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28 Aprile 2024

NOTIZIE DA IFEL

Al via la sperimentazione del nuovo Prospetto sulle aliquote IMU

Legge di bilancio 2024. Nota riepilogativa ANCI e prime proposte normative


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 18821 del 04.07.2023

Notifica cartella ed ingiunzione via pec – Irrilevanza pec non ufficiale – Sussiste – Irrilevanza firma digitale ed attestazione conformità - Sussiste - "sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che "la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante" (così, Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). 4. Non merita di essere accolta neanche la seconda censura con la quale la società ha contestato la violazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 1, per avere la Commissione respinto l'eccezione di "inesistenza-nullità della notifica telematica degli atti impositivi nonostante fossero privi di firma digitale o elettronica qualificata nonchè privi di attestazione di conformità" (v. pagine nn. 2 e 11 del ricorso). 4.1. Va premesso che la contestazione concerne la violazione della predetta disposizione che riguarda le "Copie informatiche di documenti analogici" e che non risulta che la ricorrente abbia nel corso del processo disconosciuto espressamente e specificamente la conformità delle copie informatiche della cartella di pagamento e della relativa ingiunzione agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione".

Cass. civ. Sez. V, ord. 18987 del 05.07.2023

Tari – Esenzione – Dichiarazione – Necessita – Omessa/Infedele dichiarazione – Sanzione per ogni anno – Legittimità - "l'onere della prova dell'esenzione della superficie tassabile ove si producono, di regola, rifiuti speciali grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); (….) quanto, invece, alla dedotta sanzionabilità (per una sola volta) della dichiarazione omessa (o infedele), - venendo in rilievo questione di mero diritto, che non richiede nuovi accertamenti di fatto, - ne va rilevata l'infondatezza in quanto la Corte ha già avuto modo di statuire che, - se in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337)".

Cass. civ. Sez. V, ord. 19046 del 05.07.2023

Imposta pubblicità – Orari di apertura – "Domenica aperto" – assoggettabilità come messaggi pubblicitari - Sussiste - "Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d'apertura dell'esercizio commerciale "Bennet" sito all'interno del centro commerciale interessato ("domenica aperto"). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. cit.. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015). Le scritte in questione rientrano nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l'immagine dell'impresa indicando all'utenza gli orari ed i giorni di apertura dell'esercizio commerciale; non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa mediante incentivo e sviluppo degli acquisti nella giornata di apertura straordinaria".

Cass. civ. Sez. V, ord. 19581 del 10.07.2023

Valori delibera aree fabbricabili – Accertamento per valori superiori – Legittimità – Regolamento, divieto rimborso valori superiori a quelli deliberati - Legittimità - "ne consegue che, essendo fonte di mere presunzioni hominis, la delibera prevista dal D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, non impedisce la rideterminazione dell'imposta dovuta ove l'amministrazione venga in possesso (anche attraverso la consultazione di atti pubblici o privati) di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass., Sez. 5", 28 febbraio 2018, n. 4605; Cass., Sez. 5", 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., Sez. 5", 31 maggio 2022, n. 17748); (…)3.11 posto, quindi, che la delibera prevista dal D.Lgs. n. 15 novembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g), si deve ritenere conoscibile - al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., Sez. 5", 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5", 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6"-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5", 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5", 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5", 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5", 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5", 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6"-5, 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. 5", 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. 5", 2 maggio 2023, n. 11449), l'autoliquidazione dell'ICI o dell'IMU non può essere messa in discussione ex post dal contribuente, attraverso un'istanza di rimborso dell'eccedenza versata rispetto alla misura piena, con la mera deduzione dell'ignoranza di una riduzione concessa da tale delibera ad una particolare categoria di suoli edificabili (come, nel caso di specie, alle aree A.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale Comunale); (…) 3.13 aggiungasi il valore ostativo dell'art. 4, comma 3, del regolamento comunale, a tenore del quale: "3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo"; 3.14 tale disposizione del regolamento comunale è coerente con l'esegesi per cui i parametri previsti dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, costituiscono un limite minimo per la determinazione del valore venale, che consente, comunque, sia all'ente impositore di accertarlo in misura maggiore sulla base di diversi parametri in relazione alla peculiarità della fattispecie, sia al contribuente di indicarlo in misura maggiore senza la pretesa ad alcun rimborso per l'eccedenza di imposta".

