Art. 15 
 
     Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica 
 
  1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo
17-quinquies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione
edilizia di primo livello di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del
decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015,
nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione con  almeno
10 unita' abitative e per i relativi interventi  di  ristrutturazione
edilizia di primo livello di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del
decreto del Ministero dello sviluppo economico  26  giugno  2015,  la
predisposizione  all'allaccio  per  la  possibile  installazione   di
infrastrutture elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli  idonee  a
permettere la  connessione  di  una  vettura  da  ciascuno  spazio  a
parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto,  siano  essi
pertinenziali o no, in  conformita'  alle  disposizioni  edilizie  di
dettaglio fissate nel regolamento stesso  e,  relativamente  ai  soli
edifici residenziali  di  nuova  costruzione  con  almeno  10  unita'
abitative, per un numero  di  spazi  a  parcheggio  e  box  auto  non
inferiore al 20 per cento di quelli totali». 
  2. All'articolo 17-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole:
«secondo comma del  codice  civile»  sono  sostituite  dalle  parole:
«primo, secondo e terzo comma del codice civile». 
  3. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e'  aggiunto  il
seguente comma: «2. sino all'adozione dei decreti di cui al comma  1,
si applicano  i  medesimi  sistemi,  componenti  identita'  tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi in circolazione». 
  4. All'articolo  23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto il  seguente
comma: «2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, da  emanarsi  entro  trenta  giorni,  sono
individuate le dichiarazioni,  attestazioni,  asseverazioni,  nonche'
gli elaborati tecnici da  presentare  a  corredo  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui al comma 2-bis». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 4 (L). Regolamenti  edilizi  comunali  (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
              1. Il  regolamento  che  i  comuni  adottano  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 4, deve contenere  la  disciplina  delle
          modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
          delle normative tecnico-estetiche,  igienico-sanitarie,  di
          sicurezza e vivibilita' degli immobili e  delle  pertinenze
          degli stessi. 
              1-bis. 
              1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni adeguano  il
          regolamento di cui al comma 1  prevedendo,  con  decorrenza
          dalla medesima data, che  ai  fini  del  conseguimento  del
          titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
          per gli edifici di nuova  costruzione  ad  uso  diverso  da
          quello residenziale con superficie utile  superiore  a  500
          metri   quadrati   e   per   i   relativi   interventi   di
          ristrutturazione  edilizia  di   primo   livello   di   cui
          all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello
          sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli  edifici
          residenziali di nuova  costruzione  con  almeno  10  unita'
          abitative e per i relativi interventi  di  ristrutturazione
          edilizia di primo livello  di  cui  all'allegato  1,  punto
          1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
          giugno  2015,  la  predisposizione  all'allaccio   per   la
          possibile installazione di infrastrutture elettriche per la
          ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione  di
          una vettura da  ciascuno  spazio  a  parcheggio  coperto  o
          scoperto  e  da  ciascun   box   per   auto,   siano   essi
          pertinenziali  o  no,  in  conformita'  alle   disposizioni
          edilizie di dettaglio fissate  nel  regolamento  stesso  e,
          relativamente  ai  soli  edifici  residenziali   di   nuova
          costruzione con almeno 10 unita' abitative, per  un  numero
          di spazi a parcheggio e box auto non inferiore  al  20  per
          cento di quelli totali. 
              1-quater. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al
          comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
          relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da  quanto
          ivi  previsto,  i  poteri  inibitori  e   di   annullamento
          stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
          queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39. 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-ter  e
          1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
          amministrazioni pubbliche. 
              1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali,
          in  attuazione  del  principio  di  leale   collaborazione,
          concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131,  per  l'adozione  di   uno   schema   di   regolamento
          edilizio-tipo, al fine  di  semplificare  e  uniformare  le
          norme e gli adempimenti. Ai sensi  dell'art.  117,  secondo
          comma, lettere e) e m), della  Costituzione,  tali  accordi
          costituiscono   livello   essenziale   delle   prestazioni,
          concernenti la tutela della concorrenza e i diritti  civili
          e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il
          territorio nazionale.  Il  regolamento  edilizio-tipo,  che
          indica  i  requisiti  prestazionali  degli   edifici,   con
          particolare  riguardo  alla  sicurezza   e   al   risparmio
          energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati  dai
          suddetti  accordi,  comunque  entro  i   termini   previsti
          dall'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              2. Nel caso in  cui  il  comune  intenda  istituire  la
          Commissione edilizia, il regolamento indica gli  interventi
          sottoposti   al   preventivo   parere   di   tale    organo
          consultivo.". 
