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29 Marzo 2024

NOTIZIE DA IFEL

Il Presidente Decaro chiede un urgente intervento al MEF e al MITE sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti

Nota IFEL – 'Canone unico sugli impianti pubblicitari - Competenze e gettiti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province'

Il pacchetto di emendamenti al dl Sostegni elaborato dall’ANCI e inviato al Senato


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 9613 del 13.04.2021

IMU – Alloggi istituti casi popolari – Soggetti ad imposta con diritto detrazione – "Questa Corte, in più occasioni, ha statuito che l'esenzione di cui alla lett. i, opera a condizione che gli immobili siano utilizzati direttamente da parte dell'ente possessore e che siano destinati alle specifiche attività, non commerciali, svolte dall'ente, previste dalla legge (Cass. 27418 del 6/12/2013; Cass. Sez. U n. 28160 del 26/11/2008). Nel caso di specie, le due condizioni mancano: gli immobili di cui si tratta sono stati utilizzati non dall'Agenzia in via diretta ma da terzi ai quali sono stati da quest'ultima locati; il concedere in locazione unità abitative a terzi è un'attività che, pur se conforme al fine di carattere sociale proprio degli enti di edilizia residenziale pubblica (come l'Agenzia), e nonostante la parametrazione del canone locativo al di sotto dei prezzi locativi di mercato, resta un'attività di carattere economico. Il giudice di appello ha errato nel ritenere applicabile l'invocata esenzione. Si precisa che l'esenzione stabilita dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, mediante il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, riguardo all'ICI maturata a partire dal 1 gennaio 2008 per "gli alloggi regolarmente assegnati" degli enti citati, non vale per l'IMU "sperimentale" data la incompatibilità tra tali articolo con il disposto del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 1, comma 10 che, per le unità immobiliari di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, prevede (non più l'esenzione ma) l'applicazione di una detrazione".

Cass. civ. Sez. V, ord. 9624 del 13.04.2021

Leasing – contratto risolto - soggetto passivo società leasing (28 a 1) - "la Corte ha ritenuto che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane finchè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. Aderendo a tale interpretazione, ritiene il Collegio, che è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene, orientamento, che peraltro è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 9244 del 06.04.2021

Notifica più atti in unica busta – Contestazione – Onere della prova incombe sul Comune - "Ora, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente a pag. 10 del ricorso per cassazione - Cass. n. 3703/2012, Cass. n. 20027/2011, Cass. n. 12135/2003 - addossa sull'autore del plico la prova del suo contenuto in caso di duplicità di atti ivi contenuti. Si è in particolare precisato che ai sensi dell'art. 1335 c.c., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicchè incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l' "id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione - cfr. Cass. n. 12135/2003 -. Si è poi aggiunto che in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un' "intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima - cfr. Cass. n. 16121/2019 -.

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 8595 del 26.03.2021

Riduzione per inagibilità – Assenza dichiarazione – Spettanza se inagibilità nota al Comune - "quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4). 2.4 Nella fattispecie in esame la contribuente aveva fornito elementi documentali dai quali si evince che il Comune di Rieti era a conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell'accertamento."

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 8336 del 24.03.2021

Tarsu – Magazzini – Assoggettabilità – Sussiste - "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di-lavorazione (cfr. Cass. n. 26725/2016); 2.15. nella specie, il Giudice di secondo grado ha dato atto della natura di depositi, e non di opifici industriali, dei locali sottoposti a tassazione ed ha espressamente escluso che la contribuente avesse provato di avere prodotto in maniera continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, avendo omesso di presentare denuncia di variazione o dichiarazione di produzione di rifiuti speciali, mentre la società ricorrente non ha neppure menzionato nell'atto di impugnazione quali mezzi istruttori non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione tributaria regionale di Napoli".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 8199 del 24.03.2021

