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19 Aprile 2024

NOTIZIE DA IFEL

Proroga bilanci e delibere tariffarie, inclusa TARI, al 31 maggio 2023

Nota di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di regime dichiarativo e delle comunicazioni connesse al versamento dell’Imposta di soggiorno


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, ord. 5821 del 27.02.2023

Immobili Ministero della Difesa – Alloggi – Soggetti ad IMU anche se all’interno di basi – Mancato utilizzo diretto – Sussiste - "Questa Corte, Sez. V, 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all'interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari, preso atto che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio.2.2. Tuttavia, nella fattispecie, l'art. 7, comma 1, lett. a), prevede l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta ed immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre)"

Cass. civ. Sez. V, sent. 6281 del 02.03.2023

Area pertinenziale – Emendabilità dichiarazione – Illegittimità – Differenza con dichiarazione tributi erariali – Sussiste - "La prima censura è infondata, atteso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (v., da ultimo, Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 - 02; cfr. anche Sez. 6 - 5, n. 13017 del 24/07/2012, Rv. 623398, ed, in motivazione, tra le altre, Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009; del tutto isolata e smentita dalle successive pronunce risulta, al contrario, l'affermazione contenuta in Sez. 5 n. 19125 del 2016, in cui si legge che "la necessità della preventiva dichiarazione al Comune dell'esistenza di una pertinenza può essere superata dalla prova offerta dal contribuente, nel procedimento contenzioso instaurato per contestare la pretesa tributaria"). Il ricorrente ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite relativamente alle imposte sui redditi, rispetto alle quali è espressamente previsto l'istituto della correzione/integrazione della dichiarazione presentata. (…) Tale principio (…) non può, tuttavia, essere esteso all'imposta comunale sugli immobili relativamente alla dichiarazione del rapporto di pertinenzialità, da cui deriva l'esonero dall'imposizione. Difatti, il vincolo di pertinenzialità è collegato ad una precisa scelta del contribuente (il cd. elemento soggettivo e, cioè, la scelta di destinare l'area a servizio dell'immobile principale), che deve essere necessariamente esplicitata per assumere rilievo. In altre parole, la dichiarazione/denuncia i.c.i., in ordine all'esistenza di un vincolo di pertinenzialità, assume non il valore di mera dichiarazione di scienza, ma (anche) di volontà, visto che il rapporto di pertinenzialità è collegato, oltre che all'elemento oggettivo e, cioè, alla destinazione durevole di un bene a servizio di un altro, in primo luogo ad un elemento soggettivo ovvero ad una scelta di destinazione - ex art. 817 c.c. - del proprietario dell'immobile o di chi abbia un diritto reale sul bene. Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta anche con riferimento all'I.m.u. (v. Sez. V n. 2143 del 24/1/2023, in cui si legge che "pur essendo venuto meno l'obbligo di dichiarazione i.c.i. dal 18 dicembre 2007…, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. in L. n. 248 del 2006, tale disposizione espressamente prevede che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta, sicchè, ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità dell'area in esame, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione, da parte del contribuente, di tale qualifica").

Cass. civ. Sez. V, ord. 6266 del 02.03.2023

Fabbricato storico ed inagibile - Doppia riduzione – Spettanza - "2.2. Con la riduzione per l'IMU sugli immobili di interesse storico ed artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste. Orbene, già dalla rapida analisi delle finalità perseguite con le due riduzioni fiscali si evince che le stesse non sono sovrapponibili. Inoltre, il legislatore, quando ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente. (…) D'altra parte, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati. Una interpretazione di tal fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l'art. 3 (che vieta di trattare in modo uguale situazioni diverse) sia con l'art. 53 (che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) Cost. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conclusione, va confermato e ribadito (in adesione ad un precedente arresto di questa Corte: Cass., Sez. 5, 8 luglio 2020, n. 14279), ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono".

Cass. civ. Sez. V, ord. 6360 del 02.03.2023

Rettifica Docfa – Mancata notifica - Inutilizzabilità rendita – Indicazione nel rogito – Irrilevanza - "1.8. ne consegue che, pacifica ed incontestata la mancata notifica della rendita catastale variata successivamente al 1° gennaio 2000, l'affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta legittimità dell'imposizione anche in mancanza della notifica della variazione catastale dell'Ufficio, difforme da quella proposta a mezzo DOCFA dalla contribuente (circostanza incontestata), risulta errata; 1.9. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, infatti, che la prova della notifica sia evincibile dalle risultanze dell'atto notarile di compravendita dell'immobile sottoposto a tassazione, in cui erano riportati i dati relativi alla nuova rendita catastale; 1.10. ritiene tuttavia il Collegio che, poichè la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale"

Cass. civ. Sez. V, sent. 8226 del 22.03.2023

Provvedimento annullamento parziale – Autonoma impugnabilità – Non sussiste - "Ritiene il Collegio del tutto condivisibile l'orientamento di legittimità secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass. n. 7511/2016, Rv. 639628 - 01, nello stesso senso in materia di Iva, Cass. n. 22019/2014, Rv. 632768 - 01). La conforme giurisprudenza successiva ha chiarito come l'autoannullamento parziale può presentare differenti cause giustificative, a seconda che esso integri la pura riduzione quantitativa dell'originario credito erariale (non importa se disposta d'ufficio ovvero su sollecitazione del contribuente la cui tesi difensiva sia in parte accolta), ovvero una riduzione non disgiunta dalla ripresa a tassazione di altri profili impositivi (ancorchè di entità complessivamente inferiore a quella originariamente pretesa).Nel primo caso, l'autoannullamento non comporta ‘nuovà imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce, in ambito processuale, di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio nè dei divieti di mutatio e novità). Nel secondo caso l'autoannullamento comporta ‘nuovà imposizione (non importa se quantitativamente più contenuta rispetto a quella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibili dapprima non rappresentati (per es., con ripresa a tassazione di altre voci e causali imponibili, non contemplate nel primo accertamento). In tale evenienza, non vi è dubbio che il contribuente debba essere posto in grado di contestare la nuova posizione assunta dall'ente impositore, mediante impugnazione dell'avviso di accertamento a tal fine notificatogli (Cass. n. 29595 del 16/11/2018, Rv. 651288 - 01). parziale non autonomamente impugnabile".

Cass. civ. Sez. V, ord. 8497 del 24.03.2023

Rendita rideterminata giudizialmente – Obbligo di liquidazione dell’imposta - Sussiste - "secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ICI, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE (e, poi, dell'Agenzia del Territorio), atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (in termini: Cass., Sez. 5", 1° giugno 2006, n. 13069; Cass., Sez. 5", 12 maggio 2010, n. 11439; Cass., Sez. 5", 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez. 5", 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5", 29 gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5", 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5", 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6"-5, 27 novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5", 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 5", 9 giugno 2022, n. 18637)".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2023
Aggiornamento delle Linee guida

Dipartimento Finanze - Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023
Decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno.

Dipartimento Finanze - Dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’anno di imposta 2022

Dipartimento Finanze - Processo Tributario - Modifiche al Decreto del MEF 23 dicembre 2013, n.163 - Eliminazione della firma digitale sugli allegati

Dipartimento Finanze - Risoluzione n.2/DF del 20 marzo 2023 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing


NORMATIVA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 aprile 2023

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore - GU n.100 del 29-4-2023

 
 

 

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