Fondo Nazionale Efficienza Energetica

FAQ

Le risposte alle domande più frequenti.

 

1. Con riguardo agli interventi a favore delle imprese / ESCO, quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni?

Tutti, fermo restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER (artt 1 e 3) e dal Regolamento De minimis (art 1). In particolare non sono ammissibili gli aiuti concessi a imprese operanti:

  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • in attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
  • nel settore del Trasporto e Magazzinaggio qualora acquistino veicoli o parti di esso per il trasporto merci su strada.

 

2. Può presentare domanda un’impresa non residente nel territorio italiano?

Si, a patto che abbia una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Inoltre deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano.

 

3. Può presentare domanda una società “in house”?
Le società “in house” non possono presentare domanda come soggetti assimilati alla P.A. in quanto il Decreto Interministeriale del 22.12.2017 all’art. 2 comma 1 lett. e), ricomprende le sole pubbliche amministrazioni cosiddette “pure”, ad eccezione di quanto previsto all’art. 3 comma 4 del Decreto Interdirettoriale del 5 aprile 2019, secondo cui possono presentare domanda anche gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

4. Le imprese aggregate devono rispettare singolarmente la soglia minima di finanziamento agevolabile fissata a 250.000 euro?

Sì.

 

5. Possono presentare domanda le società in contabilità semplificata?

Si. Dovranno fornire una dichiarazione, controfirmata da un revisore legale, contenente i dati di bilancio (conto economico e stato patrimoniale riclassificati) delle ultime due dichiarazioni dei redditi.   

 

6. Può presentare domanda un’impresa che ha un procedimento in corso, in attesa di giudizio per la restituzione parziale dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica)?
Il meccanismo concessorio dei TEE non consiste nell’erogare agevolazioni e poi eventualmente nel revocarle, quanto piuttosto nel non erogare parte dei titoli, qualora l’impresa non abbia raggiunto determinati parametri e/o livelli di risparmio energetico.
Pertanto, non potendosi parlare di vera e propria revoca delle agevolazioni da parte del Ministero, quanto piuttosto di diniego parziale opposto dallo stesso alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi avanzate dalle imprese, le stesse possono presentare domanda di ammissione al FNEE.

 

7. Un’impresa che ha già usufruito della garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96) può accedere anche alla garanzia del FNEE?

Si, in quanto trattasi di una nuova dotazione finanziaria.

 

8. Come si presenta la domanda?

Esclusivamente online, registrandosi nell’area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione ed il piano d’impresa devono essere firmati digitalmente.

 

9. Dopo la presentazione della domanda, quanto dura l’iter istruttorio da parte di Invitalia?

Invitalia valuta l’ammissibilità della domanda entro 60 GIORNI dalla ricezione della documentazione istruttoria.  

 

10. Chi può compilare la domanda?

Il soggetto che compila la domanda dovrebbe essere:

  • per un’impresa o una ESCO =  il Legale Rappresentante o Amministratore Delegato
  • per la banca = il direttore di filiale
  • per la PA = il responsabile / dirigente di settore

Qualora il compilatore sia un soggetto diverso, la piattaforma online consentirà la presentazione della domanda attraverso un SISTEMA DI RICHIESTA DELEGA TRAMITE PEC. In questo caso, la domanda potrà essere presentata solo dopo una conferma via PEC da parte della società beneficiaria.

 

11. Per quanto riguarda il caricamento degli allegati, quali sono i formati consentiti?
Pdf, p7m.

 

12. È possibile presentare domanda con un solo bilancio?

Si.  Si precisa che nel caso in cui l’impresa non disponga di almeno 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda ma sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento (persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale dell’impresa che presenta la domanda di agevolazione) che disponga di almeno 2 bilanci approvati e depositati alla data di presentazione della domanda, i dati saranno relativi al socio di riferimento.
Se il soggetto proponente è impresa priva del bilancio di 1 esercizio e la compagine è costituita da persone fisiche o da imprese senza la maggioranza assoluta del capitale sociale, o da imprese con maggioranza assoluta ma prive del bilancio di almeno 1 esercizio, il valore dell’indicatore per la parte economico-finanziaria sarà pari allo 0,60 di quello relativo all’anno disponibile.

 

13. Cosa si intende per data di avvio della realizzazione del progetto?

Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Non vengono considerate come data avvio dei lavori quella relativa all’acquisto di terreno e quella dei lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari.

 

14. In cosa consiste la valutazione della “solidità economico – patrimoniale” e della “capacità dell’impresa di rimborsare il finanziamento”?

Il primo criterio di valutazione permette all’Agenzia di valutare la capacità dei soggetti beneficiari di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, tramite la costruzione di due indici:

  • la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
  • l’indipendenza finanziaria.

