La misura era già contenuta nella Legge di Bilancio 2021 allo scopo di favorire il risparmio di risorse idriche. Ora il decreto attuativo del bonus, firmato dal ministro della Transizione Ecologica, definisce beneficiari e criteri di ammissione.

Il Bonus “Risparmio Idrico” (da non confondere con il bonus idrico  e con il bonus acqua potabile) è un incentivo fiscale introdotto in Italia con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, art. 1, commi da 61 a 65), con finalità esclusivamente ambientali: intende infatti incentivare la sostituzione di sanitari, rubinetteria, soffioni e colonne doccia per limitare i flussi di acqua utilizzata.

Il 27 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro per la Transizione Ecologica il decreto attuativo del bonus (era previsto per marzo) che individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l’ammissione al beneficio.

BENEFICIARI DEL BONUS RISPARMIO IDRICO

Possono godere del bonus le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che sono:

  • titolari del diritto di proprietà dell’immobile o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza;
  • cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento dell’immobile, i quali possono richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda.

QUALI SPESE GODONO DEL BONUS RISPARMIO IDRICO

Il bonus è valido per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari e incentiva la sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto (con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti);
  • apparecchi di rubinetteria sanitaria (rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto)
  • soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua (con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti).

L’assegnazione del bonus sarà “a sportello”, cioè sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

AMMONTARE DEL BONUS

L’ammontare del bonus è al massimo di 1000 € per ciascun beneficiario e sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse*. Il bonus può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

Le domande saranno presentabili solamente a partire da gennaio 2022, con l’attivazione di una piattaforma (“Piattaforma Bonus Idrico”) accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica: si delinea quindi una sorta di click day, con il rischio che il budget si esaurisca in poco tempo.

 *ATTENZIONE: alla misura sono destinati 20 milioni di € solamente per il 2021. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della Transizione Ecologica ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER GODERE DEL BONUS RISPARMIO IDRICO

Per ottenere il rimborso, occorre presentare istanza registrandosi sulla “Piattaforma Bonus Idrico”, ad oggi non ancora operativa, previa autenticazione accertata attraverso Spid o Carta d’Identità elettronica.

All’atto della registrazione il beneficiario fornisce dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità e specifiche della posa in opera o installazione;
  • specifiche tecniche per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • dati catastali dell’immobile per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • iban del conto corrente bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente, se non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario della volontà di fruire del bonus.

All’istanza di rimborso va allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, è valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.).

A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le richieste di informazioni sul Bonus idrico 2021, il MiTE ha appositamente attivato specifiche modalità di contatto:

  • Numero verde 800.090.545 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 15
  • Indirizzo e-mail bonus.idrico@mite.gov.it