Bruxelles, 4.3.2020

COM(2020) 80 final

2020/0036(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)



RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione sul Green Deal europeo 1 ha varato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera che migliori la qualità di vita delle generazioni attuali e future, una società dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo riafferma l'ambizione della Commissione di fare dell'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

La lotta ai cambiamenti climatici è una sfida pressante. Il riscaldamento dell'atmosfera è in atto e questo fenomeno ha già delle ripercussioni sulla popolazione. I cittadini europei considerano i cambiamenti climatici un problema grave e auspicano interventi più incisivi 2 . I cambiamenti climatici hanno un impatto sempre più forte sugli ecosistemi e sulla biodiversità del nostro pianeta, oltre che sui nostri sistemi sanitari e alimentari. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra mondiali conferma che l'impatto dei cambiamenti climatici aumenta rapidamente con l'aumento della temperatura media globale; sottolinea inoltre che già con un aumento del 2 °C il mondo subirebbe ripercussioni drammatiche dovute ai cambiamenti climatici. Secondo le stime, per procedere lungo la direzione che ci consentirà di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C occorre conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 a livello mondiale intorno al 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas serra più avanti nel corso di questo secolo. Questa sfida pressante impone all'UE di intensificare i suoi interventi per dar prova di leadership a livello mondiale raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050, in relazione a tutti i settori dell'economia, e compensando, sempre entro il 2050, non solo le emissioni di CO2 residue, ma anche altre eventuali emissioni di gas serra rimanenti, come indicato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" 3 , e come confermato dalla comunicazione "Il Green Deal europeo".

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno approvato l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'UE.

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico 4 il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Nelle risoluzioni del 28 novembre 2019 ha sottolineato che l'Unione, in quanto leader mondiale, e altre importanti economie mondiali devono adoperarsi per conseguire quanto prima, e al più tardi entro il 2050 5 , l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, e ha dichiarato un'emergenza climatica ed ambientale 6 . Il Parlamento europeo ha inoltre esortato la Commissione a effettuare una valutazione completa dell'impatto climatico e ambientale di tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti, nonché a garantire che queste siano pienamente in linea con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità. Ha invitato poi la Commissione a procedere ad una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture. Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento europeo ha auspicato la realizzazione della transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra entro il 2050 al più tardi, augurandosi che possa diventare un successo europeo 7 .

Il Consiglio europeo ha inserito, tra le quattro priorità principali della sua agenda strategica 2019-2024 8 , la costruzione di un'Europa a impatto climatico zero, verde, equa e sociale. Nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, alla luce dei dati scientifici più recenti e vista la necessità di intensificare l'azione globale per il clima, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi 9 . Il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre predisporre un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati; ha inoltre concluso che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se tale aspetto richieda un adeguamento delle norme attuali.

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica. Tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra 10 , pur in presenza di una crescita economica del 61 %. Occorre adottare ulteriori misure e tutti i settori dovranno contribuire, in quanto, con le politiche vigenti, si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra solo del 60 % entro il 2050: resta, pertanto, ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica.

In questo contesto, la presente proposta mira a istituire il quadro di riferimento per il conseguimento della neutralità climatica dell'UE. Mira a imprimere una direzione, definendo un percorso per conseguire la neutralità climatica, e a rafforzare la certezza e la fiducia nell'impegno dell'UE a favore delle imprese, dei lavoratori, degli investitori e dei consumatori; è inoltre intesa ad aumentare la trasparenza e la responsabilità, in modo da sostenere la prosperità e la creazione di posti di lavoro. A tal fine, la presente proposta legislativa intende sancire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con le conclusioni scientifiche dell'IPCC e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi degli ecosistemi (IPBES). Intende inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e del suo obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C. Mira poi a contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La proposta fissa inoltre le condizioni per stabilire una traiettoria che conduca l'Unione alla neutralità climatica entro il 2050, prevedendo una valutazione periodica dei progressi compiuti verso tale obiettivo e del livello di ambizione della traiettoria stabilita, e prevede anche i meccanismi da attivare in caso di progressi insufficienti o incoerenze rispetto all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Nonostante gli sforzi profusi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i cambiamenti climatici stanno già avendo e continueranno ad avere un impatto sull'ambiente, i cittadini e l'economia dell'UE. Sono indispensabili interventi costanti e più ambiziosi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, anche intensificando le attività nel campo della verifica climatica, del rafforzamento della resilienza, della prevenzione e della preparazione, nonché l'impegno per garantire una transizione giusta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta mira a integrare l'attuale quadro strategico fissando la rotta a lungo termine e sancendo con un atto legislativo dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, intensificando gli sforzi di adattamento, istituendo un procedimento per definire e rivedere la traiettoria fino al 2050, effettuare valutazioni periodiche e intervenire in caso di progressi insufficienti o incongruenze. Affida inoltre alla Commissione il compito di esaminare la legislazione dell'Unione e le politiche vigenti per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. La coerenza con il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima è stata garantita con le conseguenti modifiche di tale regolamento. Sono state adottate diverse altre iniziative che rientrano nel Green Deal europeo, tra cui il piano di investimenti del Green Deal europeo 11 e la proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta 12 . Altre iniziative sono in fase di preparazione e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tra queste si annoverano la nuova e più ambiziosa strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, il varo del patto europeo per il clima, la strategia industriale dell'UE per affrontare la duplice sfida della trasformazione verde e della trasformazione digitale, un nuovo piano d'azione a favore dell'economia circolare e una strategia in materia di finanza sostenibile anche per integrare in modo più sistematico la sostenibilità nella governance societaria.

