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19 Aprile 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA

Seminari gratuiti in collaborazione con IFEL

Le novità 2019 in tema di tributi locali

Docente: Pasquale Mirto

La riscossione coattiva mediante cartella e ingiunzione fiscale

Docente: Cristina Carpenedo


NOTIZIE DA IFEL

DL Crescita. La nota di lettura preliminare Anci-IFEL

L’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica i dati analitici sui ruoli annullati per effetto del decreto fiscale (dl 119/2018, art. 4, co. 1)

Registrazione al Telecontenzioso per dipendenti di concessionari degli Enti Locali e Aziende Municipalizzate

Regolazioni rimborsi IMU tra Comune e Stato – Le indicazioni del MEF


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 13144 del 16-05-2019

Notifica liquidatore società estinta – Mancata impugnazione – Inammissibilità ricorso avverso successiva ingiunzione di pagamento - “L'ingiunzione di pagamento preceduta dall'avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del T.i afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all'individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l'avviso di accertamento”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 12979 del 15-05-2019

TARI - Assoggettamento magazzini con produzione di rifiuti speciali assimilati - “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Ciò premesso, estendendo alla TARI l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e chiaramente presuppone l'assoggettamento all'imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio" (Cass. n. 6359 del 2016). In tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; N. 17622 del 2016; N. 26725 del 2016; Cass. n. 22130/2017). Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 12936 del 15-05-2019

ICI – Decorrenza obbligo soppressione dichiarazione – Applicabilità sanzioni per il periodo pregresso - "l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI è rimasto in vigore fino al 18.12.2007, data in cui è stata accertata, con decreto dell'Agenzia del Territorio, l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto 23 aprile 2008, recante "Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2007 e delle relative istruzioni". In capo ai titolari di aree fabbricabili è rimasto l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici quando i dati non sono contenuti nell'atto cui è applicabile la procedura telematica (Cass. n. 17810/2017; n. 5362/2017). (…) Detto obbligo informativo è, peraltro, sopravvissuto pur a seguito della novella di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, quale convertito in L. n. 248 del 2006 che, pur sopprimendo il generale obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI con decorrenza dall'anno 2007, ha fatto salve le ipotesi delle modificazioni soggettive e oggettive comportanti variazioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (più di recente, cfr. Cass. sez. 65, ord. n. 17562 e 17563 del 2 settembre 2016; n. 24713/2016). (….) Infine, vale osservare che, in tema di illeciti tributari, connessi all'accertamento ed alla riscossione di un'imposta, può configurarsi "abolitio criminis" solo quando la stessa venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo ovvero di un adempimento, venga abrogata a decorrere da una data, permanendo l'obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono tale obbligazione tributaria. Ne consegue che la novella legislativa invocata dal contribuente non ha inciso retroattivamente sulla norma, che continua a regolare, "ratione temporis", i rapporti sorti sotto la sua vigenza, continuando a sanzionare, pur dopo detta abrogazione, le condotte concernenti l'omissione ed il ritardo nei pagamenti delle imposte, secondo i termini e le scadenze previste dalle norme in vigore al "tempus commissi delicti".

Cass. civ. Sez. V, sent. 12938 del 15-05-2019

PSC Emilia Romagna – Irrilevanza mancata indicazione indici di edificabilità - “Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, quand'anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l'edificabilità di esso era prevista dal piano strutturale comunale. Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione (Cass. nn. 2107, 2108, 2109 del 2017). In definitiva, ancorchè la legge regionale Emilia - Romagna "sostituisca" il PRG con il complesso PSC/RUE/POC ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, ex artt. 28-30, l'inserimento dell'area nel PSC, in quanto di portata generale e prodromica all'adozione di strumenti attuativi, comporta la tassabilità Ici a valore non agricolo ma di area edificabile (SU 2006 cit.). E' vero che la legge regionale esclude che il PSC attribuisca direttamente "potestà" ovvero "potenzialità" edificatoria al terreno, ma ciò rileva ai fini urbanistici e non fiscali; e parimenti irrilevante è che il PSC non indichi l'indice di fabbricabilità, incidendo questo aspetto solo sul quantum del valore venale e, dunque, sulla base imponibile”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 12485 del 10-05-2019

