|
11 Dicembre 2024
NOTIZIE DA IFEL
Accertamenti e ingiunzioni
I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione del dl 'cura Italia'
Esenzioni CUP
Esenzione CUP 2021 circhi e spettacoli viaggianti: scade il 24 novembre il termine per la certificazione
Canone reti
L’applicazione della nuova disciplina del canone 'reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica'. Nota ANCI-IFEL
Contributi Comuni
Contributi ristorativi disposti per i Comuni – Aggiornamento
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V - ord. n. 115198 del 01.06.2021
IMU/ICI - Valori aree deliberate Giunta comunale - Utilizzo retroattivo – Legittimo – "Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15312 del 12/06/2018; cfr., in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 5068 del 13/03/2015, Sez. 5, Sentenza n. 15555 del 30/06/2010 e Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 27/07/2007)".
Cass civ. Sez. VI - ord. 15323 del 3.6.2021
Tassa rifiuti – Debenza indipendente dalla fruizione del servizio – "Va pertanto ribadito che tale tassa, e quindi anche la TARI, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione." (Vedi Cass. n. 21508 del 2005). Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate".
Cass civ. Sez. VI - ord 15406 del 3.6.2021
Processo tributario - Disapplicazione sanzioni – Necessita espressa domanda ricorso introduttivo - "Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn. 22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015)".
Cass civ. Sez. VI - ord 15436 del 3.6.2021
Ente ecclesiastico- Ricovero Anziani – Previsione Retta- Esenzione- Esclusione - "Va premesso che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l'obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative (Cass. n. 6711/15; Cass. n. 19072/19). A tale proposito, questa Corte ha già avuto recentemente occasione di affermare che in tema di ICI, nel caso di immobile destinato a casa religiosa di ospitalità, ai fini dell'esenzione … sono irrilevanti le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se le stesse siano rivolte ad un pubblico indifferenziato od a categorie predefinite di utenti e che il servizio non sia offerto per l'intero anno solare, esigendosi altresì che l'ente ecclesiastico applichi tariffe ridotte rispetto ai prezzi di mercato e che la struttura non funzioni come un normale albergo (Cass. n. 22223/19). Per tale ultimo aspetto è stato altresì affermato che l'importo delle rette deve essere significativamente ridotto rispetto ai "prezzi di mercato", onde evitare un'alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato (Cass. n. 13970/16). Alla luce dei predetti principi la sentenza impugnata appare del tutto corretta, avendo rilevato che la rata di Euro 1.141 Euro mensili era "ben congrua" e tale da far ritenere commerciale l'attività della Congregazione".
Cass civ. Sez. V - ord 16199 del 10.6.2021
Scuola paritaria – Ostello – Attività non svolta a titolo gratuito - Esenzione – Non compete - Circolare ministeriale – Irrilevanza - Ente ecclesiastico - Ricovero Anziani – Previsione Retta - Esenzione - Esclusione - "Questa Corte (cfr. Cass. civ. sez V, n. 4066 del 12.2.2019) ha avuto modo di chiarire, con articolata e condivisibile decisione, che deve tenersi conto della decisione 2013/284/UE della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che nel valutare se il D.Lgs. n. 504 del 1992 art. 7 comma 1, lett. i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. La Commissione ha osservato che, anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Da ultimo Cass. Sez. 5 - n. 6795 del 11/03/2020). Devono, pertanto, ritenersi irrilevanti - ed invero apodittiche ai fini tributari- le argomentazioni con le quali la CTR ha escluso la commercialità dell'attività esercitata nell'immobile di cui è causa, basandosi esclusivamente sulle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/1) del 20/1/2009 e rilevando che, trattandosi di attività di "scuola privata paritaria", andava applicata l'esenzione in quanto "destinato allo svolgimento di attività didattiche non aventi esclusivamente natura commerciale"; essendo, altresì, necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati fossero, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione.
Cass civ. Sez. V - ord 16262 del 10.6.2021
Alloggi IACP – Esenzione – Esclusione – Abitazione principale – Spettanza - "Con riferimento all'Imu, il legislatore non ha inteso, con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), e con l'emanazione del D.M. n. 200 del 2012, trasferire il trattamento fiscale degli alloggi regolarmente assegnati dall'(ex) IACP dal campo delle agevolazioni (riduzioni e detrazioni d'imposta) al campo delle esenzioni. La conferma di tale assunto si rinviene nella disposizione di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2 lett. b) (convertito in L. n. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, ha ribadito di fatto che la detrazione d'imposta si applica "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93" (Cass. n. 1202/21))".
Cass civ. Sez. V - ord 16263 del 10.6.2021
Area soggetto ad esproprio per strade – Imponibilità ICI – Sussiste - "Del resto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'inapplicabilità, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, del criterio di valutazione automatica "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non è esclusa dall'esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, area "verde" destinata a parchi urbani esistenti e progettati), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi (Sez. 5, Sentenza n. 12256 del 19/05/2010, Rv. 612980). Inoltre, l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile (Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; n. 4947/2018). 4.2 L'edificabilità, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche, giacchè tali limiti incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale propri dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. n. 9510/2008)".
Cass civ. Sez. V - ord 16718 del 14.6.2021
Rendita rettificata oltre l’anno – Termine ordinatori – Recupero retroattivo – Legittimità - "La Commissione Tributaria Regionale ha correttamente osservato che il termine di dodici mesi per rettificare la rendita proposta dal contribuente con procedura Docfa non ha natura perentoria, sicchè la sua inosservanza non comporta la decadenza dell'amministrazione stessa dalla potestà di modificazione ed attribuzione d'ufficio della nuova rendita. Purtuttavia, ha poi affermato che la rendita attribuita dall'ufficio successivamente allo spirare di quel termine, come nella specie, assumerebbe efficacia solo a partire dalla rettifica stessa. Questa interpretazione viene però disattesa dall'ormai consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale - ferma in effetti la natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di dodici mesi di cui al cit.DM 701/94: Cass. nn. 4752/21, 16242/15, 6411/14 ed altre - il fatto che la rendita attribuita non possa essere fatta valere, anche ai fini Ici, se non dopo la sua notificazione al contribuente proponente, citata L. n. 342 del 2000, ex art. 74, non significa che essa (successivamente alla notificazione) non possa essere utilizzata anche per le annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento."