Per quanto riguarda la relazione con gli strumenti politici esistenti aventi una prospettiva al 2030, la Commissione dovrebbe valutare e presentare proposte volte a innalzare il traguardo dell'Unione per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione presenterà un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, portandolo almeno al 50 % e verso il 55 % rispetto ai livelli del 1990. La Commissione proporrà di modificare il presente regolamento di conseguenza e, entro giugno 2021, esaminerà tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima, e ne proporrà una revisione se necessario.

Per il periodo 2030-2050, alla Commissione sarebbe conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento definendo una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire gradualmente l'obiettivo fissato per il 2050.

La sfida dei cambiamenti climatici è di portata mondiale e perciò richiede un'azione a livello mondiale. Posto che è responsabile di meno del 10 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, l'UE non può risolvere il problema dei cambiamenti climatici da sola, ma ha assunto un ruolo di leadership nella transizione del pianeta verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra. Visto che i progressi compiuti a livello mondiale verso gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono insufficienti, il ruolo guida dell'UE oggi è più importante che mai. L'UE stabilisce i propri ambiziosi obiettivi e continuerà anche a guidare i negoziati internazionali in modo da rafforzare l'ambizione dei principali responsabili delle emissioni in vista della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2020 che si terrà a Glasgow. L'UE continuerà a promuovere e attuare una politica climatica ambiziosa a livello mondiale, anche nel contesto di una diplomazia climatica forte, e a collaborare strettamente con tutti i partner per intensificare lo sforzo collettivo, garantendo nel contempo condizioni di parità.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

Tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero convergere per aiutare l'UE a realizzare una transizione adeguata e giusta verso la neutralità climatica e un futuro sostenibile, come affermato dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo. Questa iniziativa è per sua natura collegata a molti altri settori strategici, ivi comprese le politiche esterne dell'Unione. La Commissione ha annunciato che migliorerà il modo in cui i suoi orientamenti per legiferare meglio e gli strumenti di sostegno affrontano le questioni relative alla sostenibilità e all'innovazione, affinché tutte le iniziative dell'UE rispettino l'impegno di non nuocere all'ambiente.

