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13 Ottobre 2024
NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA
PEF 2020: nota ANCI ER-ATERSIR del 26 novembre
NOTIZIE DA IFEL
Nota su Imposta di Soggiorno, Tosap-Cosap, IMU-Alberghi:
i dati per Comune dei ristori 2020
Regolazione rifiuti:
Contributo ARERA anno 2020
Legge di Bilancio:
il documento ANCI presentato alle Commissioni bilancio di Camera e Senato
Decaro a Conte su pagoPA e segnalazione Antitrust:
anche per ANCI non è l’unico modo per pagare la PA
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. VI, ord. 27019 del 26.11.2020
ICI - IMU - Rendita impugnata - Obbligo utilizzo ai fini del pagamento dell’imposta - "A seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass. 4334/2015). Il contribuente al momento in cui ha ricevuto l'avviso di accertamento era perfettamente consapevole del rigetto della sua istanza; inoltre, nelle more del giudizio la rendita non era da considerare incerta, bensì modificata, ed efficace sin dalla sua notificazione (Cass. 13845/2017) anche se impugnata"
Cass. civ. Sez. VI, ord. 26405 del 19.11.2020
Cartella - Prescrizione - Dipende dalla natura del credito - "E' la stessa sentenza citata dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale. 1.2 - Apparirebbe, d'altro canto, distonico ritenere che la cartella, da un lato, non possa produrre l'effetto della conversione della prescrizione breve in prescrizione lunga di cui all'art. 2953 c.c., proprio dell'actio iudicati (Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730) e, dall'altro, essa andrebbe a produrre l'effetto di abbreviare un termine prescrizionale più lungo. 1.3 - Ne consegue che la prescrizione del credito, ancorchè oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2018, cit.; disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (Cass., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 10547, come per i tributi erariali (Cass., Sez. VI, Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308). La Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, trattandosi di atti di riscossione coattiva di crediti statali, essi si prescrivessero tutti in cinque anni (Cass., n. 31242/2019, cit.; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33797)".
Cass. civ. Sez. VI, ord. 17.11.2020
Difetto di notifica - opera sanatoria ex art. 156 c.p.c. - "Va, inoltre, osservato che la notificazione di un atto tributario non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma condizione integrativa d'efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21071). 3.3 - Si osserva che i vizi dedotti dal ricorrente (recapito dell'avviso di accertamento a mani di persona che non ha specifica relazione con la contribuente e che non sarebbe stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento) non sono ascrivibili al paradigma dell'inesistenza della notificazione, posto che anche la notificazione di atto effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, ove potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (Cass., Sez. III, 8 marzo 2019, n. 6743). Diversamente, sussiste inesistenza della notificazione solo in caso di carenza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ovvero qualora manchi qualsiasi collegamento tra luogo di notificazione e destinatario (Cass., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7959); diversamente, si rientra nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). 3.4 - Ne consegue che, vertendosi nel caso di nullità della notificazione di atto tributario e non anche di inesistenza della notificazione, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 17198; Cass., Sez. V, 12 luglio 2013, n. 17251); la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta, difatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2272), laddove l'invalida notifica dell'avviso di accertamento - come nella specie non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, consentendogli la proposizione del ricorso giurisdizionale contestandone il contenuto (Cass., Sez. V, 9 maggio 2018, n. 11043)".
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 26283 del 18.11.2020
Funzionario Responsabile IMU - Rappresentanza in giudizio - Compete - "Al riguardo pare opportuno segnalare che la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 692, attribuisce all'ente locale la designazione del funzionario responsabile con poteri di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta comunale, comprensiva dell'IMU, e che questa Corte ha espressamente affermato, con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, dettato in materia di Tari, di formulazione identica al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, del dettato in materia di Ici - cui pertanto può estendersi il medesimo principio - che quella disposizione "concede specificatamente al Comune la facoltà, in detta materia, di designare un funzionario cui attribuire la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, precisando che a questi spetta anche di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e di disporre i rimborsi" e che "pertanto, attesa l'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale, deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già una attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi".
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 25246 del 10.11.2020
Domanda di variazione ruralità presentata nel 2015 - Retroattività - Non sussiste - "Le variazioni della categoria catastale del D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda (Cass. 5769/2018, Cass. 26617/2017). Tuttavia se l'istanza non è stata presentata ai sensi e secondo le modalità del D.L. n. 70 del 2011 citato i suoi effetti non sono assistiti dall'efficacia retroattiva quinquennale da quest'ultima normativa prevista (Cass. 12659/2017) e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine di cui alla disciplina dettata dal D.L. n. 70 del 2011 prorogato attraverso successivi interventi dal 13.7.11 al 30.9.2012 (Cass. 2803/2019). Nella fattispecie la parte ha presentato la domanda di variazione in data 19.11.2015 e la CTR ha ritenuto che l'operazione fosse valida perchè il termine di cui sopra sarebbe stata ampliato da un "comunicato stampa" dell'Agenzia delle Entrate. Con ciò il giudice d'appello ha fatto erronea applicazione delle norme sopra citate, posto che il comunicato stampa, sul quale si fonda la sentenza della CTR, non costituisce fonte normativa, e non ha l'effetto di estendere in sanatoria il predetto beneficio a chi presenta la domanda tardiva, ma solo di invitare i contribuenti ad aggiornare i dati catastali. Peraltro la CTR confonde la "validità dell'operazione" con la idoneità a produrre effetti retroattivi, poichè è indubbio che le dichiarazioni di variazione catastale si possano presentare anche oltre il termine di cui si è detto, con effetto per il futuro, ma e ciò è cosa ben diversa dalla attribuzione, in via eccezionale, di un beneficio fiscale con efficacia retroattiva. Ed è appena il caso di rilevare che le norme che attribuiscono benefici fiscali sono di stretta interpretazione, a maggior ragione se derogano ad altro principio di carattere generale dato dall'art. 11 preleggi, e cioè che la legge non dispone che per l'avvenire".
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Modalità di finanziamento delle riduzioni Tari-COVID-19
Atti Parlamentari: Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 - On. Covolo ed altri
NORMATIVA
Dipartimento Finanze - Decreto interministeriale 11 novembre 2020
Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale
Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175) GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020
ARERA - Delibera 24 novembre 2020 - 493/2020/R/rif
Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021
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