Dichiarazione ICI/IMU – Dichiarazione ultrattiva – Omissione – Sanzione singolo anno – Termini accertamento – Computo - "Va premesso che come questa Corte ha avuto modo di affermare, "l'obbligo, posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993 con la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992) ma permane finchè la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1. (…) Ne consegue che in assenza dichiarazione ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione di cui all'art. 14 cit., comma 1" (Cass. n. 8849/2010). Secondo la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". (…) Alla luce del citato disposto normativo, al fine di delimitare l'esercizio del potere impositivo occorre distinguere, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, se l'avviso di accertamento riguarda il mancato versamento di imposte dichiarate ovvero l'omessa denuncia. Nel primo caso, nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata ma ne sia stato omesso il versamento di imposta dichiarata, per individuare il dies a quo occorre far riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Ai fini, ICI, i termini di versamento sono identici. Con riferimento all'Ici, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, prescrive che il tributo doveva essere versato in 2 rate nell'anno in corso e delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno; anche ai fini Imu, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 3, depone nel medesimo senso. In altri termini, in detta ipotesi, i termini di accertamento di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, decorreranno dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, per calcolare il dies a quo e verificare se l'ente impositore è decaduto dal termine di accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.(…) Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta"

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 8057 del 23.03.2021

Immobile soggetto a sequestro penale, civile, conservativo – ICI/IMU - Debenza - "Come, infatti, più volte statuito da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. V 9 ottobre 2009, n. 21541; Cass. civ. sez. V 26 febbraio 2010, n. 4753 e Cass. civ. sez. V 9 maggio 2013, n. 10987), dalla lettura congiunta del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3, si desume che soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull'immobile (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1). Da ultimo (Cass., Sez. 6-5., n. 19881/17) questa Corte ha stabilito che, nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene con la conseguenza chè, a tali fini, è irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, atteso che dette misure non comportano la perdita della titolarità del diritto. Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte anche con specifico riferimento alla problematica inerente al riconoscimento dell'indennità di esproprio a seguito di procedura espropriativa, pur in ipotesi di omessa o infedele dichiarazione ICI da parte del soggetto sottoposto a detta procedura (cfr. Cass. civ. sez. 112 ottobre 2007, n. 21433; Cass. civ. sez. I 3 gennaio 2008, n. 19), essendosi affermato che l'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'animus rem sibi habendi, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore."

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 7236 del 15.03.2021

Notifica cartella ultima sede società estinta – legittimo atto interruttivo prescrizione - "Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2291 e 1310 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3). Deduce che la pretesa è stata iscritta a ruolo il 12 luglio 2006, che la società è cancellata in data 3 febbraio 2006 e che in data 1 febbraio 2007, e cioè entro un anno dalla data di cancellazione della società, la cartella è stata notificata presso la sede sociale. Si tratta quindi di un atto interruttivo della prescrizione che si estende ai soci, ed in particolare al D.R. cui poi la cartella è stata notificata il 16 aprile 2014. Il motivo è fondato. La disciplina dettata dall'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, non impedisce di procedere all'iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori "ex lege" della società medesima. La notifica presso l'ultima sede della società, entro un anno dalla cancellazione, è ammessa dall'art. 2495 c.c., comma 2. Si applica quindi il principio che delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c. tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c. ha efficacia anche rispetto ai soci. (Cass. 11/03/2020, n. 6997).


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021

La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 3/DF del 13 aprile 2021

La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 ai fini della revisione annuale.

Ministero della Transizione Ecologica (Ambiente) – Circolare - D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Dipartimento delle Finanze – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Modalità di versamento tramite la piattaforma pagoPA per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità

II comunicato fornisce indicazioni sulle modalità di versamento, mediante la piattaforma pagoPA, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 202

La Risoluzione definisce i poteri del funzionario della riscossione precisando che, quando opera in sede di esecuzione forzata, anche se nominato dal soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione, può accettare il pagamento che il debitore esecutato offra di effettuare nelle sue mani, al fine di evitare il pignoramento, senza incorrere nella violazione del divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.

Dipartimento delle Finanze – Comunicato 8 marzo 2021 - Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA – D.M. 21 ottobre 2020

In considerazione di quanto stabilito dal D. M. 21 ottobre 2020, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento ‘multi-beneficiario’ per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA.

 
 

 

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