Le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri introdotte dalla presente proposta di regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate nel quadro del semestre europeo. Il semestre europeo si concentra sulle questioni inerenti alle riforme macroeconomiche e strutturali – che comprendono anche le questioni relative al clima – mentre la presente la presente iniziativa riguarda gli sviluppi politici che non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o la traiettoria verso la neutralità climatica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Gli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. Un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare adeguatamente gli interventi nazionali e locali e consolidare l'azione per il clima. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'UE è giustificata da motivi di sussidiarietà. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida governance dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE resti sulla buona strada per conseguirlo. L'azione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici a livello dell'UE consente l'integrazione delle politiche e misure di adattamento nei principali settori, livelli di governance e altre politiche dell'UE.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al oltre quanto necessario per istituire il quadro per conseguire la neutralità climatica. La proposta mira a fornire un indirizzo strategico avviando l'UE sulla strada verso la neutralità climatica, la certezza dell'impegno dell'UE e la trasparenza e la responsabilità predisponendo un procedimento di valutazione e comunicazione. Impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, ma non prevede politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati per il 2030. La proposta predispone un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, ma non contiene ancora le proposte dettagliate. Analogamente, la proposta offre una certa flessibilità per garantire che l'UE migliori la sua capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della presente proposta, in quanto garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine. Inoltre, molte disposizioni sono rivolte alla Commissione (valutazione, relazioni, raccomandazioni, misure supplementari, riesame) e anche all'Agenzia europea dell'ambiente, e non potrebbero pertanto essere attuate a livello nazionale. È necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo per integrare l'obiettivo a lungo termine nel diritto dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel preparare la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti", la Commissione ha organizzato, dal 17 luglio al 9 ottobre 2018, una consultazione pubblica, ricevendo oltre 2800 risposte da un'ampia gamma di portatori di interessi. Il 10 e 11 luglio 2018 la Commissione ha anche organizzato un incontro con i portatori di interessi. Dalla suddetta consultazione pubblica è emerso un sostegno significativo, sia da parte dei singoli cittadini che delle organizzazioni, affinché l'UE raggiunga un equilibrio tra emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra entro il 2050. Una relazione di sintesi sulle attività di consultazione intraprese per la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" è allegata all'analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 13 . L'adozione della comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" ha portato ad un anno di discussioni approfondite tra gli Stati membri, le istituzioni, gli enti locali e regionali, le parti sociali, le imprese, l'industria, i portatori di interessi e i cittadini. L'ampio coinvolgimento della società ha consentito di far maturare il dibattito e di ottenere un ampio consenso sull'ambizione dell'UE per il 2050 14 . Inoltre, il 28 gennaio 2020 la Commissione ha organizzato un evento pubblico cui ha partecipato un'ampia gamma di portatori di interessi per discutere sull'attuazione del Green Deal europeo - la legge europea sul clima. I partecipanti hanno condiviso le loro opinioni sul contenuto di questa legge, hanno affrontato gli aspetti sociali e finanziari del Green Deal europeo e hanno partecipato a una sessione di domande e risposte con il pubblico. La Commissione ha poi pubblicato una tabella di marcia sull'iniziativa dando la possibilità di inviare osservazioni dal 9 gennaio al 6 febbraio 2020 (quattro settimane). Numerosi portatori di interessi presenti all'evento hanno trasmesso le loro osservazioni. Sono pervenuti in totale 926 contributi: molti sono di associazioni europee e nazionali che rappresentano settori industriali come il settore dell'energia, automobilistico e siderurgico, nonché di imprese private, ONG e cittadini dell'UE. Alla consultazione hanno contribuito organismi pubblici di sette Stati membri (Danimarca, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia e Paesi Bassi) e della Norvegia.

Valutazione d'impatto

A sostegno della comunicazione "Un pianeta pulito per tutti", i servizi della Commissione hanno effettuato un'analisi approfondita 15 nel cui ambito hanno analizzato le modalità per conseguire la neutralità climatica, considerando tutti i principali settori economici, tra cui l'energia, i trasporti, l'industria e l'agricoltura. Gli effetti delle politiche vigenti continueranno a prodursi anche dopo il 2030, con una riduzione delle emissioni prevista pari a circa il 60 % entro il 2050, che però non è sufficiente a permettere all'Unione di fare la sua parte nella realizzazione degli obiettivi di contenimento della temperatura concordati a Parigi. Sono stati esaminati una serie di scenari per realizzare la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, sulla base delle soluzioni tecnologiche esistenti (in alcuni casi soluzioni emergenti), della responsabilizzazione dei cittadini e dell'allineamento delle azioni in settori chiave quali la politica industriale, l'economia circolare, la finanza o la ricerca e l'innovazione, garantendo al contempo equità sociale per una transizione giusta. La valutazione si basa sulla letteratura scientifica e sui contributi provenienti da un'ampia gamma di portatori di interessi, nonché su una modellizzazione integrata che consente di comprendere meglio la trasformazione dei settori dell'energia, dell'industria, dell'edilizia, dei trasporti, dell'agricoltura, della silvicoltura e dei rifiuti e la loro complessa interazione. Questa recente (novembre 2018) analisi approfondita delle implicazioni dell'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 rende superflua una valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 16 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli impatti indiretti sui bilanci degli Stati membri dipenderanno dalle scelte che opereranno in materia di politiche e di misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e da altre azioni di mitigazione o adattamento, e deriveranno in ampia misura dalle eventuali proposte complementari di revisione degli strumenti connessi o dalle proposte di nuovi strumenti per conseguire le ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie, conformemente al piano corredato di una valutazione per innalzare il traguardo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