ICI- Notifica più atti di accertamento in unica busta- Legittimità – Comodato – Omessa comunicazione prevista nel regolamento comunale – Non spetta agevolazione - “questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di ICI, la spedizione di plurimi avvisi di accertamento in un'unica busta raccomandata non integra alcuna nullità, riverberando esclusivamente sul piano delle mere irregolarità formali, laddove non venga accertato un effettivo pregiudizio all'esercizio, da parte del destinatario, del diritto di difesa (Cass. n. 27165 del 16/12/2011). Nel caso di specie alcun pregiudizio è derivato al destinatario, il quale ha tempestivamente impugnato gli avvisi contenuti nella busta (…) . Invero nel caso in cui il comune abbia stabilito con apposito regolamento, come nel caso di specie, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6), il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, dovendo porre il Comune nella condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione, a meno che l'ente territoriale non sia già in possesso della documentazione da cui sia evincibile la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell'aliquota, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente - sancito dalla L. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 12304 del 17/05/2017), art. 10, comma 1. Nel caso di specie, ove il contribuente si è limitato a produrre in giudizio il certificato storico anagrafico rilasciato dal Comune di Roma attestante la residenza del figlio negli immobili per cui è causa, l'agevolazione deve ritenersi, dunque, non spettante”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 12591 del 10-05-2019

ICI - Pagamento atto di accertamento nei 60 giorni dalla notifica con sanzioni ridotte – Intervenuta acquiescenza – Inammissibilità successivo ricorso - “analogamente a quanto ritenuto in materia di definizione agevolata e di versamento di sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 13, una volta che il contribuente, nei termini per impugnare l'atto impositivo, abbia spontaneamente effettuato il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, aderendo in tal modo alla relativa misura agevolativa, tale comportamento appare preclusivo della successiva impugnazione con la quale si contesti, nel merito, la sussistenza del presupposto impositivo, in quanto esso costituisce comportamento concludente comportante "... rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione". (Cass. 18900/2016)”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 11644 del 03-05-2019

ICI – Delibera determinazione valori venali aree – Non preclude accertamento anche in ipotesi di dichiarazione valore deliberato - "in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta (Cass., Sez. 5, n. 4605 del 2018). (…) Se ne ricava che il giudice di appello non poteva affermare che, in presenza "della denuncia di un valore corrispondente a quello indicato nella Delibera, il Comune non può procedere all'accertamento, realizzando, in tal modo lo scopo espressamente previsto dalla norma". Infatti, ben poteva il Comune di Zevio accertare il maggior valore imponibile ai fini ICI dei terreni in esame sulla base di atti notarili di compravendita di immobili ubicati nella stessa zona di destinazione urbanistica”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 11646 del 03-05-2019

ICI – Fabbricato abusivo – Assoggettamento - "si rileva che, in materia di ICI, i fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi siano state presentate o meno le relative istanze di sanatoria edilizia".

Cass. civ. Sez. V, sent. 11416 del 30-04-2019

IMU - Separazione coppie di fatto – Abitazione assegnata al genitore – Equiparazione ex casa coniugale - “alla luce dei recenti interventi legislativi (vedi legge Cirinnà) e giurisprudenziali, che mirano ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi "more uxorio" e considerati i principi che orientano l'assegnazione della casa familiare sia in caso di separazione che di cessazione della convivenza, deve optarsi per una interpretazione estensiva del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 12 quinquies, cui peraltro non osta la natura della norma de qua. Ed invero, non trattandosi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonchè di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 preleggi. Deve quindi affermarsi, conclusivamente, che la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell'immobile”.

Corte Costituzionale ordinanza n. 104 del 24.04.2019

Tributi Comunali – Notifica tramite raccomandata A/R – Legittimità – Sussiste - "nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto − «stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»; che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982, sia a quella contemplata dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali; (…) che peraltro – come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018 – la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile; (…) per questi motivi - LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Cass. civ. Sez. V, sent. 10673 del 17-04- 2019

ICI- Presentazione domanda di ruralità ex Dl n. 70/2011 – Mancato inserimento annotazione catastale- Retroattività quinquennale – Non sussiste - "alla data del 22.10.2013, epoca a cui risale la visura catastale prodotta, non risultava annotata la variazione asseritamente richiesta dalla parte il 29 settembre 2011. E ciò nella considerazione del fatto che, come già affermato da questa Corte, per il riconoscimento della classificazione retroattiva nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda di variazione con relativa autocertificazione della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, e successive modifiche, occorre che il procedimento si concluda con la relativa annotazione di cui al succitato D.M., art. 1, (Cass. n. 32787 del 19/12/2018; Cass. n. 26617 del 4/10/2017)”.

