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19 Aprile 2024

CORTE DEI CONTI, SEZIONI AUTONOMIE

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 NEL CASO DI PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO

DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2021/QMIG

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge»

 
 

 

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