L'attuazione della presente proposta richiederà la riassegnazione di risorse umane all'interno della Commissione, nonché un piccolo rinforzo del personale dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), come illustrato nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Per garantire che l'UE continui a perseguire in modo adeguato l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 sono indispensabili relazioni trasparenti e periodiche da parte degli Stati membri, accompagnate da valutazioni rigorose della Commissione e meccanismi per garantire la valutazione dei progressi compiuti. L'iniziativa si fonda sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e su un solido quadro di trasparenza per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. La Commissione utilizzerà inoltre le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri ai sensi del regolamento sulla governance come base per la valutazione periodica dei progressi compiuti. Si tratterà di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e sulle misure, sulle proiezioni e sull'adattamento. La Commissione si avvarrà inoltre di tali informazioni per i riesami dell'attuazione delle politiche ambientali e per il monitoraggio dei programmi di azione in materia di ambiente. Le informazioni ricevute dagli Stati membri possono essere integrate da osservazioni atmosferiche sistematiche effettuate sul terreno o mediante telerilevamento, come quelle fornite dal programma Copernicus. La Commissione valuterà inoltre periodicamente se la traiettoria richieda un aggiornamento e esaminerà le politiche e la legislazione, intervenendo in caso di progressi insufficienti.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 2 stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, considerando tutti i settori e tutti i gas a effetto serra - non solo la CO2- da conseguire sul territorio dell'Unione. Rispecchia il fatto che, in linea con l'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi, le parti dei paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Riconosce che, anche se le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere soprattutto evitate alla fonte, gli assorbimenti di gas a effetto serra saranno necessari per compensare i gas a effetto serra residui provenienti da settori in cui la decarbonizzazione è più complessa. Il pozzo naturale costituito dalle foreste, dai suoli, dai terreni agricoli e dalle zone umide dovrebbe essere mantenuto e ulteriormente incrementato e le tecnologie di assorbimento del carbonio, come la cattura e lo stoccaggio e la cattura e l'utilizzo, dovrebbero essere rese economicamente convenienti e ampiamente diffuse. L'articolo in questione prevede inoltre che il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri adottino le misure necessarie sia a livello dell'Unione che a livello nazionale per consentire il conseguimento collettivo di tale obiettivo. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte considerevole delle misure necessarie per conseguire l'obiettivo.

L'individuazione di una traiettoria per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Unione contribuirà a garantire il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 (articolo 3). Ogni cinque anni, in linea con la tempistica prevista dall'accordo di Parigi, la Commissione esaminerà la traiettoria dell'UE. Nell'ambito dell'accordo di Parigi, le parti verificano periodicamente, nel "bilancio globale", l'attuazione dell'accordo e valutano i progressi collettivi verso il conseguimento delle sue finalità e dei suoi obiettivi a lungo termine. Al più tardi entro sei mesi dopo ogni bilancio globale, la Commissione riesaminerà la traiettoria.

L'articolo 4 riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nonostante gli sforzi di mitigazione prodigati, i cambiamenti climatici stanno già creando e continueranno a creare problemi significativi in Europa e, a tale proposito, è fondamentale intensificare gli sforzi per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità, sulla base della legislazione dell'Unione che già affronta specifici obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici. L'elaborazione e l'attuazione di strategie e piani di adattamento sono essenziali a tale riguardo. La nuova strategia di adattamento dell'UE mirerà direttamente a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. 

La Commissione valuterà i progressi compiuti ogni cinque anni, in linea con la tempistica prevista dall'accordo di Parigi (articolo 5). Prima di ogni bilancio globale, la Commissione valuterà e riferirà sui progressi collettivi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica o dell'adattamento e sulla coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o sulla loro adeguatezza ai fini del miglioramento della capacità di adattamento, del rafforzamento della resilienza o della riduzione della vulnerabilità. La Commissione adotterà le misure necessarie qualora dalla valutazione emerga che le misure dell'Unione sono incoerenti o inadeguate o che i progressi sono insufficienti. La Commissione valuterà inoltre regolarmente le misure nazionali pertinenti e formulerà raccomandazioni laddove constati incongruenze o inadeguatezze delle misure.

2020/0036 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 17 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 18 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo" 19 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

(2)La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale 20 costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019 21 ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza 22 .

(3)Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per progredire in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi verso l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi").

(4)L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali 23 ; sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici 24 e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima 25 .

(5)L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.

(6)Il conseguimento della neutralità climatica dovrebbe richiedere il contributo di tutti i settori economici. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

(7)L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

(8)Inoltre, nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata "Un pianeta pulito per tutti: Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.

(9)Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" 29 l'Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE 30 e (UE) 2018/2001 31 del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(10)L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.

(11)Il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo 33 e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale 34 . Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019 35 ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(12)L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

(13)L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.

(14)L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.

(15)Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

(16)La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

(17)La Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo" ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Entro settembre 2020, sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione del - 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990.

(18)Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

(19)La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ … [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

(20)I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

(21)Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 37 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del "Legiferare meglio", è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.

(23)I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo della neutralità climatica

1.Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.

2.Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

3.Entro settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.

