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18 Aprile 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA

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Schema di regolamento TARI tributo 2022

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio d’ambito di ATERSIR dello schema di regolamento tipo per la disciplina della tariffa corrispettiva, già aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale 202/2022, ANCI Emilia-Romagna pubblica lo schema di regolamento tipo per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in linea, per quanto di rilievo, con quanto approvato in sede ATERSIR.


NOTIZIE DA IFEL

Imposta di soggiornoApprovato in Conferenza Stato città il Modello di dichiarazione

Regolazione rifiuti - La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni

Rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche - Il MITE conferma la privativa dei Comuni in tutte le fasi della gestione

Termini di scadenza per i PEF e la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti - Nota di chiarimento


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12737 del 21.04.2022

Domanda ruralità tardiva – Non produce effetti retroattivi - "Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'ultima proroga normativa per la denuncia dei fabbricati rurali (che danno diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI) stabiliva la scadenza delle operazioni di accatastamento per il 30 novembre 2012 ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che per poter ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità occorreva fare domanda entro il 30 settembre 2012 ma è stata fatta il 23 novembre 2012 per l'annualità 2011 - ha correttamente ritenuto tardiva la richiesta di voltura catastale presentata dai contribuenti il 23 novembre 2012, successivamente alla scadenza del termine previsto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, (conv. con modif. in L. n. 106 del 2011), poi prorogato al 30 settembre 2012, e che, per tale motivo, non potevano applicarsi gli effetti retroattivi stabiliti nella disposizione menzionata.

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12640 del 20.04.2022

Agevolazioni IMU- Definizione di società agricola – Oggetto sociale esclusivo - "nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non ha dunque fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ammesso alla fruizione dell'esenzione IMU ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), la società semplice "I Morami" ancorchè - sebbene uno dei soci rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) - difettasse il requisito della previsione nello statuto quale oggetto sociale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (figurando nell'oggetto sociale "anche l'attività di acquisto, compravendita, permuta di immobili in generale")".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12221 del 14.04.2022

Immobili iscritto in catasto, ma non ultimato – Assoggettamento dall’iscrizione - "presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (Cass. n. 11646 del 2019); in tema di ICI, l'iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato (Cass. n. 3436 del 2019); l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (nella specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilità ad ICI di un immobile oggetto di frazionamento sul presupposto che l'imposta si riferiva all'anno antecedente al frazionamento, in cui l'immobile, benché avesse i requisiti per l'iscrivibilità, non era stato materialmente accatastato: Cass. n. 8781 del 2015)".

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 11424 del 08.04.2022

Comma 336, legge 311/2004 – Procedura non obbligatoria che non impedisce la notifica dell’accertamento - "Deve quindi osservarsi che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, riconosce ai Comuni, in presenza di immobili privati non accatastati, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento, ferma restando la competenza in merito dell'Agenzia del territorio, con la chiara finalità di far emergere gli immobili non accatastati. Tuttavia, detta legge non ha inciso sui poteri riconosciuti ai Comuni dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, (V. sul punto Cass. civ. 15/03/2022 n. 8357), posto che come sopra si è detto l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'ICI, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, e ciò a prescindere dalla indagine sulle ragioni di inerzia del contribuente ovvero del Comune nell'attivare la procedura di cui al citato art. 1, comma 336. Peraltro la norma invocata dal contribuente non prevede alcuna sanzione o conseguenza a carico del Comune per il caso in cui l'ente ritardi a segnalare all'Agenzia del territorio l'immobile non catastato, mentre di contro la giurisprudenza dalle sezioni unite, sopra citata, successiva alla emanazione della L. n. 311 del 2004, conferma la legittimità della applicazione del criterio di cui al citato art. 5, comma 3, fino all'anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 10642 del 01.04.2022

Avviso di accertamento firmato digitalmente - Legittimità - "l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi (Cass. n. 32692 del 2021)".

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 10029 del 29.03.2022

Rifiuti imballaggi terziari – Onere dimostrazione in capo al contribuente – MUD – Non sufficiente - "Ciò non comporta, che tali categorie di rifiuti (imballaggi terziari) siano, di per sè, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793 del 15.12.2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016). (...) Tanto premesso, in tema di ripartizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). A tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v. Cass. n. 10812 del 2016.; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019). Ebbene, dalla stessa sentenza della CTR risulta evidente che i formulari non espongono la natura dei rifiuti prodotti, la cui natura è stata desunta dalla CTR solo dalla natura dell'attività svolta dalla società, non considerando affatto che la contribuente avrebbe dovuto provare che l'intera superficie indicata nella denuncia produceva in via prevalente imballaggi di natura terziaria individuandone la natura nei MUD e fornendo la relativa prova dell'auto-smaltimento attraverso la produzione dei contratti e delle ricevute".

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 10003 del 29.03.2022

Valore area fabbricabile – Valore compravendita – Legittimità - "Tuttavia, tali parametri non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2021, n. 2347). In particolare, si è anche chiarito che, in tema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, cosicché la valutazione del giudice di merito che - investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile - assuma come parametro oggettivo il prezzo d'acquisto e motivi congruamente le ragioni per cui deve considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 7 giugno 2017,, n. 14118; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2021, n. 41738)".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 9839 del 28.03.2022

Notifica per posta – Scissione – Opera anche per accertamenti tributari – Comune, valida data spedizione - "Ha infatti affermato questa Corte che il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019; Cass. n. 37213 del 2021)".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 9897 del 28.03.2022

Immobile acquistato per essere ristrutturato e venduto- Non è bene merce fintanto che non vi è ristrutturazione - "La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'esenzione dal pagamento del tributo deve trovare applicazione solo per i fabbricati che già siano stati completati ed immessi sul mercato per la vendita e comunque soltanto per il tempo intercorrente tra il completamento ed il momento in cui vengano ad essere produttivi di reddito (da vendita o da locazione) ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che i lavori relativi agli immobili sui quali la società contribuente avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune di Casalnuovo di Napoli e non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune di Casalnuovo di Napoli giacché ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica; neppure può applicarsi in via subordinata il più favorevole regime di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, diretta ad introdurre un regime fiscale di favore per il contribuente di carattere transitorio, inerente al solo periodo in cui il fabbricato è in corso di costruzione oppure di ristrutturazione e fino al momento della sua utilizzazione oppure del suo completamento, mentre nel caso di specie la società contribuente non ha eseguito alcuna demolizione degli immobili in funzione della loro ricostruzione, nè ha intrapreso alcun intervento di recupero, nè ancora ha avviato alcuna attività edilizia risanativa - per un verso ha considerato che, trattandosi di esenzioni o agevolazioni fiscali e trattandosi nella specie la costruzione e la destinazione alla vendita di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e per un altro verso non ha ritenuto provata la presenza di circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili alla parte contribuente, tali da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", in quanto solo tale prova rende inesigibile il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (Cass. SU n. 8094 del 2020; Cass. n. 25072 del 2021)".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

ANAC – delibera 30 marzo 2022, n. 149

Servizi di supporto accertamento e riscossione tributi comunali – Iscrizione provvisoria albo – Necessità. Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 affidamento del servizio di accertamento e recupero IMU aree edificabili.
Parere di precontenzioso n.149 del 30 marzo 2022

Dipartimento delle finanze - Risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
Risoluzione n.3 del 2022 canone unico produzione energia elettrica

 
 

 

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