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17 Aprile 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA

FAQ Tariffa Puntuale

Nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione, ATERSIR e ANCI ER  è partita un’azione di supporto nei confronti dei Comuni impegnati nel passaggio da TARI a Tariffa puntuale, come richiesto dalla L.R. sull’economia circolare (VIDEO). E’ inoltre disponibile un servizio di FAQ (domande frequenti) e supporto personalizzato riservato ai Comuni aderenti ad ANCI ER.

FAQ Tariffa puntuale (aggiornate ad aprile 2018 - PDF)
Per info e quesiti scrivere a: tariffapuntuale@anci.emilia-romagna.it


FORMAZIONE

I tributi locali 2018

BOLOGNA - Martedì 8 maggio 2018 ore 9.00-14.00
Relatori: Luigi Lovecchio, Mauro Cammarata e Pasquale Mirto
Seminario gratuito
Programma (PDF) - Iscrizione

Le ultime novità in tema di tributi locali

PARMA - Venerdì 18 maggio 2018 ore 9.00 - 14.00
Programma (PDF) - Iscrizione
CESENA - Venerdì 8 giugno 2018 ore 9.00 - 14.00
Programma (PDF) - Iscrizioni
Relatore: Pasquale Mirto
Seminario gratuito in collaborazione con IFEL

I tributi locali nelle nuove procedure concorsuali

BOLOGNA - Martedì 5 giugno 2018 ore 9.30-14.30
Relatore: Fausta Brighenti
Seminario gratuito in  collaborazione con IFEL
Programma (PDF) - Iscrizioni

La riscossione coattiva pubblica mediante cartella e ingiunzione fiscale

BOLOGNA - Venerdì 1 giugno 2018 ore 9.30-14.30
Relatore: Cristina Carpenedo
Seminario gratuito in collaborazione con IFEL
Programma (PDF) - Iscrizioni


NOTIZIE DA IFEL

Nota di lettura 'Applicabilità delle maggiorazioni dell'Imposta sulla pubblicità'

Nota sulla sentenza CCost n.15/2018

Convegno sulla gestione dei rifiuti urbani

ROMA - 9 maggio 2018: 'Prospettive di innovazione nella gestione dei rifiuti urbani nei Comuni: best practice e riflessioni sulla tariffazione puntuale'


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 9790 del 19-04-2018

Tarsu – Assenza dichiarazione – Imponibilità intera superficie - “Le deroghe di cui al comma 2 dell'art. 62 non possono operare in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto (per quanto qui interessa la circostanza che i locali versino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno), dovendo, invece, di volta in volta, i relativi presupposti essere addotti, nell'adempimento di uno specifico onere d'informazione gravante sul contribuente, nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 15 settembre 2014, n. 19469; Cass. sez. 5, 15 febbraio 2013, n. 3772)”

Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 9749 del 19-04-2018

Notifica atto di accertamento – Ai fini della decadenza vale data di spedizione“La realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. n. 12332/17, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio). Nel caso di specie, è la stessa CTR che con accertamento di fatto rileva che l'avviso d'accertamento fu spedito il 27.12.2012 (quindi, entro il termine decadenziale fissato legislativamente) e correttamente ricevuto dalla società contribuente”.

Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 9752 del 19-04-2018

Notifica atto di accertamento per omessa denuncia – termine di sei anni– “Trattandosi di un'omessa dichiarazione relativa all'anno 2005, la scadenza dell'obbligo di dichiarazione scadeva entro il 31.7.2006, pertanto, ex art. 1 comma 161 della legge n. 296/06, l'avviso di accertamento notificato il 22.12.11 era,senz'altro tempestivo”.

Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 9491 del 18-04-2018

Valore area fabbricabile – Validi criteri alternativi ivi compreso quella basato sul costo di trasformazione – “l'ICI va dichiarata (dal contribuente) ed accertata (dall'ente impostore) sulla base del valore di mercato dell'area, ed allo scopo di determinare, con riferimento all'attualità, il più probabile valore unitario medio di mercato delle aree fabbricabili o potenzialmente fabbricabili, a prescindere dal criterio di stima utilizzato (diretto comparativo, in base ai prezzi di mercato noti, indiretto, facendo riferimento al valore di trasformazione), si deve tenere conto della vocazione edificatoria, ancorché trasfusa in uno strumento urbanistico non operativo, in quanto tale elemento è sufficiente a far incrementare il valore in comune commercio dei suoli”.

Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 8911 del 11-04-2018

Tarsu – Attività svolta – Rilevanza codice Ateco– Obbligo dichiarativo- Rilevanza prescrizione regolamentare - “Orbene, la contribuente ha comunicato all'ente gestore la variazione della categoria di appartenenza che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale TIA, va individuata "con riferimento al codice ISTAT", mediante la dichiarazione di variazione in data 7/4/2005, atteso che la dichiarazione di variazione in data 28/3/2000, riguardando soltanto la superficie tassabile, non conteneva il dato sopra indicato, che pure va indicato nelle dichiarazioni in quanto presupposto necessario per il calcolo della tariffa. Trova, pertanto, applicazione il disposto degli artt. 14, comma 4, e 25, comma 2, del Regolamento citato, secondo cui "Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato" al gestore, il quale provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, ed all'applicazione e riscossione della tariffa, secondo le modalità di svolgimento del servizio, a nulla rilevando la circostanza che al momento della comunicazione il tributo non fosse stato ancora iscritto a ruolo. Non v'è dubbio che le richiamate disposizioni regolamentari pongono un limite di efficacia temporale alla variazione della dichiarazione di variazione, e ciò del resto è coerente con la regola dell'ultrattività della comunicazione di inizio dell'utenza”.

Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 8724 del 10-04-2018

Docfa rettificato oltre l’anno – Legittimo recupero retroattivo - “Il termine per la rettifica della rendita proposta a seguito di procedura Docfa, è un termine non perentorio, ed in secondo luogo, vale sempre l'insegnamento secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. 3160/11). Nel caso di specie, il comune impositore, ha legittimamente utilizzato, anche per l'annualità pregressa e non prescritta del 2006, la rendita rettificata dall'Agenzia del Territorio senza che il decorso dei 12 mesi per la sua definitività, ex art. 1 DM 701/94, avesse un qualche rilievo ai fini della legittimità dell'atto impositivo, trovando applicazione l'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 che autorizza l'ente territoriale ad effettuare accertamenti sulla base di dati comunque acquisiti”.

Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 8276 del 04-04-2018

Pubblicità autoveicoli – Esenzione – Opera solo per ditte autotrasporti – “Si è tra l'altro osservato, con tale decisione, che "l'esenzione presuppone che i veicoli siano propri di un' impresa di trasporti, e che gli stessi siano inoltre realmente impiegati nell'attività di trasporto. Del resto, solo così ristretta l'esenzione appare coerente con le altre norme contenute nel D.Lgs. n. 507 cit., art. 13, le quali assoggettano all'imposta i "veicoli in genere". Mentre invece la contribuente, che prende automezzi a noleggio per la distribuzione dei propri prodotti, realizza, attraverso l'esposizione del logo, una pubblicità che il legislatore non intende scriminare perché, se lo facesse, scriminerebbe in realtà tutte le imprese che producono beni e servizi; mentre invece sono appunto assoggettati all'imposta i "veicoli in genere" (Cass. sez. trib. n. 24311 del 2009; Cass. sez. trib. n. 24310 del 2009)".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018

Risposte ai quesiti del webinar 22 febbraio 2018 “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti” - Esiti

Dipartimento delle finanze - Risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018

Regime impositivo dei terreni posseduti e condotti da IAP e CD pensionati, iscritti nella previdenza agricola.


NORMATIVA

Decreto MEF del 19 aprile 2018 (G.U. 30/04/2018, n. 99)

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2018, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

 
 

 

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