4.Entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare alla la legislazione unionale che attua il traguardo dell'Unione per il 2030 per consentire di ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto al 1990 e per realizzare l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Articolo 3

Traiettoria per conseguire la neutralità climatica

1.A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.

2.La traiettoria inizia dal traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3.Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

a)l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;

b)la competitività dell'economia dell'Unione;

c)le migliori tecniche disponibili;

d)l'efficienza energetica, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

e)l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

f)la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;

g)il fabbisogno e le opportunità di investimento;

h)la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;

i)gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

j)le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.

Articolo 4

Adattamento ai cambiamenti climatici

1.Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

2.Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

Articolo 5

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione

1.Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni valuta:

a)i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione riesamina:

a)la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

3.La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione.

Articolo 6

Valutazione delle misure nazionali

1.Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione valuta:

a)la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)l'adeguatezza delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

3.Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:

a)lo Stato membro interessato tiene in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

b)nella prima relazione intermedia trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;

c)le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 7

Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione

1.La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:

a)le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;

b)le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

c)le statistiche e i dati europei, compresi i dati sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili;

d)le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC; e

e)eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].

2.L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 9

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [OP: date of entry into force of this Regulation].

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1)all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) attuare strategie e misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (legge sul clima), nonché gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;";

2)all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;";

3)all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;";

4)all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima].";

5)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'Articolo 11

       Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima] e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.";

6)all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima];";

7)l'allegato I, parte 1, è così modificato:

a)alla sezione A, il punto 3.1.1.i, è sostituito dal seguente:

"i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima]";

b)alla sezione B, è aggiunto il seguente punto 5.5:

"5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima]";

8)all'allegato VI, lettera c), il punto viii è sostituito dal seguente:

"viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15;".

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA    

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa    

1.2.    Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.    La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.4.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

1.4.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe    

1.4.4.    Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.    Durata e incidenza finanziaria    

1.6.    Modalità di gestione previste    

2.    MISURE DI GESTIONE    

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione    

2.2.    Sistema/i di gestione e di controllo    

2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti    

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli    

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità    

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA    

3.1.    Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte    

3.2.    Incidenza prevista sulle spese    

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese    

3.2.2.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa    

3.2.3.    Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima)

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Azione per il clima

Titolo 34 (QFP 2014-2020) — Titolo 9 (QFP 2021-2027)

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 38  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il Green deal europeo riafferma l'ambizione della Commissione di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno approvato l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'UE. La presente proposta intende stabilire il quadro per conseguire la neutralità climatica dell'UE, anche attraverso la definizione di un percorso. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per attuare la proposta. Gli Stati membri devono integrare ulteriormente la prospettiva a lungo termine nei piani e nelle comunicazioni che loro incombono a norma del regolamento Governance. Alla Commissione spettano vari compiti, quali il riesame del traguardo al 2030 e di tutti gli strumenti politici pertinenti per conseguire il traguardo rivisto, la definizione di una traiettoria, la valutazione della coerenza del quadro politico esistente, una valutazione quinquennale, la formulazione di raccomandazioni e di misure supplementari a livello dell'UE.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): i cambiamenti climatici costituiscono una sfida transfrontaliera e non possono essere risolti unicamente tramite azioni a livello nazionale o locale.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): le azioni coordinate a livello dell'UE possono integrare e rafforzare efficacemente le azioni nazionali e locali e migliorare l'azione per il clima.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica: tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra, pur in presenza di una crescita economica del 61 %. Tuttavia, con le politiche vigenti si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari solo al 60 % entro il 2050 e, pertanto, resta ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta mira a integrare il quadro politico esistente tracciando la rotta a lungo termine e sancendo con un atto legislativo dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, intensificando gli sforzi di adattamento, istituendo un processo per definire e riesaminare la traiettoria fino al 2050, effettuando valutazioni periodiche e stabilendo una procedura in caso di progressi insufficienti o incongruenze. Si propone inoltre di incaricare la Commissione del riesame delle politiche esistenti e della legislazione dell'Unione per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. Essa incarica inoltre la Commissione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. È coerente con il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ((UE) 2018/1999) e con le sue modifiche.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2020 per durata illimitata

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 

Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La Commissione sarà coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, conformemente al suo programma di lavoro annuale, sia nella preparazione delle relazioni sia nel monitoraggio e valutazione dei progressi compiuti nell'adattamento ai sensi dal presente regolamento.