Cass. civ. Sez. V, ord. 19681 del 11.07.2023

Amministrazione straordinaria – Sospensione IMU in analogia al fallimento – Non spettanza - "1.4 secondo la giurisprudenza questa Corte, dalla piana lettura del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 6 (che, peraltro, è cronologicamente antecedente al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 36), si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell'amministrazione straordinaria; per cui la disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica; ne consegue l'inapplicabilità del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 10, comma 6, alla fattispecie in esame, in considerazione delle diverse finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria rispetto alle procedure del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7397); 1.5 è il caso di aggiungere che il richiamo (attraverso la tecnica legislativa del "rinvio fisso" - Cass., Sez. 1, 23 febbraio 2018, n. 4452) alla disciplina del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa è rigorosamente finalizzato ad integrare la disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria nei limiti delle lacune insite nelle disposizioni dettate dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270".

Cass. civ. Sez. V, ord. 20837 del 18.07.2023

Impugnazione diniego tacito successivo al diniego espresso – Inammissibilità – Sussiste - "Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto "In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un'istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorchè oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest'ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse".

Cass. civ. Sez. V, ord. 23137 del 31.07.2023

Magazzini – Imballaggi – Obbligo dichiarazione e dimostrazione tipologia imballaggio – Sussiste – Quota fissa sempre dovuta - "11. in siffatti termini, resta allora applicabile il principio elaborato da questa Corte, secondo cui l'esclusione della tassa opera per "la sola parte della superfice in cui (ndr. a regime Tarsu), per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793)" (così Cass., Sez. T. 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8022) e ora, in tema di TARI, per la sola "parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali", come stabilito dall'art. 1, comma 649, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 11.2. come sopra esposto, inoltre, "per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi" (così, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032); 12. alla luce di tali ricapitolati criteri interpretativi, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso, va osservato che la Commissione regionale non si è attenuta a tali principi, ma sbrigativamente e quindi erroneamente, ha desunto la totale illegittimità degli atti impositivi opposti e la conseguente non debenza del tributo, in ragione del fatto che la società aveva provato che "le superfici oggetto della richiesta di pagamento erano in realtà destinate alla produzione di rifiuti costituiti da imballaggi che venivano poi smaltiti a cura e spese della stessa (Omissis) Srl ", così incorrendo nel giuridico errore di: a. aver riconosciuto la legittimità della rivendicata detassazione, omettendo di considerare e di qualificare puntualmente la tipologia dei rifiuti prodotti, limitandosi riduttivamente a configurali come "imballaggi" senza ulteriore specificazione (e cioè se primari, secondari, considerando in tale seconda ipotesi, se era stata o meno attivata la raccolta differenziata, o terziari); b. non aver determinato l'area in cui essi i rifiuti speciali non assimilabili (o non assimilati) si erano formati, in via continuativa e prevalente, in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla società e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale; c. di non essersi avveduta che, in ogni caso, tanto l'area non assoggettabile a tassazione (la sola parte in cui si sono formati, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati), che la restante parte erano comunque sottoposte al pagamento della quota fissa della tassa"

Cass. civ. Sez. V, ord. 25564 del 31.08.2023

Regolamento Tari - Magazzini – Assoggettamento – Legittimità - "13. deve disattendersi il primo motivo di ricorso principale, con il quale la contribuente ha lamentato l'illegittimità del regolamento comunale e l'erronea valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto tassabili, in base alla previsione dell'art. 6, punto 4, del regolamento, le aree dei magazzini destinato allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area ove vi sia presenza di persone fisiche; 13.1. va dato conto che la superfice in questione (di mq 5.170) è quella che il Giudice di merito ha considerato essere destinata "a deposito, magazzino e locali accessori con presenza di persone fisiche" (così nella sentenza impugnata), in linea con quanto previsto dal regolamento comunale, che la ricorrente, invece, considera illegittimo; 13.2. la valutazione della Commissione e la stessa previsione regolamentare risultano, tuttavia, conformi al consolidato orientamento di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui "per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi", chiarendosi che "l'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda, pertanto (...) solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perchè produttive di rifiuti speciali, poichè queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 12979/2019)" (così Cass., Sez. T., 30 marzo 2023, n. 9032 e Cass., Sez. T., 28 marzo 2023, n. 8754; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4564 e Cass., Sez. T., 8 febbraio 2023, n. 3828 e le varie pronunce ivi menzionate);"


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento Finanze

Applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU - Comunicato del 21 settembre 2023

Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023 per l’individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU (G.U. n.172 del 25 luglio 2023)

ARERA

Delibera 03 agosto 2023 - 389/2023/R/rif
Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

Delibera 03 agosto 2023 - 387/2023/R/rif
Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

Delibera 03 agosto 2023 - 386/2023/R/rif
Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

Delibera 03 agosto 2023 - 385/2023/R/rif
Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani

 
 

 

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