Corte dei Conti Piemonte – sentenza n. 55 del 16-04-2019

Mancato invio al Ministero delle finanze della delibera di aumento addizionale Irpef – Danno erariale – Sussiste - "La Procura ha dettagliatamente richiamato (cfr. pagg. 11 e ss. citaz.) le norme che regolano la pubblicazione dei regolamenti comunali sulle entrate tributarie e delle deliberazioni tariffarie. Con specifico riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF, l’art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 360/1998, dopo aver stabilito che i comuni possono disporre la variazione della relativa aliquota di compartecipazione, prevede che la relativa deliberazione debba essere pubblicata sul sito appositamente individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, dalla data in cui è eseguita detta pubblicazione, decorra l’efficacia della deliberazione stessa.(…) Nella specie, le citate deliberazioni comunali di aumento dell’aliquota dell’addizionale all’Irpef (doc. 3, all. 1-7 prod. Proc.) dispongono “le prescritte pubblicazioni di quanto deliberato ai fini di legge” (…) Esse, tuttavia, come è pacifico, non venivano fatte oggetto della speciale pubblicazione di cui sopra, in quanto, come altresì pacifico, non venivano tempestivamente inviate al MEF dal Comune (…) di Cuceglio secondo le modalità previste (…). Essa, invero, integra l’efficacia del credito del comune alla quota di compartecipazione al tributo erariale e, come tale, ai fini di causa, può ritenersi attinente alla fase di accertamento dell’entrata, la cui verifica, giusta quanto sopra, compete al responsabile del servizio finanziario (cfr. art. 154, comma 4 TUEL cit.). (…) La chiarezza delle norme in materia, come sopra richiamate, conferma il ricorrere della colpa grave in capo alla medesima, secondo le argomentate considerazioni svolte in citazione".

Cass. civ. Sez. V, sent. 10289 del 12-04- 2019

ICI - Istituto ricovero anziani gestito ente ecclesiastico – Esenzione – Non compete – Circolare MEF n. 2/2009 – Illegittimità – Sussiste - "Così ricostruita la portata e l'efficacia del dato normativo applicabile alla fattispecie, deve concludersi che il giudice d'appello ha fatto una non corretta applicazione della norma, così come essa deve leggersi ed intendersi alla luce della giurisprudenza nazionale e dei principi di diritto comunitario, in quanto, per tutte le annualità oggi in esame, non è stata correttamente valutata la ricorrenza del presupposto oggettivo per l'esenzione dall'ICI. Infatti, in conformità ai principi sopra indicati, si devono considerare irrilevanti - ai fini tributari - le argomentazioni con le quali la CTR ha escluso la commercialità dell'attività esercitata nell'immobile di cui è causa, basandosi esclusivamente sulle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1) del 20/1/2009, ed in particolare sulla assenza del lucro soggettivo e della libera concorrenza e sulla presenza di finalità di solidarietà sociale, nonchè sul rilievo (impropriamente richiamato in quanto relativo alle attività didattiche) che "una scuola meritevole di esenzione deve essere paritaria, non deve essere discriminatoria in fase di accesso e non deve chiudere con un risultato superiore al pareggio economico ovvero deve reimpiegare gli avanzi di gestione nella stessa attività didattica", criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame ma che, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile quale casa di riposo per anziani, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli anziani siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione”.

Cass. SS.UU. sent. 8416 del 26-03-2019

Notifica provvedimento amministrativo tramite raccomanda con poste private – legittimità - "con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Atteso che, diversamente da quanto affermato dal TSAP nell'impugnata sentenza, il riferimento alle "modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890" va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo (cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1/6/1993, n. 6088), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”.


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI 2019

Decreto 6 maggio 2019 concernente l’aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D


NORMATIVA

Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019

 
 

 

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