 

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

Anziché istituire ulteriori flussi di comunicazione da parte degli Stati membri, la proposta si basa sul solido e trasparente quadro per le emissioni di gas a effetto serra, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e su qualsiasi altra informazione sul clima che sia per esempio contenuta nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Il calendario della valutazione della Commissione è stato allineato con il calendario previsto dall'accordo di Parigi e con il riesame previsto dal regolamento Governance. Il processo riguardante le raccomandazioni della Commissione si collega a questa sua valutazione quinquennale.

2.2.Sistema/i di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile — La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione dei finanziamenti, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili. L'attuazione della presente proposta richiederà la riassegnazione di risorse umane all'interno della Commissione, nonché un limitato incremento del personale dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Sono già predisposte procedure adeguate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Gli Stati membri possono accumulare ritardi rispetto agli obblighi di pianificazione e comunicazione previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Grazie a sistemi di comunicazione sulle informazioni per il clima già esistenti e ben consolidati (previsti dal regolamento sul meccanismo di monitoraggio e integrati nel regolamento Governance), esistono già procedure per garantire che le comunicazioni sulle emissioni di gas a effetto serra arrivino in tempo, siano sottoposte a controllo della qualità e ne possano essere colmate eventuali lacune, e che sia possibile assistere gli Stati membri che non rispettano gli obblighi di comunicazione.

Anche le misure a livello nazionale e unionale possono essere inadeguate per conseguire la neutralità climatica o compiere progressi sufficienti. Per questo motivo la proposta prevede una valutazione periodica dei progressi, un riesame, e raccomandazioni e misure supplementari. La proposta prevede inoltre una valutazione e delle proposte per aumentare il traguardo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione al 2030 e per fissare una traiettoria.

L'iniziativa non comporta nuovi rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente.

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Non è prevista nessuna misura specifica oltre l'applicazione del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero 5 (7)

[Rubrica Pubblica amministrazione europea]

Diss./Non diss. 39 .

di paesi EFTA 40

di paesi candidati 41

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

34 01 01 01 / 20 02 01 02

34 01 02 01 / 20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5 (7)

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

4,350

Altre spese amministrative

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Mio EUR (al terzo decimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Pagamenti

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 5 (7)
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,300

0,450

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

4,350

Altre spese amministrative

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,400

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

TOTALE

0,350

0,500

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

0,650

4,750

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

2

3

4

4

4

4

4

4

Delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) — AC, AL, END, INT e JED  42

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  43

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

2

3

4

4

4

4

4

4

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Questa richiesta di risorse umane aggiuntive (4 ETP entro il 2022 – amministratori) è limitata alla stesura, all'approvazione interistituzionale e all'ulteriore monitoraggio da parte della DG della legge sul clima "in senso stretto", escludendo la dimensione coordinamento/comunicazione. Tuttavia, le ulteriori implicazioni in termini di carico di lavoro dovute alle iniziative sia legislative sia non legislative derivanti dalla legge sul clima sono molto più ampie e si rifletteranno altrove.

Personale esterno

n. p.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

Agenzia europea dell'ambiente

Indice

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa    

1.2.    Settore/settori interessati    

1.3.    La proposta riguarda    

1.4.    Obiettivi    

1.4.1.    Obiettivi generali    

1.4.2.    Obiettivi specifici    

1.4.3.    Risultati e incidenza previsti

1.4.4.    Indicatori di prestazione

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti    

1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.    Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa    

1.7.    Modalità di gestione previste    

2.    MISURE DI GESTIONE    

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione    

2.2.    Sistema/i di gestione e di controllo    

2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti    

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli    

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità    

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.    Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.    Incidenza prevista sulle entrate




SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

4.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

4.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima)

4.2.Settore/settori interessati

Azione per il clima

Titolo 34 (QFP 2014-2020) — Titolo 09 (QFP 2021-2027)

4.3.La proposta riguarda

una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 44  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

4.4.Obiettivi

4.4.1.Obiettivi generali

Il regolamento proposto mira a stabilire il quadro per conseguire la neutralità climatica dell'UE, con l'obiettivo vincolante di raggiungerla per il 2050, e prevede il riesame del traguardo esistente di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, la definizione di una traiettoria verso il 2050, l'azione per adattarsi ai cambiamenti climatici e un processo di governance per mantenere l'UE sulla buona strada verso il raggiungimento dell'obiettivo.

La proposta è al centro del Green Deal europeo, una delle sei tematiche ambiziose presentate negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen.

