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25 Aprile 2024

NOTIZIE DA IFEL

Schema di Regolamento per la disciplina del "Canone unico"

Nota su "Versamento del saldo IMU 2020 - Obblighi di pubblicazione delle delibere nel Portale del MEF e aliquote da considerare per il pagamento"

Legge di Bilancio 2021. Audizione ed emendamenti ANCI


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 28091 del 09.12.20200

Ente religioso - Stabilimento balneare - Attività svolta non a titolo gratuito - Non spettanza esenzione - "Va precisato che, con riferimento alle disposizioni che regolamentano l'esenzione ICI, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), deve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, secondo cui tale disposizione, nelle sue formulazione succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, sicchè anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico. Vanno pertanto considerate irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se l'attività ricettiva è rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia offerto per l'intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non deve funzionare come un normale albergo (Cass. n. 7415 del 2019). 2.5 Va, inoltre, precisato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo le norme agevolatrici derogative di principi generali e, quindi, di stretta interpretazione (art. 14 preleggi), incombe al contribuente, l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di una attività commerciale. (Cass. n. 6711 del 2015; Cass. n. 7415 del 2019). 2.6 Nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura della narrativa della sentenza, la difesa dell'amministrazione comunale ha prospettato l'esistenza di una palestra e uno stabilimento balneare dove si esercitava attività commerciale La contribuente ha invece sostenuto che gli immobili erano utilizzati per l'attività di culto, assistenza e sanitaria".

Cass. civ. Sez. V, sent. n. 279963 del 07.12.2020

Atto di accertamento - Sanzione infedele dichiarazione assorbe sanzione omesso versamento (ndr principi perfettamente applicabili anche ai tributi comunali) - "Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, si riferisce, in particolare, sia ai casi di omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, sia ai casi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La disposizione in esame non sanziona, dunque, il mero "omesso versamento" dell'imposta, ma piuttosto la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione e presuppone, pertanto, che dalla dichiarazione redatta dal contribuente emerga un preciso importo come imposta dovuta e che l'importo dichiarato non sia stato successivamente versato. E' evidente, pertanto, che, ai fini dell'irrogazione della sanzione in esame, non rileva il fatto che l'imposta dovesse risultare dalla contabilità del contribuente, richiedendo espressamente l'art. 13, come detto, che l'imposta risulti "dalla dichiarazione" e dai dati in essa contenuti, poichè è soltanto con la dichiarazione che il contribuente comunica all'Erario l'imposta dovuta. 4.4. Da quanto detto discende che, laddove il mancato versamento dell'I.V.A. sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, che copre non solo la violazione formale dell'infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvederà materialmente al versamento dell'importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione. Ciò comporta che la sanzione meno favorevole prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, assorbe anche l'omesso versamento dell'imposta ed osta all'applicazione di quella prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27795 04.12.2020

Atto di accertamento - Delibere comunali - Obbligo allegazione - Non sussiste - "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda, invero, i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, al che consegue che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativa, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (cfr. Cass. nn. 13105/2012, 25371/2008)"

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 27630 del 03.12.2020

Tarsu/Tari - Garage - Soggetto - "si è chiarito che "pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale" (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass., Sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622), non essendo sufficiente allegare a tal fine la "peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa", essendo "fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani (...) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole "aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni", salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei "locali e delle aree" di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato" (in tal senso, la già citata Cass. n. 17622/16 e la coeva Cass. 17623/16, nonchè Cass. n. 8580 del 2017). Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage Cass. n. 1711 del 2017, richiamando Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15 (conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04) ha ritenuto che "in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione". La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all'esenzione dalla TARSU dell'area coperta destinata a garage, in forza della sola allegazione di detta destinazione, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati e, quindi, va sul punto cassata in accoglimento del motivo di ricorso in esame".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 27631 del 03.12.2020

IMU - Leasing - Risoluzione e mancata riconsegna - Soggetto passivo società leasing - "Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore" (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019). In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o "in corso di costruzione" che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27481 del 02.12.2020

