< archivio newsletter | Annullo iscrizione a questa newsletter | Visualizza nel browser.
 
 
 

28 Aprile 2024

NOTIZIE DA IFEL

Rottamazione quater. Lo stralcio delle ingiunzioni di pagamento e la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, ord. 9444del 05.04.2023

Esenzione IMU – Utilizzo diretto – Necessita  - Comodato – Irrilevanza - "In ogni caso, ferma restando l'accertamento in fatto compiuto dal Giudice regionale sulla fruizione del predetto servizio anche da parte di soggetti estranei all'Istituto, la censura si palesa anche infondata sul versante dei principi, avendo questa Corte chiarito che: - "l'orientamento consolidato di questa Corte afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perchè a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili""; - "l'esenzione "esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8496 del 09/04/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2821 del 24/02/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10483 del 20/05/2016; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019, relativamente allo stesso art. 7, comma 1, lett. a)"";- "La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione.Infatti, è stato ritenuto che "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l' immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (...) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016, cit.)"; - "quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, è stato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, "la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3112 del 01/02/2019)"" (così Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4935 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 14 marzo 2023, n. 8073; Cass., Sez. T, 14 marzo 2023, n. 7352)."

Cass. civ. Sez. V, ord, n. 9519 del 06.04.2023

Occupazione abusivo immobile – Soggettività passiva – Non muta"Questa Corte ha già chiarito che l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l' imposta ICI. In particolare, Cass. n. 7800/2019, con riguardo al tributo ICI, ha già ritenuto che secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, comma 2, e 3, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell' imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Ai fini della debenza di tale tributo, ha sostenuto questa Corte, rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi dell'art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29658 del 2021).(…) Ciò non esclude, ovviamente, che il proprietario possa agire, come condivisibilmente ha evidenziato la CTR, nei confronti dell'ente pubblico e degli occupanti al fine di conseguire un equo indennizzo per l'illegittima occupazione e nei confronti di questi ultimi per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti."

Cass. civ. Sez. V, ord, n. 9538 del 07.04.2023

Annullamento parziale – Potere sostitutivo – Esercizio anche in pendenza di giudizio - "Il potere dell'Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, comma 1, conv. in L. n. 656 del 1994, in virtù del quale l'annullamento, in autotutela cd. sostitutiva, di un atto impositivo comporta la sua definitiva eliminazione dall'ordinamento. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'Ufficio ha solo la facoltà (recte, l'obbligo) di adottare un nuovo atto impositivo secondo le forme ed entro il termine di legge previsto per il suo compimento e, in caso di avvenuta impugnazione dello stesso, in assenza di giudicato sull'accertamento ad esso sotteso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22827 del 08/10/2013; conf. Sez. 5, Sentenza n. 25055 del 08/10/2019). Il potere di autotutela cd. sostitutiva - in forza del quale l'Amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari - può essere esercitato, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, conv. in L. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventuale giudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o riscossione (allorquando si traduca in una modifica in aumento) e del diritto di difesa del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 7751 del 20/03/2019)".

Cass. civ. Sez. V, ord, n. 9927 del 13.04.2023

Scuola paritaria – Irrilevanza costo medio alunno – Sussiste – Istruzioni ministeriali – Irrilevanza - "Deve, quindi, osservarsi, sulla base di quanto esposto, che: - la disposizione applicabile è quella del D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c), nella parte in cui dispone che "l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"; - il menzionato disavanzo di bilancio, di non ragguardevole entità e suscettivo di essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall'ammontare delle rette, non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, nè dimostra che quest'ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell'attività didattica ai fini che occupano e che ha formato oggetto dell'accertamento ad opera della Commissione regionale nella parte in cui, ritenendo - con valutazione di merito non suscettiva di sindacato nella presente sede - la prossimità della retta applicata dall'istituto a quelle operanti nel mercato, ha reputato il corrispettivo richiesto dall'ente ecclesiastico privo del requisito dell'irrisorietà e/o simbolicità. Si osserva, inoltre, che, quanto al D.M. 26 giugno 2014, questa Corte, sempre in materia di IMU (sebbene in relazione all'individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ove non consegua la riconsegna dal bene alla società concedente) ha chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l'interpretazione del dato normativo (cfr. Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13120, Rv. 664589 - 01; Cass. Sez. 6-5, 5 settembre 2022, n. 26057; Cass., Sez., 6-5, 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20977; Cass. Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29973, Rv. 655919 - 01). Va ribadito, dunque, che l'imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa del D.M. 19 novembre 2012, art. 4, comma 3, lett. c) che ha costituito diretta attuazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91, comma 3-bis circa la determinazione dei "requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, come svolte con modalità non commerciali". In tale direzione, lo scrutinio da compiere deve confrontarsi con gli indici stabiliti dalla predetta disposizione, secondo cui, come si è già detto "l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso" (cfr. il D.M. 19 novembre 2012, n. 200 art. 4, comma 3, lett. c)). Tale valutazione non può essere riducibile all'applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito".