4.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1: conseguire la neutralità climatica attraverso un mercato unionale del carbonio ben funzionante e un quadro operativo equo per gli Stati membri dell'UE al fine di ridurre le emissioni in altri settori

Attività ABM/ABB interessate: Green Deal europeo

4.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta intende stabilire il quadro per conseguire la neutralità climatica dell'UE. L'analisi approfondita a sostegno della comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" esplora il modo in cui è possibile conseguire la neutralità climatica esaminando tutti i principali settori economici. Gli effetti su questi settori scaturiranno da altre eventuali proposte complementari di revisione della legislazione e delle politiche esistenti o da altre politiche. A livello nazionale, la natura e la portata delle misure nazionali scelte dagli Stati membri per l'attuazione della politica determineranno i portatori di interessi coinvolti.

Perfezionare le procedure di monitoraggio e comunicazione a partire da quelle già incluse nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima dovrebbe ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, migliorando nel contempo la qualità dell'informazione e la trasparenza. La proposta mira inoltre a sincronizzare la valutazione con il calendario dell'accordo di Parigi.

4.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

L'attuazione della proposta dovrebbe assicurare che l'UE e gli Stati membri siano sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e aumentare i loro sforzi di adattamento.

Gli indicatori specifici per il monitoraggio dell'attuazione sono:

il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE (quale comunicato a norma del regolamento (UE) 2018/1999)

l'azione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici (quale comunicata a norma del regolamento (UE) 2018/1999) e il numero di Stati membri con strategie e piani di adattamento (come specificato nella proposta)

4.5.Motivazione della proposta/iniziativa

4.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per attuare la proposta. Gli Stati membri devono integrare ulteriormente la prospettiva a lungo termine nei piani e nelle comunicazioni che loro incombono a norma del regolamento Governance. Alla Commissione spettano vari compiti, quali il riesame del traguardo al 2030 e di tutti gli strumenti politici pertinenti per conseguire il traguardo rivisto, la definizione di una traiettoria, la valutazione della coerenza del quadro politico esistente, una valutazione quinquennale, la formulazione di raccomandazioni e di misure supplementari a livello dell'UE.

4.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida transfrontaliera che non può essere risolta unicamente da interventi a livello nazionale o locale. Un'azione coordinata a livello dell'UE può integrare e rafforzare efficacemente gli interventi su scala nazionale e locale e migliorare l'azione per il clima.

4.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica: tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra, mentre l'economia è cresciuta del 61 %. Tuttavia, con le politiche vigenti si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari solo al 60 % entro il 2050 e, pertanto, resta ancora molto da fare per conseguire la neutralità climatica.

4.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta mira a integrare il quadro politico esistente tracciando la rotta a lungo termine e sancendo con un atto legislativo dell'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, intensificando gli sforzi di adattamento, istituendo un processo per definire e aggiornare la traiettoria fino al 2050, effettuando valutazioni periodiche e definendo una procedura in caso di progressi insufficienti o incongruenze. Essa incarica inoltre la Commissione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. È coerente con il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

4.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

-

4.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2020 per durata illimitata

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

4.7.Modalità di gestione previste 

Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

La Commissione sarà coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente conformemente al suo programma di lavoro annuale, sia nella preparazione delle relazioni quinquennali di valutazione dei progressi compiuti verso la neutralità climatica sia nel monitoraggio e valutazione dei progressi compiuti nell'adattamento ai sensi dal presente regolamento. L'AEA svolgerà questo lavoro nell'ambito del suo attuale mandato e in linea con il documento unico di programmazione, che ne definisce il programma di lavoro pluriennale e annuale (articolo 32 del regolamento 2019/715 – regolamento finanziario quadro).

 

5.MISURE DI GESTIONE

5.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

Anziché istituire ulteriori flussi di comunicazione da parte degli Stati membri, la proposta si basa sul solido e trasparente quadro per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima contenuto nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Il calendario della valutazione della Commissione è stato allineato con il calendario previsto dall'accordo di Parigi e con il riesame previsto dal regolamento Governance. Il processo riguardante le raccomandazioni della Commissione si collega a questa sua valutazione quinquennale.

5.2.Sistema/i di gestione e di controllo

5.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Gli Stati membri possono accumulare ritardi rispetto agli obblighi di pianificazione e comunicazione previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Grazie a sistemi di comunicazione sulle informazioni per il clima già esistenti e ben consolidati (previsti dal regolamento sul meccanismo di monitoraggio e integrati nel regolamento Governance), esistono già procedure per garantire che le comunicazioni sulle emissioni di gas a effetto serra arrivino in tempo, siano sottoposte a controllo della qualità e ne possano essere colmate eventuali lacune, e che sia possibile assistere gli Stati membri che non rispettano gli obblighi di comunicazione.

Anche le misure a livello nazionale e unionale possono essere inadeguate per conseguire la neutralità climatica o compiere progressi sufficienti. Per questo motivo la proposta prevede una valutazione periodica dei progressi, un riesame, e raccomandazioni e misure supplementari. La proposta prevede inoltre una valutazione e delle proposte per aumentare il traguardo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione al 2030 e per fissare una traiettoria.