              - Il testo dell'art. 17-quinquies del decreto  -  legge
          22 giugno 2012, n. 83, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  17-quinquies.   Semplificazione   dell'attivita'
          edilizia e diritto ai punti di ricarica 
              1. Al comma 2 dell'art. 4 del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, sono premessi i seguenti: 
              «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni  adeguano  il
          regolamento di cui al comma 1  prevedendo,  con  decorrenza
          dalla medesima data, che  ai  fini  del  conseguimento  del
          titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
          per gli edifici di nuova  costruzione  ad  uso  diverso  da
          quello residenziale con superficie utile  superiore  a  500
          metri   quadrati   e   per   i   relativi   interventi   di
          ristrutturazione     edilizia,      l'installazione      di
          infrastrutture  elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli
          idonee a  permettere  la  connessione  di  una  vettura  da
          ciascuno spazio  a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
          ciascun box per auto, siano essi  pertinenziali  o  no,  in
          conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
          nel regolamento stesso. 
              1-quater. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al
          comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
          relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da  quanto
          ivi  previsto,  i  poteri  inibitori  e   di   annullamento
          stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
          queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39. 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-ter  e
          1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
          amministrazioni pubbliche». 
              2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'art.  1102  del
          codice civile, le opere edilizie per l'installazione  delle
          infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
          in condominio sono approvate dall'assemblea di  condominio,
          in prima o in  seconda  convocazione,  con  le  maggioranze
          previste dall'art. 1136, primo, secondo e terzo  comma  del
          codice civile. 
              3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
          non  assuma  entro  tre  mesi  dalla  richiesta  fatta  per
          iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il  condomino
          interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi
          di  cui  al  citato  comma  2,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli  1120,
          secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.". 
              - Il testo dell'art. 17- terdecies del decreto -  legge
          22 giugno 2012, n. 83, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17-terdecies. Norme per il sostegno e lo sviluppo
          della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti 
              1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
          funzionali dei  veicoli  in  circolazione  delle  categorie
          internazionali L, M e N1, consistenti nella  trasformazione
          degli stessi in veicoli il  cui  motore  sia  ad  esclusiva
          trazione elettrica, si applica l'art. 75, comma 3-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1,  si
          applicano  i   medesimi   sistemi,   componenti   identita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi in circolazione.". 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  7  agosto
          2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 23 del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 23. Autorizzazione unica  in  materia  ambientale
          per le piccole e medie imprese 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia   di
          autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo  3-bis
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al  fine  di
          semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI  e
          per gli impianti non soggetti alle citate  disposizioni  in
          materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
          base dei risultati delle  attivita'  di  misurazione  degli
          oneri amministrativi di cui all'art. 25  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il   Governo   e'
          autorizzato ad emanare un regolamento  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  volto  a
          disciplinare  l'autorizzazione   unica   ambientale   e   a
          semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
          medie  imprese  e  degli   impianti   non   soggetti   alle
          disposizioni  in  materia   di   autorizzazione   integrata
          ambientale,  in  base  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
          20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni: 
              a)   l'autorizzazione   sostituisce   ogni   atto    di
          comunicazione, notifica ed  autorizzazione  previsto  dalla
          legislazione vigente in materia ambientale; 
              b) l'autorizzazione unica ambientale e'  rilasciata  da
          un unico ente; 
              c) il procedimento deve essere improntato al  principio
          di proporzionalita'  degli  adempimenti  amministrativi  in
          relazione alla dimensione  dell'impresa  e  al  settore  di
          attivita', nonche' all'esigenza di tutela  degli  interessi
          pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori
          oneri a carico delle imprese. 
              2. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          regolamento sono identificate le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei relativi  procedimenti  che  sono  abrogate
          dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
              2-bis.  La  realizzazione   delle   infrastrutture   di
          ricarica  dei  veicoli   elettrici   e'   sottoposta   alla
          disciplina  della  segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, da  emanarsi  entro
          trenta   giorni,   sono   individuate   le   dichiarazioni,
          attestazioni, asseverazioni, nonche' gli elaborati  tecnici
          da presentare a corredo della segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' di cui al comma 2-bis.".