Cass. civ. Sez. V, ord, n. 9934 del 13.04.2023

Notifica più atti in unica busta – Legittimità – Sussite – Querela di falso – Necessità elementi di prova – Notificazione con raccomandata – Legittimità – Rispetto termini decadenziali – Rileva data spedizione e non ricevimento - "Con riferimento alla questione relativa alla prova che in un unico plico siano stati notificati più avvisi di accertamento, si osserva che il controricorrente ha replicato di avere prodotto in giudizio la ricevuta postale della notifica sulla quale erano stati riportati i numeri di protocollo dei singoli avvisi di accertamento e su tale eccezione nulla ha dedotto il ricorrente. Si rileva, in ogni caso, che la sentenza impugnata si è pronunciata sulla legittimità dell'invio di più avvisi in un unico plico e si deve ritenere che, così facendo, sostanzialmente abbia rigettato in modo implicito l'eccezione di parte. (…) Si osserva, peraltro, nello specifico, che in riferimento all'istanza di querela di falso la parte non deduce di averla presentata innanzi al giudice del merito e, in ogni caso, ove la parte avesse dato atto di una siffatta presentazione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) la commissione avrebbe dovuto valutare se sospendere il giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39). (…) Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad indicare che l'avviso di ricevimento non è rispondente al contenuto della raccomandata, nè alla relativa busta verde prodotta dal ricorrente. Non ha chiarito, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, nè gli elementi, nè le prove a sostegno dell'istanza che, pertanto, non merita accoglimento. (…) Si è, altresì, rilevato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240, Rv. 653413 - 01; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872, Rv. 651834 - 01; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083, Rv. 640025 - 01) nè, a maggior ragione, le disposizioni (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l'intervento di un agente della notificazione. Ad analoghe conclusioni è pervenuto anche il Giudice delle leggi che in diverse occasioni ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell'art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e dalla L. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore, nè compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104); Con riferimento al secondo profilo di doglianza, va ribadito, che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01).

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 10109 del 17.04.2023

Notifica accertamento esecutivo – Notifica ordinaria – Nulla è innovato - "il D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo; - nessuna modifica è stata apportata alla L. n. 890 del 1982, art. 14, che continua a prevedere "la notificazione degli avvisi (...) che per legge devono essere notificati al contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi"

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 10777 del 21.04.2023

Notifica società – Irreperibilità – Notifica rappresentante legale solo se residente medesimo comune – Diversamente notifica ex art. 140 cpc - "La sentenza impugnata ha fatto mal governo delle rubricate disposizioni di legge, laddove ha ritenuto che la notifica per irreperibilità assoluta delle persone giuridiche debba completarsi con la consegna dell'atto presso la residenza del legale rappresentante, anche nel caso in cui questa non si trovi nel comune del domicilio fiscale della società. (…) Erroneamente la CTR ha ritenuto l'illegittimità delle notifiche, poichè, secondo la giurisprudenza di legittimità, se l'ufficiale notificatore riscontra l'irreperibilità della società destinataria nella sede legale, può tentare la notifica presso il legale rappresentante ex art. 145, comma 3, c.p.c. Nondimeno, il ricorso a questa modalità suppletiva è obbligatorio solo se nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza della società e solo se detta persona fisica risiede nel comune del domicilio fiscale della società. Non ricorrendo una di tali condizioni, la notifica si perfeziona con lo speciale rito di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e). (…)  Questa Suprema Corte già da tempo ha avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: - "In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell'avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall'art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente" (Cass. n. 6325 del 2008, Rv. 602222-01); - "La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev'essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c. comporta, pertanto, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58" (Cass. n. 3618 del 2006, Rv. 587326-01).(…) Infatti, nella motivazione, la S.C., citando copiosa giurisprudenza, espressamente condivide "il principio di diritto secondo cui - ‘gli atti tributari vanno notificati al contribuente persona giuridica, entro l'ambio territoriale del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145 comma 1 c.p.c.; - ‘se risulti impossibile, secondo quella del successivo comma 3', ‘con le modalità degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente, sempreché (...) ‘il domicilio (che sia noto) del legale rappresentante sia ‘compreso nel comune del domicilio fiscale (‘diversamente è legittimo comunque procedere alla forma del I comma lett. e) dell'art. 60, secondo l'espressa indicazione dell'ultimo comma di detto articolò; - ‘se anche ciò non sia possibile, la notifica va eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., laddove, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente (...) non si trovino nel comune di domicilio fiscale, la notifica seguirà nelle forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1 lett. e)(...)'".

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 10777 del 21.04.2023

Notifica società – Irreperibilità – Notifica rappresentante legale solo se residente medesimo comune – Diversamente notifica ex art. 140 cpc - "La sentenza impugnata ha fatto mal governo delle rubricate disposizioni di legge, laddove ha ritenuto che la notifica per irreperibilità assoluta delle persone giuridiche debba completarsi"


NORMATIVA

Decreto-Legge 1° giugno 2023 n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Gazzetta Ufficiale

Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive UE 2018/851 e 2018/852 su imballaggi e rifiuti di imballaggio. In vigore dal 16/06/2023.  Gazzetta Ufficiale

 
 

 

www.anci.emilia-romagna.it

Questo notiziario utilizza un Data Center certificato Bioagricert
a zero emissioni di CO2 e alimentato solo da fonti rinnovabili