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13 Ottobre 2024

NOTIZIE DA IFEL


GIURISPRUDENZA

Cass. 30227 del 28.09.2020 sez. VI Penale, sentenza n. 30227 del 28.09.2020

Imposta di soggiorno nessuna depenalizzazione“Ricapitolando la novella costituita dall'art. 180 del cd. Decreto Rilancio ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (ente locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall'art. 64, comma 3, TUIR. Conseguenza immediata dell'intervento del legislatore è che il mancato versamento dell'imposta non è ovviamente sussumibile nel fuoco del delitto di peculato (art. 314 c.p.) - che, invece, postula come presupposto necessario la vesta giuridica di incaricato di pubblico servizio - a partire dal giorno (19 maggio) di entrata in vigore del decreto - L. n. 34 del 2020. Resta, invece, da stabilire se e quali siano le conseguenze della novella in relazione alle condotte antecedenti, tra cui quella contestata alla ricorrente, in mancanza di norme di diritto intertemporale. Sul piano materiale siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo - alberghiera) che opera solamente dall'entrata in vigore della novella e non per il passato. (…) In estrema sintesi, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all'ente titolare della riscossione, mentre oggi deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte opera degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 ("Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa"). Si deve di conseguenza escludere che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell'imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poichè tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi, peraltro, determinata nella vicenda normativa in esame”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 24296 del 3.11.2020

ICI - IMU spacchettamento della famiglia - Legittimo in caso di separazione di fatto – "Con riguardo al concetto di "abitazione principale" considerato dalla norma, va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 5 n. 14389/2010 in motivazione) ha richiamato quello tradizionale di "residenza della famiglia" desumibile dall'art. 144 c.c., comma 1, ritenendo così legittima l'applicazione al primo dell'elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per "residenza della famiglia" deve intendersi il "luogo" di "ubicazione della casa coniugale" perchè questo luogo "individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia", "salvo che" "tale presunzione sia superata dalla prova" che lo spostamento... della propria dimora abituale sia stata causata dal "verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza". Pertanto occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale" (per la differenziazione di tali ipotesi vedi Cass., sez. 6-5, 17/5/2018, n. 12050). Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale" ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale" non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 15439/19). Pertanto, alla luce dei principi fin qui esposti, ha errato la CTR nel ritenere tout court esclusa l'agevolazione ICI per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l'odierno ricorrente risultava residente presso l'immobile de quo (vedi certificato allegato al ricorso) e che l'altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento dell'Ici il proprietario dell'immobile concesso in comodato alla L”

Cass. civ. Sez. VI, ord. 29.10.2020

Leasing – Risoluzione contratto – Soggettività passiva in capo alla società di leasing - "In conclusione, nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. (…) Tale essendo il quadro delle norme e dei principi (di diritto civile e tributario) da prendere a riferimento allorchè si deve individuare il periodo di efficacia temporale del leasing, risulta evidente come le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per il 2012 (di cui al D.M. 30 ottobre 2012) non possono certamente modificare i termini per l'individuazione del soggetto passivo di imposta. Non si ravvisano profili di incostituzionalità nella previsione dell'art. 9 nei termini in cui è stata su interpretata sia con riferimento all'art. 53 Cost in quanto il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile sia con riferimento all'art. 3 Cost. La pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale la ricorrente può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 23257 del 23.10.2020

Occupazione con cavi e conduttore – Solo quelle con clienti finali i cittadini non si computano a metro - "Ora, dal tenore letterale della norma, emerge che la determinazione forfettaria del canone dovuto per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è subordinata alla ricorrenza di puntuali presupposti, di carattere soggettivo ed oggettivo: in particolare, da un lato, l'agevolazione presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi; dall'altro, dal punto di vista oggettivo, poi l'attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (ciò anche con riferimento alle occupazioni del territorio provinciale). L'indicata previsione rende evidente che l'agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell'attività che viene svolta attraverso l'occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) e -soprattutto- alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). (…) Da ciò si desume, in maniera chiara, che la misura agevolativa della determinazione forfettaria, D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 63, comma 2, lett. f), secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l'attività di erogazione di energia effettuata in favore direttamente dei cittadini. Conforta tale conclusione (oltre che lo stesso tenore letterale) anche la ratio del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, lett. f), che dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, giustifica la diversità di tariffa e l'applicazione del regime agevolativo, con la circostanza che l'erogazione del servizio pubblico avvenga direttamente in favore dei cittadini utenti. Nè può ammettersi un'interpretazione estensiva della ricordata norma agevolativa: infatti, anche a voler prescindere dalla pur decisiva considerazione dell'inequivoco tenore letterale, già rilevato, e dalla sua delineata ratio (non ragionevolmente individuabile anche nella diversa ipotesi di produzione e trasporto di energia), dal punto di vista sistematico essa ha natura speciale, recando una deroga alle regole (criteri) generali di determinazione della tariffa dovuta, cosa che ne impone una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive. (C.d.S. n. 01788/2013).

Cass. civ. Sez. V, sent. 22900 del 21.10.2020

Decadenza – Fattispecie infedele dichiarazione è identica a quella di omessa dichiarazione - "Si è infatti già precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazione tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, comma 1), sicchè, come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione, anche nel caso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perchè tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, per ogni anno in cui la denuncia non è presentata. Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omesso di presentarla (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019). D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata. Ai fini della decisione, occorre pertanto individuare quale sia l'anno in cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata".

Cass. civ. Sez. VI, ord. 21465 del 6.10.2020

Immobili merce – dichiarazione a pena di decadenza – Omissione – Non spettanza agevolazioni - "Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma". 2.3 Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. 2.4 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. nr 15407/2017 n. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. 2.5 Non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla CTR che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla dei permessi di costruire "contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU". 2.6 L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze

Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), dei cosiddetti beni-merce

Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020
Adempimenti degli enti locali, dei tesorieri e dei soggetti affidatari della riscossione
La Circolare, a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, fornisce istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.


NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
GU n.279 del 9-11-2020

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
GU n.269 del 28-10-2020

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale (20G00149)
GU n.260 del 20-10-2020

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (20G00145)
GU n.253 del 13-10-2020

 
 

 

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