Per quanto riguarda la strategia di controllo sulle spese supplementari per le Agenzie, tutte le agenzie decentrate collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per assicurare il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Tali disposizioni si applicheranno anche al ruolo delle agenzie rispetto alla presente proposta.

Inoltre per ogni esercizio finanziario il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio e tenendo conto delle conclusioni della Corte dei conti europea, valuta se concedere alle agenzie il discarico per l'esecuzione del bilancio.

5.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni svolte dall'AEA nell'ambito della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente. Le azioni da intraprendere nel contesto della presente proposta avranno inizio nel 2022 e attraverseranno il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP).

5.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Nei regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento dell'AEA sono già previsti sistemi di gestione e di controllo. Questo organismo collabora strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno.

Ogni anno, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà all'AEA il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.



5.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'AEA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'AEA si è dotata di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Inoltre il regolamento che istituisce l'AEA stabilisce le disposizioni relative all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Agenzia e alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

6.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

6.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA 45

di paesi candidati 46

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

02 (03)

07 02 06 00 (09 10 02)

34 02 03 (09 02 03)

Diss.

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: N/P



6.2.Incidenza prevista sulle spese

6.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

2 (3)

Rubrica 2: Crescita sostenibile; Risorse naturali

(Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente — dal 2021)

AEA: 07 02 06 (09 10 02)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Pagamenti

(2)

0,000

0,000

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Pagamenti

(2a)

0,000

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,300

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per [AEA]

Impegni

=1+1a +3a

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5 (7)

"Spese amministrative" — scheda finanziaria distinta per l'incidenza sulla DG CLIMA



Mio EUR (al terzo decimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5 (da 1 a 7)

del quadro finanziario pluriennale*

Impegni

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

Pagamenti

0,000

0,000

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

1,170

* Si noti che l'aumento del fabbisogno presso l'AEA va soddisfatto mediante trasferimento del bilancio del programma LIFE alla linea di bilancio dell'agenzia

6.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'AEA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

6.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA

6.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali*

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,870

* sulla base dei costi medi pari a 55 000 EUR per gli agenti contrattuali ai quali si applica il coefficiente correttore (1,319 * 55 000 = 72 545 EUR) escluse le spese generali nel titolo 2

Fabbisogno di personale (ETP):

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali*

2

2

2

2

2

2

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

2

2

2

2

2

2

6.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato in una scheda finanziaria legislativa distinta:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

2

3

4

4

4

4

4

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 48

- in sede 49

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

3

4

4

4

4

4

4

34 è il settore o il titolo di bilancio interessato nel 2020

09 è il settore o il titolo di bilancio interessato nel 2021-2027

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



6.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

6.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

6.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

     indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    Secondo l'indagine speciale Eurobarometro 490 sui cambiamenti climatici dell'aprile 2019, il 93 % dei cittadini dell'UE considera i cambiamenti climatici un problema grave e una maggioranza significativa auspica interventi più incisivi in materia di cambiamenti climatici.
(3)    COM(2018) 773 final.
(4)    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (2019/2582 (RSP)).
(5)    Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP25) (2019/2712(RSP)).
(6)    Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).
(7)    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(8)    https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024-en.pdf.
(9)    Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.
(10)    In relazione a tutti i settori dell'economia ad eccezione dei trasporti marittimi internazionali, SWD(2019)396.
(11)    COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020.
(12)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 22 final).
(13)    Allegato 7.1 dell'analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018)773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
(14)    Secondo l'indagine speciale Eurobarometro 490 sui cambiamenti climatici, dell'aprile 2019, il 92 % degli intervistati, e più di otto su dieci in ogni Stato membro, concorda sul fatto che le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte al minimo, compensando nel contempo le emissioni residue, al fine di conseguire la neutralità climatica dell'economia dell'UE entro il 2050.
(15)    Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018)773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
(16)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(17)    GU C […] del […], pag. […].
(18)    GU C […] del […], pag. […].
(19)    Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
(20)    IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(21)    IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
(22)    "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).
(23)    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.
(24)    Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.
(25)    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.
(26)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(27)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(28)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(29)    COM(2016) 860 final del 30 novembre 2016.
(30)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(31)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(32)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(33)    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(34)    Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).
(35)    Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
(36)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(37)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(38)    Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(40)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(41)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(42)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane professionista in delegazione (Jeune Expert en Délégation).
(43)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(44)    Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(45)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(46)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(47)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane professionista in delegazione (Jeune Expert en Délégation).
(48)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(49)    Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).