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30 Dicembre 2024

NOTIZIE DA IFEL

Approvato il dl Rilancio

Nota di lettura ANCI-IFEL sui principali contenuti del decreto

Regolazione rifiuti

Online la Piattaforma ARERA per l’inserimento dei PEF 2020

Ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020

Nota IFEL alla luce dei chiarimenti del MEF


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 15988 del 27.07.2020

Trust – Soggetto passivo IMU trustee – Nessuna agevolazione abitazione principale - "La difesa della ricorrente critica la decisione della CTR che nel riconoscere la qualità di soggetto passivo in capo al Trust si sarebbe posta in contrasto con la Convenzione Aja come recepita dalla L. n. 364 del 1989 che definisce il Trust non come soggetto giuridico ma come rapporto giuridico caratterizzato dallo sdoppiamento del concetto di proprietà attribuita solo formalmente soggetto passivo dell'Imu. In questa prospettiva va ricordato che la segregazione patrimoniale, inquadrata nel contesto delle finalità perseguite dall'istituto, comporta l'effetto di rendere i beni conferiti in trust non aggredibili dai creditori personali del disponente nè da quelli del trustee, ma ciò non esclude che il trustee debba amministrare e quindi che debba fare fronte a tutte le spese di amministrazione; in particolare il trustee che diviene proprietario dei beni in trust acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall'uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del trust. Di conseguenza, il soggetto passivo dell'ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in un trust traslativo deve essere individuato nel trustee. E ciò senza pregiudizio per l'autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l'onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l'amministrazione. Conclusivamente, può dirsi che l'ICI (oggi IMU), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, non viola di per sè il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l'imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà. Il regime delle spese di gestione, delle anticipazioni, dei rendiconti e degli (eventuali) rimborsi è poi regolato in conformità al titolo ed alla legge applicabile, dati che in ricorso non sono stati esplicitati (cfr in questi termini Cass. 2019 nr 16550)”.

Cass. civ. Sez. VI, ord. 15613 del 22.07.2020

ICI- Legittimo il regolamento che subordina le agevolazioni comunali alla presentazione di una comunicazione - "Ritenuto che il motivo è fondato in quanto l'ampiezza della delega conferita dal citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 al Comune nello stabilire mediante regolamento l'an e il quomodo delle tariffe agevolate per l'ICI rende legittima la possibilità per lo stesso Comune di stabilire con regolamento le condizioni per poter usufruire di tali benefici fiscali, anche perchè la comunicazione che un determinato immobile costituisce abitazione principale, lungi dall'essere un irragionevole onere posto a carico del contribuente fine a sè stesso, costituisce il mezzo attraverso il quale il Comune può essere messo in grado di controllare l'effettiva sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio e d'altra parte le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione (Cass. 6 maggio 2019, n. 11795; Cass. 5 luglio 2018, n. 17642".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 14906 del 13.07.2020

Leasing - Contratto risolto con mancata riconsegna – Soggettività passiva – In capo società leasing - "In base al disposto di cui al  D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019); considerato che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso"

Cass. civ. Sez. V, sent. 14279 del 08.07.2020

IMU – Immobile storico ed inagibile – Spetta doppia riduzione del 50% per immobile storico ed inagibile - "Con l'agevolazione IMU sugli immobili di interesse storico ed artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste. Orbene, già dalla rapida analisi delle finalità perseguite con le due riduzioni fiscali si evince che le stesse non sono sovrapponibili. Inoltre, il legislatore, quando ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 91, il quale preclude al beneficiario di una delle agevolazioni previste dai precedenti commi da 85 a 93 di cumularle con ulteriori agevolazioni di qualsivoglia tipo, previste dalla medesima disposizione o da qualsiasi altra norma, con l'unica esclusione che riguarda le agevolazioni concesse con riferimento alle attività di ricerca (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 3949 del 18/02/2011). Parimenti, gli atti d'acquisto di immobili ad uso abitativo compiuti e registrati nel vigore del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118, non godono del cumulo di agevolazioni "interno", dipendente cioè dalla stessa legge, imponendo l'art. 2, comma 2, espressamente all'acquirente di dichiarare, a pena di decadenza, "di non aver già usufruito delle agevolazioni previste" dalla stessa disposizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2981 del 27/02/2003). Nel solco di tale impostazione, questa Corte già in passato aveva affermato che, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze (Sez. 1, Sentenza n. 4309 del 29/04/1999). D'altra parte, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati. Una interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l'art. 3 (che vieta di trattare in modo uguali situazioni diverse) sia con l'art. 53 (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) Cost. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va enunciato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto. trattandosi di una questione di diritto di particolare importanza: "In tema di determinazione dell'IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, e del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, commi 4 e 5, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono".

Cass. civ. Sez. VI, ord. 13354 del 1.7.2020

Discarica rifiuti – Accatastamento in categoria D - "Deve, quindi, farsi applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di imposta comunale calcolata sulla rendita catastale (ICI), secondo cui, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, a termini del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, il che è stato escluso per i magazzini delle aree portuali (Cass., Sez. V, 17 aprile 2019, n. 10674), come anche per immobili che presentino autonomia funzionale e reddituale, ossia risultino idonei a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali di una autorità portuale (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2015, n. 20026). Il classamento nel Gruppo E va, pertanto, riservato a quegli immobili considerati extra commercium, nel senso di essere improduttivi di reddito proprio (Cass., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 29381). 2.5 - Parimenti, una volta evidenziata la sussistenza di una funzione produttiva di reddito proprio, risulta irrilevante l'interesse pubblico allo svolgimento dell'attività (Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23067). 2.6 - Vanno, pertanto, accatastati nel Gruppo Catastale E solo edifici che non possano essere ricompresi in precedenti Categorie, costituendo, pertanto, il Gruppo E, nonchè (in particolare), la Categoria E/9 una categoria residuale che può trovare applicazione sempre che non possano essere utilizzati gli altri criteri di classamento (Cass., Sez. V, 15 settembre 2008, n. 23608). 2.7 - In base a tali principi questa Corte ha coerentemente già affermato, in relazione a un caso del tutto analogo, che una discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica - in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12741)".

Cass. civ. Sez. V, sent. 13068 del 30.06.2020

ICI - Agevolazioni agricole – Necessita prevalenza reddito da attività agricola - "Infatti, in tema di ICI, il trattamento agevolato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016)".


NORMATIVA

ARERA: Delibera 28 luglio 2020 -299/2020/R/rif

Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto 1 luglio 2020

Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00095)
GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25

 
 

 

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