Cass civ. Sez. V - ord 16760 del 14.6.2021
Concessionario dei soli servizi di supporto- Atti a firma Comune – Legittimato a resiste in giudizio è il Comune - "Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 10, legittimato passivo è il soggetto che "ha emesso l'atto" notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonché della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell'ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall'ente locale. Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l'odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018)".
Cass civ. Sez. V- ord 16865 del 15.6.2021
Area bianca - Assoggettabilità – Sussiste – Distinzione edificabilità di fatto e di diritto - "La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore vanale dell'area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della realizzazione dell'opera pubblica, da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l'applicazione della disciplina delle c.d. "zone bianche" (nella specie quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9), che, firma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo ai fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità" (Cass. n. 21080 del 2019)…. Invero, l'edificabilità di diritto, che si fonda sulla connotazione che un piano urbanistico applica ad un terreno, si distingue dalla edificabilità di fatto, che sussiste quando un terreno, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto potenzialmente edificatorio, anche al di fuori di un previsione programmatica, in considerazione dell'esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati e qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, "essendo l'edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente, perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo, seconda ipotesi) sia della determinazione sull'indennità di espropriazione (D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv. con modif., dalla L. n. 359 del 1992, e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 5), è anch'essa un'edificabilità di diritto, che influisce sul valore del bene" (Cass. n. 26494 del 2016). Inoltre, con riferimento alla asserita equiparabilità dei terreni alle "zone bianche", in quanto prive di normazione del punto di vista urbanistico, questa Corte, con indirizzo condiviso, non ha escluso la edificabilità di queste ultime, chiarendo che debba essere ricondotta alla edificabilità di fatto, e precisamente affermando che: "l'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio rende l'area (e non la zona) priva di regolamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne rivivere la condizione preesistente ma opera la disciplina prevista per le c.d. aree bianche di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., la quale, peraltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell'area occupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio della edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell'area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all'edificazione in base alle scelte legislative ed a quella pianificatorie dei comuni" (Cass. n. 12268 del 2016). Tale edificabilità di fatto dei terreni qualificati come "zone bianche" assume certamente rilievo ai fini ICI, posto che la P.A. può sempre provvedere a nuove previsioni fondamentali per l'assetto, il controllo e il governo del territorio (v. Cass. n. 21080 del 2019).
Cass civ. Sez. V- ord 17300 del 17.6.2021
Immobili assegnati IACP – Spettanza sola detrazione abitazione principale – Regime alloggi sociali – Inapplicabilità- "L'attività svolta dagli IACP o dalle analoghe A.T.C. non prevede la gestione diretta di un'attività di ricettività sociale ma la gestione di un'attività di concessione a terzi del godimento degli immobili a prezzi calmierati. Tanto è confermato dal fatto che, successivamente, il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett b), conv. dalla L. n. 124 del 2013, modificando il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, ha mantenuto la mera detrazione in riferimento "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93", mentre allo stesso art. 2, comma 4, ha previsto l'equiparazione all'abitazione principale solo per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a decorrere dal primo luglio 2013, e per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008 pubblicato nella G.U. del 24.6.2008 n. 146, dal successivo primo luglio 2014. Disposizione che è stata richiamata dalla CTR, nella parte in cui dal 2014 prevede l'equiparazione degli alloggi sociali alle abitazioni principali, al solo fine di escludere tale equiparazione, stante l'operatività per gli immobili gestiti dalle A.T.C. del diverso regime innanzi descritto".
Cass civ. Sez. V- ord 18446 del 30.6.2021
Aliquota agevolata - Obbligo presentazione comunicazione a pena di decadenza – Legittimità – Sussiste - "ai sensi dell'art. 52 in questione, il Comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, non incontra limiti ulteriori rispetto a quanto ivi previsto, con l'effetto che ben può imporre degli oneri di comunicazione al contribuente, benché non menzionati espressamente dalla legge, purché non eccessivi e funzionali alla sua attività di accertamento. Inoltre, si rileva che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6-5, n. 17562 del 2 settembre 2016). Deve, quindi, essere affermata la sussistenza di un principio in base al quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta. A siffatto principio è possibile derogare, in applicazione del principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, esclusivamente quando venga in questione l'inosservanza di un adempimento che costituisca un presupposto meramente formale per il godimento di un'agevolazione ed il contribuente abbia i requisiti per usufruire della stessa, qualora i fatti in esame siano già noti con certezza all'amministrazione comunale per effetto di documentazione già in possesso della stessa (Cass., Sez. 5, n. 19316 del 18 luglio 2019; Cass., Sez. 5, n. 12304 del 17 maggio 2017). In caso contrario, invece, dovrà essere il contribuente ad attivarsi per rendere edotta la P.A. di ogni elemento rilevante (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 28251 dell'11 dicembre 2020, non massimata). Ne consegue che, poiché il menzionato principio di leale collaborazione tra ente impositore e contribuente vale anche per quest'ultimo, è legittima, in linea di principio, la previsione di un regolamento comunale che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l'ICI su un immobile, perché concesso dal proprietario in uso gratuito ai suoi genitori, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza".
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n.9/DF del 26 ottobre 2021
Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti
|
|