diversamente dovrebbe ritenersi un'incoerenza del legislatore che, in un unico testo legislativo, preveda una norma di carattere generale sui termini per l'adozione delle delibere in materia di tributi locali che di fatto abroghi un'altra disposizione di carattere speciale, sugli stessi termini riguardante la sola imposta di pubblicità."

Cass. civ. Sez. VI, Ord. 1169 del 17-01-2019

Imposta pubblicità – Scritta Postamat e Bancomat – Assoggettabilità – Non sussiste - “la scritta "Postamat" - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di Poste Italiane, quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario. Va del resto considerato che l'iscrizione in esame segnala la possibilità per l'utenza di espletare, presso quel determinato terminale automatizzato, tutta una serie di servizi che tale utenza ha già acquistato, e di cui può avvalersi nell'osservanza di condizioni contrattuali già da essa accettate all'atto della stipula.(…) Va detto - non certo perchè si tratti di fonte interpretativa vincolante per il giudice, ma perchè essa stessa conforme alla più corretta interpretazione legislativa - che nello stesso senso si esprime la Risoluzione MEF n. 2/DF del 24 aprile 2009, secondo la quale il fine della iscrizione "Bancomat" (così come di quelle, analoghe, di "Cambio" ovvero "Cassa Continua" e similari) "è quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di esso - come nel caso delle apparecchiature adibite a "Bancomat" - in cui è possibile usufruire del servizio prescelto".

Cass. civ. Sez. VI, Ord. 953 del 16-01-2019

Imposta pubblicità – Carelli supermercato con cartelli – Unico mezzo pubblicitario - “Occorre precisare, tuttavia, che nel caso di specie uno stesso soggetto pubblicizzato risulta, comunque, riprodotto su una pluralità di carrelli. In tale passaggio viene in evidenza il secondo requisito richiesto dalla norma, ovvero il collegamento funzionale. Sotto tale profilo si ritiene che l'apposizione di un messaggio pubblicitario riferito al medesimo soggetto o alla medesima ditta, su differenti carrelli allocati nei pressi di un supermercato o di un centro commerciale integri il requisito del collegamento funzionale, come inteso dalla S.C. e sopra riportato. In particolare, ai fini dell'applicazione del cit. art. 7, comma 5, è irrilevante la loro apposizione su differenti carrelli, ove questi siano nei pressi di un medesimo supermercato o centro commerciale e riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale, in quanto in tal caso possono considerarsi un unico messaggio pubblicitario. Essi assolvono, infatti, ad un'unitaria funzione pubblicitaria di quel determinato soggetto a nulla rilevando che i carrelli siano posti all'interno o all'esterno del supermercato. In tal senso la sentenza impugnata non ha interpretato in modo conforme all'orientamento consolidato della S.C. e sopra riportato.

Cass. civ. Sez. VI, Ord. 1360 del 18-01-2019

Imposta pubblicità – Vetrofanie supermercato – Immagine prodotti venduti – Assoggettabilità - Sussiste - “Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: "costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita”.


NORMATIVA

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (18G00172) - (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 
 

 

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