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5 Dicembre 2024
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NOTIZIE DA IFEL
Audizione ANCI: riscossione tributi negli EELL
Testo integrale e appendice normativa dell’Audizione ANCI 'Il sistema della riscossione dei tributi negli enti locali', presentata il 13 luglio 2017 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale.
Imposta di soggiorno
Nota di approfondimento del 13 luglio 2017 sull’imposta di soggiorno a seguito delle modifiche recate dal DL n. 50/2017 – Schema di delibera consigliare e schema regolamento.
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 14-07-2017, n. 17516
Atti in rettifica - Non sono nuovi atti sostitutivi dei precedenti - “La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, che questo collegio condivide, secondo cui la modificazione in diminuzione della pretesa originaria - proprio perché non mira ad identificare una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente - si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento e non richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente (cfr. Cass. 11699/16; Cass. 22019/2014; Cass. 21567/05; Cass. 12814/00). …. Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere che l'emanazione degli avvisi in rettifica avesse determinato la caducazione degli avvisi di accertamento originari per il che si doveva ritenere cessata la materia del contendere”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2017, n. 17265
Impugnazione cartella solo per vizi propri se atto prodromico regolarmente notificato non è stato impugnato - “L'avviso di accertamento è l'atto liquidatorio, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria ormai definita, e la sua impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, il quale non può che avere ad oggetto soltanto i vizi propri di quest'ultima, fatta salva l'ipotesi, che qui non ricorre, che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, ipotesi nella specie neppure prospettata (Cass. n. 4818/2015; n. 16641/2011)”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2017, n. 17270
Regolamento assimilazione rifiuti – Assimilazione non solo per qualità ma anche per quantità - “La questione concernente la possibilità per i produttori di rifiuti assimilati, che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, di sottrarsi alla privativa comunale, ai sensi della normativa dettata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, è stata risolta da questa Corte che ha avuto modo di affermare, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, che «la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità» (Cass. n. 30719/2011; n. 9631/2012; n. 18018/2013; n. 22223/2016)”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2017, n. 17293
I magazzini sono soggetti alla Tarsu anche se funzionali al processo produttivo - “La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui "In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti - ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993 (Cassazione civile, sez. trib., 18 dicembre 2003, n. 19461). La contribuente non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettiva delimitazione delle aree in cui si sarebbero prodotti solo rifiuti speciali (come invece sarebbe stato suo onere ), principio, quest'ultimo Pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte. … L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato" (Cass. n. 16864 del 20/07/2009; Cass., n. 12749 del 2/9/2002 ed altre)”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2017, n. 17312
I parcheggi privati o pubblici sono sempre soggetti a Tarsu - “In materia di Tarsu, i parcheggi - sia pubblici sia privati - sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, salva specifica prova contraria, che non può consistere nella destinazione dell'area alla esclusiva funzione di posteggio”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2017, n. 16823
Variazione catastale a seguito presentazione DOCFA – Nuova rendita decorre dalla data di presentazione del DOCFA – “Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2017, n. 16824
La notifica alla società in liquidazione va effettuata nella sede legale della stessa - “La corte di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. cìv. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Ufficio dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente al liquidatore è da ritenersi nulla (Cass. n. 8649 del 15/4/2001; Cass. n. 15856 del 7/7/2009; Cass. n. 7161 del 23/3/2007)”.
Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-06-2017, n. 15834
Notifica accertamento raccomandata A/R- Compiuta giacenza è notifica - “Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982" (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito ai contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998). Il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito) prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29... Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio". Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (cfr. Cass. 2047/2016)”.
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Contributo IMU e TASI per rideterminazione rendite fabbricati D
17/07/2017 - Decreto interministeriale 11 luglio 2017 concernente l’erogazione, dal 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI - rideterminazione rendite fabbricati D.
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