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18 Aprile 2024

NOTIZIE DA IFEL

Federalismo fiscale

Audizione ANCI sul Federalismo fiscale. Canelli: ‘Obiettivi PNRR raggiungibili solo con profondo ripensamento regole di finanza locale’

Anagrafe tributaria

Audizione ANCI sull'Anagrafe tributaria. Canelli: ‘Cooperazione tra enti essenziale per aumentare efficienza e lotta all’evasione fiscale’


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 11654 del 04.05.2021

IMU – Riduzione 50% imposta per inagibilità – Condizioni – Soggetti ad imposta con diritto detrazione – "Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell'imposta è l'inagibilità e l'inabitabilità intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi). In particolare per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo. La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitario che devono necessariamente per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all'uso cui è destinato (Cass. 2019 nr 29968). Il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell'immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conforto nel costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017 n. 4333/2016 n. 2925/2013, e n. 5933 /2013) in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. La CTR nell'affermare che la contribuente non abbia fornito in alcun modo la prova dello stato di inagibilità e inabitabilità del complesso immobiliare ha correttamente escluso l'applicazione al caso concreto della disciplina agevolatrice prevista dal D.Lgs. n. citato, art. 8."

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 11670 del 04.05.2021

ICI – Coltivatore diretto – Esenzione – Iscrizione previdenza agricola – Non sufficienza, occorre prova conduzione diretta - "in tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la "ratio" della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass. n. 20012 del 2020; Cass. n. 10284 del 2019)."

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 11668 del 05.05.2021

IMU – Area con diritto di edificazione in compensazione – Mancata individuazione zona atterraggio – Non assoggettabilità – "in tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo, e non essendo trasferibile separatamente da esso (Cass. SU n. 23902 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio là dove - affermando che vada esclusa l'imponibilità all'ICI allorquando, a fronte della dichiarata dichiarazione di inedificabilità della pare ricorrente, la procedura di perequazione urbanistica non si sia ancora perfezionata, non essendo ancora stata individuata ed assegnata al contribuente espropriato l'area c.d. di atterraggio, ossia l'area destinata alla futura assegnazione, dal momento che in assenza del presupposto impositivo (cioè il possesso di un'area edificabile) Roma Capitale non può pretendere il pagamento dell'imposta - ha ritenuto non assoggettabile ad ICI l'immobile in questione, già edificabile e poi assoggettato a vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto inserito in un programma di "compensazione urbanistica".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12444 del 11.05.2021

TARI/TIA – Debenza per la semplice istituzione del servizio – Mancato utilizzo – Irrilevanza - "Va quindi ribadito che tale tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione." (cfr. Cass. n. 21508 del 2005, Sez. 5, n. 1963 del 26/01/2018).

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 12539 del 12.05.2021

IMU – Immobile ENC in comodato al Comune – Esenzione – Non spettanza – Sul concetto di utilizzazione diretta - "Deve quindi concludersi, dando seguito all'orientamento di legittimità di recente espresso (Cass. n. 4066 del 2019), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. "E' necessario quindi che la sussistenza di tali presupposti venga accertata in fatto. 1.3. Tutto ciò premesso, va rilevato che secondo un consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte - in virtù del quale l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità - la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto (ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5137 del 5/03/2014). Pertanto, le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18618 del 11/07/2019; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020). …. 1.4. Tanto premesso, l'orientamento consolidato di questa Corte afferma che l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore è condizione necessaria perchè a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come "esentabili". … La circostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato non è comunque sufficiente, secondo lo stesso orientamento, a giustificare l'applicazione dell'agevolazione. Infatti, è stato ritenuto che "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè l'utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un'associazione sportiva) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016, cit.). ... Quanto poi alla natura del titolo sul quale si fonda la concessione del bene al terzo, è stato specificato, sia pure a proposito di altra fattispecie di agevolazione, che, al fine della necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore, "la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti" (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 3112 del 01/02/2019). ….. 1.6. E' noto peraltro a questa Corte che, secondo un'ulteriore pronuncia di legittimità, sia pure relativa ad altra agevolazione, "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui al del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 e da Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 6795 dell'11/03/2020). Tale decisione, tuttavia, riguarda l'ipotesi nella quale "il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi "compenetrante"", ovverosia il caso "in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa."