ICI- IMU – Immobili soggetto a sequestro – Imposta dovuta – Fabbricato non ultimato ma accatastato – Si valorizza la rendita catastale - questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 26211/2016, n. 14678/2016, n. 22216/2015) che "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti"; 1.7. i principi affermati con riguardo all'ipotesi di immobile sottoposto a sequestro penale tanto più valgono nell'ipotesi di immobile sottoposto a sequestro civile, giudiziario o conservativo (cfr. Cass. n. 19881/2017); 1.8. ne deriva pertanto che - ben potendo il sequestro essere revocato allorquando sia respinta la proposta di applicazione di misura di prevenzione o quando risulti che il sequestro abbia avuto per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente - fino al sopravvenire del decreto di confisca deve intendersi sussistente il requisito dei possesso quanto alla soggettività passiva ai fini ICI; 1.9. parimenti, finchè non sia data effettiva esecuzione alla demolizione degli immobili, rimanendo essi oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto al procedimento, quest'ultimo risulta soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili;
1.10. quanto alle doglianze circa la mancata ultimazione del fabbricato ed il mancato utilizzo dello stesso, il Collegio ritiene di ribadire, anche in tale sede, il principio, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3436/2019, n. 8781/2015) secondo cui, in tema di ICI, l'iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato;1.11. consegue che merita conferma la decisione impugnata, che si è attenuta ai summenzionati principi di diritto, motivando in relazione ad essi la debenza dell'ICI da parte della contribuente per l'anno d'imposta 2007, in primo luogo in data anteriore ai disposti provvedimenti di sequestro, e quindi in assenza di disposta confisca delle unità immobiliari già in precedenza sottoposte a sequestro o di intervenuta demolizione degli stessi, conservando sino a dette date la contribuente la soggettività passiva d'imposta ai fini ICI".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 27449 del 01.12.2020

IMU – Esenzione – Attività didattica – Svolgimento a titolo gratuito o con copertura frazione costo – Comodato ad altro ente non commerciale – Risoluzione n. 4/2013 - Irrilevante - "2.4 Va precisato che, con riferimento alle disposizioni, applicabili anche alla Tasi, che regolamentano l'esenzione ICI, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), deve tenersi conto della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, secondo cui tale disposizione, nelle sue formulazione succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, sicchè anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico Vanno pertanto considerate irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se l'attività ricettiva è rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia offerto per l'intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non deve funzionare come un normale albergo (Cass. n. 7415, 19072 e 22227 del 2019).
2.5 Con specifico riferimento all'attività scolastica il D.M. Finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante "Regolamento da adottare ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6", dispone all'art. 4, comma 3, lett. c), che, ai fini dell'esenzione di cui è causa, l'attività didattica deve essere "svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione".
2.6 Va, inoltre, precisato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo le norme agevolatrici derogative di principi generali e, quindi, di stretta interpretazione (art. 14 preleggi), incombe al contribuente, l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di una attività commerciale. (Cass. n. 6711 del 2015; Cass. n. 7415 del 2019).
2.7 L'impugnata sentenza non è in linea con la normativa e i principi giurisprudenziali sopra indicati in quanto, una volta accertato che negli immobili di cui è processo si svolgeva attività didattica con pagamento di rette scolastiche da parte degli utenti, ha riconosciuto l'esenzione sul presupposto che le tariffe per il servizio prestato erano inferiori a quelle applicate dal Ministero dell'Istruzione Università ma erano comunque congrue e certamente non simboliche ma superiori, per l'istruzione secondaria di primo e secondo grado di oltre la metà della Tariffa Miur secondo quanto risulta dalla tabella riportata in sentenza.
2.8 Nella pronuncia di secondo grado si dà inoltre atto che una porzione dell'immobile veniva gestita dall'Associazione Polisportiva Fortitudo in forza di rapporto di comodato gratuito. La CTR ha ritenuto che l'ente ecclesiastico può usufruire del trattamento esentativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 precisando, sulla scorta della risoluzione 4 marzo 2013, n. 4/DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che "l'ente deve beneficiare dell'esenzione nel caso in cui abbia concesso gratuitamente l'immobile ad un soggetto che a sua volta non ritrae alcun reddito da tale concessione gratuita posto che il comodante, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di esenzione, avrebbe sicuramente beneficiato dell'esenzione del tributo".
2.9 Si tratta di un assunto che si pone in contrasto con il diritto vivente costituito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale condizione per poter usufruire dell'esonero è l'utilizzo "diretto" dell'immobile da parte dell'ente possessore".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze

FAQ - Versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020


NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00183) GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020

LEGGE 27 novembre 2020, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (20G00182)
GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020

 
 

 

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