(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                                 (previsto dall'articolo 16, comma 4) 
                     CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA 
 
1. Finalita'. 
  1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni  che
qualificano il contratto servizio  energia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412. 
 
2. Definizioni. 
  1. Ai fini del presente allegato  valgono  le  definizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
loro  successive   modificazioni.   Valgono   inoltre   le   seguenti
definizioni: 
    a)   contratto   servizio   energia:   e'   un   contratto    che
nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo
4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla  gestione
ottimale ed al miglioramento del  processo  di  trasformazione  e  di
utilizzo dell'energia; 
    b) contratto servizio energia «Plus»: e'  un  contratto  servizio
energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5  e
che si configura come  fattispecie  di  un  contratto  di  rendimento
energetico; 
    c) fornitore del contratto servizio energia: e' il fornitore  del
servizio energetico  che  all'atto  della  stipula  di  un  contratto
servizio  energia  risulti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
paragrafo 3. 
 
3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia. 
  1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio  energia  i
fornitori  di  servizi  energetici  che   dispongono   dei   seguenti
requisiti: 
    a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo  1990,
n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato
rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie: 
      1) Settore «A» (impianti elettrici); 
      2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione); 
      3) Settore «D» (impianti idrosanitari); 
      4) Settore «E» (impianti gas); 
    b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,
con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo  1,
comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del  medesimo
decreto. 
  2. Il Fornitore del contratto servizio energia e' obbligatoriamente
tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale  il  possesso
dei requisiti  di  cui  al  presente  paragrafo,  fornendo  esplicita
attestazione delle relative informazioni identificative. 
  3. Per  i  contratti  servizio  energia  «Plus»  e'  richiesto,  in
aggiunta ai requisisti di cui ai  precedenti  punti,  un  sistema  di
qualita'  aziendale  conforme  alle  norme  ISO  9001:2000  o   altra
certificazione equivalente, in materia di  prestazioni  attinenti  il
contratto di servizio  energia  certificato  da  ente  e/o  organismo
accreditato a livello nazionale e/o europeo. 
 