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 13407 del 18.05.2021

Atto di accertamento – Annullamento parziale – Unico limite giudicato e decadenza - "E' senz'altro vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di autotutela cd. sostitutiva - in forza del quale l'Amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari - può essere esercitato, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, conv. in L. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel c.d. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventuale giudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente - cfr. Cass. n. 7751/2019, conf Cass. 20/03/2019, n. 7751; conformi Cass. 08/10/2019, n. 25055 e Cass. 21/03/2018, n. 7033-. Tuttavia, questa Corte non ha mancato di precisare che l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali nè di una specifica motivazione, a differenza della modifica "in aumento" che, determinando una pretesa "nuova", deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 - cfr. Cass. n. 27543/2018 -. Si tratta di un orientamento ben sedimentato, da quando si è affermato che solo "l'integrazione o la modificazione "in aumento" dell'originario avviso, che determina una "nuova" pretesa tributaria rispetto a quella originaria, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, a garanzia del contribuente, a differenza della modifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria, ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria" (Cass. n. 11699/2016, Cass. n. 22019/2014; Cass. n. 937/2009). In definitiva, quando l'atto emesso in autotutela all'esito dell'esame della documentazione offerta dalla parte determina una riduzione della pretesa tributaria accertata con il pregresso atto impositivo lo stesso non può ritenersi nuovo, costituendo mera revoca parziale del precedente atto, già notificato, e non va emesso nel termine decadenziale di esercizio del potere impositivo - cfr. Cass. n. 13311/2019 -.

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 13421 del 18.05.2021

Atto di accertamento per omessa denuncia – Computo termine quinquennale dall’anno in cui doveva essere presentata la denuncia - "La sentenza impugnata ha accertato in fatto che "l'immobile è nel possesso del contribuente da ben prima del (OMISSIS)" da ciò ha desunto che il termine di decadenza per l'emissione dell'accertamento comunale decorresse dal (OMISSIS) e si compisse quindi nel termine quinquennale scadente il (OMISSIS) Tale decisione non risulta del tutto conforme a quanto recentemente affermato da questa Corte che ha statuito che in tema d'ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa). Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (Cass. n. 352 del 2021) ... Nella fattispecie in esame con l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, veniva contestato alla contribuente l'omesso pagamento e l'omessa dichiarazione ICI relativa alla suddetta annualità di imposta. Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato entro il termine di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, decorrendo lo stesso dal secondo anno successivo a quello di accertamento e cioè dal 2011 e scadendo di conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il 31.12.2015".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 13499 del 18.05.2021

Cava – Assoggettamento come area fabbricabile - "1.1 Secondo la giurisprudenza di Questa Corte, l'area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, della quale per ciò soltanto si deve escludere la natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali; per cui il terreno deve essere qualificato come edificabile ai fini dell'ICI e la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale (tra le altre: Cass., Sez. 5", 9 giugno 2017, n. 14409; Cass., Sez. 5", 28 novembre 2019, n. 31079). Né rileva che parte delle aree comprese nella cava siano libere da manufatti, dal momento che la pretesa impositiva dipende dalla destinazione strumentale dell'intera estensione all'esercizio dell'attività estrattiva".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 14341 del 25.05.2021

ICI – Tributo periodico – Prescrizione quinquennale - "1.1 Invero, l'ICI ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, (tra le altre: Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2020, n. 13683).


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021

Applicabilità della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019. Deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021. Quesito

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021

Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.

Dipartimento delle Finanze – D.M. 20 luglio 2021 - Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022

È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 - Canone patrimoniale

Con la Risoluzione sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) con specifico riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.

Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno 2021

Richiesta di chiarimenti in materia di IMU e di TARI concernente gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia - Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Dipartimento delle Finanze –Dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2020 – Scadenza 30 giugno 2021 –Versamento della prima rata IMU - FAQ

Nelle FAQ sono forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

ARERA: Delibera 3 agosto 2021 - 363/2021/R/rif

Il provvedimento definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

 
 

 

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