Art. 7 
 
                     Misure per l'incentivazione 
                   di prodotti sfusi o alla spina 
 
  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e  ((di
media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1, (( lettere
d), e) ed f) )) del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  che
attrezzano spazi dedicati alla vendita  ai  consumatori  di  prodotti
alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o  per  l'apertura  di
nuovi negozi che prevedano  esclusivamente  la  vendita  di  prodotti
sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico
a fondo perduto pari  alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un
importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo  l'ordine
di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di
20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  sino  ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore
offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti  la  normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 
  1-bis. Ai  clienti  e'  consentito  utilizzare  contenitori  propri
purche'  riutilizzabili,  puliti  e  idonei   per   uso   alimentare.
L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di   contenitori   che   ritenga
igienicamente non idonei.)) 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  (Riforma  della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24  aprile
          1998, n. 95, S.O.: 
                «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
                  a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
                  b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
                  c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio
          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce
          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,
          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; 
                  d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi
          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni
          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a
          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a
          10.000 abitanti; 
                  e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e
          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente
          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con
          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
                  f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
                  g) per centro commerciale, una media o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
                  h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
                    1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di
          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative
          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la
          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture
          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
          ad accedervi; 
                    2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
                    3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite
          televisione o altri sistemi di comunicazione; 
                    4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei
          consumatori. 
                (Omissis).». 
              - Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del  18  dicembre
          2013, della Commissione  (relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.