Per quanto concerne il secondo criterio di valutazione si tiene conto degli impegni a medio - lungo termine della società a partire dalla data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto. Nella costruzione del relativo indice, si terranno in considerazione pertanto le rate comprensive della quota capitale e quota interesse degli altri finanziamenti in essere alla data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto.

 

15. Fermo restando l'obbligo di copertura finanziaria minima del 15% dell'investimento con mezzi propri, è possibile utilizzare il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96) per finanziare parte della “quota privata”, cioè dell’investimento non coperto da mutuo agevolato/garanzia?

Sì, entro i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 10 del decreto.

 

16. Cosa significa tenere un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva?
Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimento oggetto delle agevolazioni. Tale conto corrente potrà essere utilizzato anche per le altre tipologie di operazioni bancarie (cd “utilizzo in via non esclusiva”) a patto che vengano distinti tutti i dati e i documenti contabili relativi all’investimento in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento.

 

17. I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto?
Si, nel caso di progetti di investimenti promossi da ESCO e PA. Mentre per progetti promossi da Imprese verrà considerato “costo agevolabile” il costo secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7 e 8 del DM.

 

18. L’IVA è una spesa ammissibile?

No, l’agevolazione è calcolata su investimenti ammissibili al netto dell’IVA, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi (art. 16 comma 3 DM 22 dicembre 2017). Qualora il beneficiario ricada in quest’ultimo caso, sarà necessario allegare:

  • Dichiarazione di non recuperabilità IVA, rilasciata nel caso dei Comuni dal Sindaco o dal Responsabile dell’Ufficio finanziario del Comune, in forma sostitutiva di atto notorio, in cui venga esplicitato che gli importi indicati nell’istanza sono stati riportati al lordo dell’IVA, che rappresenta un costo non recuperabile ai sensi della vigente disciplina fiscale a cui è soggetto;
  • Tabella delle spese del programma che evidenzi per ogni singola voce l’imponibile, l’importo dell’IVA e la relativa aliquota.

 

19. Le progettazioni ingegneristiche relative alla strutture dei fabbricati comprendono l’intera progettazione edilizia, ovvero progettazione edilizia, progettazione termotecnica e strutturale dell’edificio?

I costi succitati, previsti dall’art. 16 comma 1 lett. a), sono ammissibili nella misura in cui siano finalizzati agli interventi di efficientamento energetico agevolabili.

 

20. È ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dei processi aziendali?

Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall’art. 4 del DM 16/02/2016 (Conto Termico) e dall’art. 6 del DM 11.01.2017. Si precisa che l'installazione di moduli fotovoltaici può essere compresa solo nell'ambito degli interventi di cui all'art.4 comma 1, lettera e) del DM 16.02.2016 (trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” - Direttiva Europea 31/2010/CE, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.).

 

21. Nel caso di interventi riguardanti “reti di Teleriscaldamento/Teleraffrescamento” o “Illuminazione pubblica”, come si compila la sezione dei dati catastali?

Per le tipologie di intervento che non ricadono su un sito specifico bensì su un'area estesa (che interessa prevalentemente il suolo pubblico), in fase di compilazione della domanda nella sezione "elenco siti" le voci riguardanti i dati catastali vanno compilate inserendo definizioni di tipo generico, come ad esempio “Vari” e “Strade”. Tutte le informazioni di dettaglio riguardanti i SITI interessati dagli interventi verranno inserite all'interno della relazione tecnica asseverata.

 

22. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione sono ammessi anche interventi di ampliamento e nuova costruzione?

No.

 

23. Che differenza c’è tra investimento da realizzare, importo ritenuto ammissibile e importo richiesto alle agevolazioni?

Per investimento da realizzare si intende l’importo totale dell’investimento comprensivo di eventuali spese tipologicamente non ammissibili.
Per importo ritenuto ammissibile si intende la tipologia di costo rientrante nell’elenco presente all’art. 16 del D.M. 22/12/2017.
Per importo richiesto alle agevolazioni si intende il costo considerato agevolabile ai sensi dell’art. 7, commi 7 – 8 – 9 e dell’art. 12, commi 3 – 4 – 5 del D.M. 22/12/2017.

 

24. Per quanto riguarda i finanziamenti bancari garantiti, è prevista una commissione da pagare al Fondo da parte del soggetto beneficiario?

No.

 

25. Quali sono gli istituti bancari a cui poter richiedere il finanziamento garantito?

Tutti.

 

26. Tutti i soggetti beneficiari possono richiedere sia la garanzia che il finanziamento?

Sì per le Imprese/Esco. Nel caso di aggregazioni di imprese, tutti i partecipanti dovranno richiedere la stessa tipologia di agevolazione (solo garanzia, solo finanziamento o mix di garanzia e finanziamento).

 

27. Per quanto tempo i beni e i siti oggetto dell’agevolazione devono rimanere nella piena titolarità del soggetto beneficiario?

Per tutta la durata del finanziamento.