4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia. 
  1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un
contratto deve fare esplicito e vincolante  riferimento  al  presente
atto e prevedere: 
    a) la presenza  di  un  attestato  di  certificazione  energetica
dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora  si  tratti  di  un
edificio residenziale o composto da  una  pluralita'  di  utenze,  la
certificazione energetica deve riferirsi anche  alle  singole  unita'
abitative o utenze. In assenza delle linee  guida  nazionali  per  la
certificazione energetica, il  relativo  attestato  e'  sostituito  a
tutti  gli  effetti  dall'attestato  di  qualificazione   energetica,
conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
19 agosto  2005,  n.  192,  e  successive  modificazioni  che  dovra'
comunque comprendere: 
      1) determinazione dei fabbisogni di  energia  primaria  per  la
climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione  di  acqua
calda sanitaria dell'edificio, nonche' per  eventuali  altri  servizi
forniti nell'ambito del contratto alla data del suo  avvio,  espressi
in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente  alla  vigente  normativa
locale e, per quanto da questa non previsto, al  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi; 
      2) espressa indicazione  degli  interventi  da  effettuare  per
ridurre i consumi, migliorare la qualita' energetica dell'immobile  e
degli impianti o per introdurre  l'uso  delle  fonti  rinnovabili  di
energia, valutati singolarmente in termini di  costi  e  di  benefici
connessi, anche con  riferimento  ai  possibili  passaggi  di  classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente. 
    Per i  contratti  su  utenze  che  non  rientrano  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  dovra'
comunque  essere  prodotta  una   diagnosi   energetica   avente   le
caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). 
  La  certificazione  energetica   deve   essere   effettuata   prima
dell'avvio del  contratto  di  servizio  energia  fermo  restando  la
necessita' di una valutazione preliminare al momento  dell'offerta  e
la  possibilita',  nell'ambito   della   vigenza   contrattuale,   di
concordare ulteriori momenti di verifica; 
    b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri  oggettivi,
indipendenti dal  consumo  corrente  di  combustibile  e  di  energia
elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio
energia, da versare  tramite  un  canone  periodico  comprendente  la
fornitura degli ulteriori beni  e  servizi  necessari  a  fornire  le
prestazioni di cui al presente allegato; 
    c) fatto salvo quanto stabilito  dal  punto  b),  l'acquisto,  la
trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto  servizio
energia dei combustibili  o  delle  forniture  di  rete,  ovvero  del
calore-energia  nel  caso  di   impianti   allacciati   a   reti   di
teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di  produzione
del fluido termovettore e quindi  l'erogazione  dell'energia  termica
all'edificio; 
    d)  l'indicazione  preventiva   di   specifiche   grandezze   che
quantifichino  ciascuno  dei  servizi  erogati,  da  utilizzare  come
riferimenti in fase di analisi consuntiva; 
    e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della  localita',
come riferimento per destagionalizzare il consumo  annuo  di  energia
termica  a  dimostrare  l'effettivo   miglioramento   dell'efficienza
energetica; 
    f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche,
o la sola misurazione nel caso di impianti individuali,  dell'energia
termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze  servite
dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente; 
    g) l'indicazione dei seguenti elementi: 
      1) la quantita' complessiva totale di energia termica erogabile
nel corso dell'esercizio termico; 
      2) la quantita' di cui al numero «1)» distinta e suddivisa  per
ciascuno dei servizi erogati; 
      3) la correlazione fra la quantita' di energia termica  erogata
per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di  riferimento  di
cui alle lettere d) ed e); 
    h) la  rendicontazione  periodica  da  parte  del  fornitore  del
contratto  servizio  energia  dell'energia  termica  complessivamente
utilizzata dalle utenze servite dall'impianto;  tale  rendicontazione
deve  avvenire  con  criteri  e   periodicita'   convenuti   con   il
committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli; 
    i) la preventiva indicazione  che  gli  impianti  interessati  al
servizio sono in regola con la legislazione vigente o in  alternativa
l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili
da effettuare per  la  messa  a  norma  degli  stessi  impianti,  con
citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi
e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed  indicazione
di quale parte dovra' farsi carico degli oneri conseguenti o di  come
essi si ripartiscono tra le parti; 
    l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del  contratto
servizio  energia  delle   prestazioni   necessarie   ad   assicurare
l'esercizio e la manutenzione  degli  impianti,  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia; 
    m) la durata contrattuale, al termine della quale  gli  impianti,
eventualmente modificati nel  corso  del  periodo  di  validita'  del
contratto, saranno riconsegnati  al  committente  in  regola  con  la
normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo  il  normale
deperimento d'uso; 
    n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i
materiali eventualmente  installati  per  migliorare  le  prestazioni
energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali
sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attivita'
del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di
proprieta' del committente; 
    o) l'assunzione da parte del  Fornitore  del  contratto  servizio
energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi  dell'articolo
11, commi 1 e 3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato; 
    p) l'indicazione da parte del committente, qualora si  tratti  di
un  ente  pubblico,  di  un  tecnico  di  controparte  incaricato  di
monitorare lo  stato  dei  lavori  e  la  corretta  esecuzione  delle
prestazioni previste dal contratto; se  il  committente  e'  un  ente
obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato  come  tecnico
di controparte; 
    q)  la  responsabilita'  del  Fornitore  del  contratto  servizio
energia nel mantenere la precisione e  l'affidabilita'  di  tutte  le
apparecchiature di misura eventualmente installate; 
    r)  l'annotazione  puntuale  sul  libretto  di  centrale,  o   di
impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico  e  della
quantita' di energia fornita annualmente; 
    s)  la  consegna,   anche   per   altri   interventi   effettuati
sull'edificio  o  su  altri  impianti,  di  pertinente   e   adeguata
documentazione tecnica ed amministrativa. 
  2.  Gli  interventi  realizzati  nell'ambito  di  un  contratto  di
servizio energia  non  possono  includere  la  trasformazione  di  un
impianto   di   climatizzazione   centralizzato   in   impianti    di
climatizzazione individuali. 
  3. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  punto  2,  il  contratto  di
servizio energia e'  applicabile  ad  unita'  immobiliari  dotate  di
impianto di riscaldamento autonomo, purche' sussista l'autorizzazione
del proprietario o del conduttore dell'unita'  immobiliare  verso  il
Fornitore del contratto  servizio  energia,  ad  entrare  nell'unita'
immobiliare  nei  tempi  e  nei  modi  concordati,  per  la  corretta
esecuzione del contratto stesso. 
 
5. Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus». 
  1. Ai fini della qualificazione  come  contratto  servizio  energia
«Plus», un contratto deve includere, oltre al rispetto dei  requisiti
e delle  prestazioni  di  cui  al  paragrafo  4,  anche  le  seguenti
prestazioni aggiuntive: 
    a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per
cento rispetto al corrispondente indice riportato  sull'attestato  di
certificazione, nei tempi concordati tra  le  parti  e  comunque  non
oltre  il  primo  anno  di  vigenza   contrattuale,   attraverso   la
realizzazione  degli  interventi  strutturali   di   riqualificazione
energetica  degli  impianti  o   dell'involucro   edilizio   indicati
nell'attestato di  cui  sopra  e  finalizzati  al  miglioramento  del
processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
    b) l'aggiornamento dell'attestato  di  certificazione  energetica
dell'edificio, di cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n.  192,  e  successive  modificazioni,  a  valle  degli
interventi di cui alla lettera a); 
    c) per rinnovi o  stipule  successive  alla  prima  la  riduzione
dell'indice di energia primaria per la climatizzazione  invernale  di
almeno il 5 per cento rispetto  al  corrispondente  indice  riportato
sull'attestato di certificazione di cui alla lettera  b),  attraverso
la  realizzazione  di  interventi  strutturali  di   riqualificazione
energetica degli impianti  o  dell'involucro  edilizio  indicati  nel
predetto attestato e finalizzati al  miglioramento  del  processo  di
trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
    d)  l'installazione,  laddove  tecnicamente   possibile,   ovvero
verifica  e  messa  a  numero  se  gia'  esistente,  di  sistemi   di
termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche  di  uso  ed
esposizione uniformi  o  a  singole  unita'  immobiliari,  ovvero  di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura  ambiente
nei  singoli  locali,  idonei   ad   impedire   il   surriscaldamento
conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni. 
  2.  Il  contratto   servizio   energia   «Plus»   puo'   prevedere,
direttamente o tramite  eventuali  atti  aggiuntivi,  uno  «strumento
finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla realizzazione
di specifici  interventi  volti  al  miglioramento  del  processo  di
trasformazione e  di  utilizzo  dell'energia,  alla  riqualificazione
energetica dell'involucro edilizio e alla produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili. 
  3. Un contratto  servizio  energia  «Plus»,  stipulato  in  maniera
conforme al presente provvedimento, e' ritenuto idoneo a: 
    a) realizzare  gli  obiettivi  di  risparmio  energetico  di  cui
all'articolo 3; 
    b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere  e  prestazioni
in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti
gli effetti  di  legge;  un  contratto  servizio  energia  «Plus»  ha
validita' equivalente a un contratto  di  locazione  finanziaria  nel
dare accesso ad  incentivanti  e  agevolazioni  di  qualsiasi  natura
finalizzati  alla  gestione  ottimale  e   al   miglioramento   delle
prestazioni energetiche. 
 
6. Durata contrattuale. 
  1. Il contratto servizio energia e il  contratto  servizio  energia
«Plus» devono avere una  durata  non  inferiore  ad  un  anno  e  non
superiore a dieci anni. 
  2. In deroga al punto 1, si stabilisce che: 
    a) la durata di un contratto  servizio  energia  e  un  contratto
servizio energia «Plus» puo' superare la durata  massima  di  cui  al
punto 1,  qualora  nel  contratto  vengano  incluse  fin  dall'inizio
prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o finanziamenti di
durata superiore alla durata massima di cui al  punto  1  erogati  da
soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti; 
    b) qualora nel corso di  vigenza  di  un  contratto  di  servizio
energia, le parti concordino  l'esecuzione  di  nuove  e/o  ulteriori
prestazioni ed attivita' conformi e corrispondenti ai  requisiti  del
presente decreto, la durata del contratto potra' essere prorogata nel
rispetto delle modalita' definite dal presente decreto. 
  3 Nei casi in cui  il  Fornitore  del  contratto  servizio  energia
partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti
e/o la  realizzazione  di  nuovi  impianti  e/o  la  riqualificazione
energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50  per  cento  della
sua  superficie,  la  durata  del  contratto  non  e'  soggetta  alle
limitazioni di cui al punto 1.