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18 Aprile 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA

Nota operativa per attuazione delibera ARERA n.158/2020

Qui la nota di ANCI Emilia-Romagna e ATERSIR (PDF) con le indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020  'Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19' e informazioni sul documento in consultazione n. 189 del 26 maggio 2020.

Formazione AMT su decreto Rilancio e tributi locali - 22 giugno

ANCI accoglie la richiesta dell’Associazione Nazionale Magistrati Tributari (AMT), di dare diffusione dell'iniziativa a carattere formativo del 22 giugno 2020 ore 15-18.30 sul tema 'LE MISURE FISCALI NEL “DECRETO RILANCIO". PROFILI RILEVANTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI'.
Info e iscrizioni


NOTIZIE DA IFEL

Regolazione rifiuti

Dal 1° luglio si applica il Testo Integrato ARERA in materia di Trasparenza (delibere 444/2019 e 59/2020)

IMU 2020

Termini di pagamento ordinari e differiti – Codici tributo e modalità di calcolo – Ravvedimento operoso – Esonero prima rata IMU-Alberghi

Regolazione Rifiuti

Nota di commento alla delibera n.158 di ARERA


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. N. 11612 del 16.06.2020

ICI – Area fabbricabile in comproprietà- Esenzione solo per coltivatori che ricavano reddito prevalente da attività agricola – Cumulo – Interruzione per avvenuta contestazione annualità precedenti - "in tema di ICI, il trattamento agevolato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016). Nel caso in esame, il giudice del merito ha accertato proprio la prevalenza dei redditi derivanti da altre fonti su quelli provenienti dall'agricoltura. (…)
Dall'ordinamento penale si ricava che la continuazione è un istituto valutato positivamente dal legislatore e destinato ad essere interpretato in maniera estensiva in favore dell'interessato e, pertanto, per quel che qui rileva, del contribuente che, in questo specifico ambito, può beneficiare del principio del favor rei, che sarebbe alla base della volontà del legislatore delegante. Inoltre, si deve tenere conto che l'operatività dell'istituto de quo consente di ridurre l'incidenza della sanzione tributaria che, altrimenti, rischierebbe di divenire eccessiva, pur in presenza di violazioni sempre identiche. Tali considerazioni inducono ad affermare che la continuazione può continuare ad operare anche dopo la prima interruzione, ovviamente con riferimento ad infrazioni successive alla comunicazione delle contestazioni al contribuente. Potrebbe obiettarsi che una interpretazione letterale della norma dovrebbe condurre ad opposte conclusioni, poichè la vigente legislazione prevede l'interruzione, ma non un nuovo inizio della continuazione. Peraltro, deve osservarsi che, in ambito tributario, è ormai acquisito in giurisprudenza l'assunto che i singoli periodi di imposta sono fra loro autonomi (ex plurimis, sul punto, Cass., Sez. 5, n. 30378 del 2 novembre 2019). A ciò consegue che, in astratto, per le violazioni di ogni periodo di imposta può prospettarsi una distinta e rinnovata operatività della continuazione, con l'effetto che non occorrerebbe una disposizione ad hoc per consentirne l'applicazione. Ne deriva che deve accogliersi una interpretazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 6, per la quale, una volta interrotta la continuazione, questa riprende a decorrere per le violazioni relative ai periodi di imposta successivi all'interruzione.

Cass. civ. Sez. V, ord. 11615 del 16.06.2020

ICI- Il valore ICI non vincola il valore delle aree ai fini dell’imposta di registro - "Venendo al profilo dedotto, la sentenza impugnata si pone nel solco all'indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui, se è vero che ai fini dell'imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche "ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" (art.51 d.P.R. 131/86), tuttavia tale indicazione svolge una funzione integrativa degli altri criteri, non potendosi attribuire valore decisivo, ai fini dell'imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini Ici. Viceversa per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non possono essere richiamati i criteri di determinazione dell'Ici trattandosi di tributi del tutto differenti in quanto VICI è di carattere patrimoniale, mentre l'imposta di registro mira a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall'atto di trasferimento (vedi da ultimo Cass. Sez. V, n. 18936/2018).

Cass. civ. Sez. V, sent. 10975 del 09.06.2020

Tributi comunali – rapporto tra recidiva e cumulo - "Ciò assume rilievo ai fini della compatibilità tra recidiva e cumulo giuridico delle sanzioni: se infatti la recidiva non necessitasse di una precedente irrogazione definitiva di sanzioni, essa non sarebbe mai applicabile unitamente alla continuazione la quale, viceversa, è interrotta dalla punizione delle violazioni pregresse. Se, pertanto, si individuasse il fondamento della recidiva nella reiterazione di una violazione, contestata ma non definitivamente accertata, la compatibilità tra i due istituti non potrebbe essere ritenuta. Lo escluderebbe l'unificazione dovuta al vincolo della continuazione cui sono soggette violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi. L'incompatibilità tra tali istituti sarebbe determinata dalle loro differenti strutture logiche. Infatti l'unicità delle violazioni della stessa indole si contrappone, in via di principio, alla pluralità di violazioni che fungono da presupposto della recidiva. Se invece si afferma, come ritiene questo Collegio che la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo la preclusione costituita dall'inserimento nella vicenda della continuazione viene meno: il soggetto può ben aver commesso più violazioni della stessa indole ed è in tal caso possibile tener conto contemporaneamente delle valutazioni operate dal legislatore corrispondenti alla continuazione e alla recidiva. Il compimento di un'altra violazione incarnante il superamento di quel momento di valore rappresentato dall'accertamento giudiziale della violazione (o dalla definitività della stessa per mancata impugnazione) potrà coniugarsi col disvalore proprio della perpetrazione di una ripetuta condotta di violazioni della stessa indole. Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione (cfr nello stesso senso Cass. 13742/2019). E dunque necessario verificare ai fini dell'applicazione della recidiva le violazioni antecedenti quella della cui sanzione si controverte risultano definitivamente accertate dal giudice Tributario o siano divenute definitive per mancata impugnazione della contestazione della violazione".

Cass. civ. Sez. V, sent. 10976 del 09.06.2020

Area fabbricabile pertinenziale – Sussiste obbligo presentazione dichiarazione – Sanzioni misura massiva – Valido motivo recidiva - "Con il terzo motivo la società denuncia la mancanza di motivazione relativa al provvedimento di irrogazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge che sarebbe stata determinata a priori e motivata con "affermazioni prive di ogni riferimento al caso concreto" (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1, e art. 17, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il motivo è infondato. L'avviso di accertamento qui impugnato contiene, come emerge dagli stralci riportati nel controricorso, una chiara illustrazione delle ragioni che hanno indotto il Comune ad applicare la misura sanzionatoria nel massimo consentito. In esso si fa riferimento all'elevato imponibile, alla perdita di gettito anche per gli anni passati ed al comportamento recidivo della ricorrente che non ha posto rimedio all'omessa dichiarazione e all'omesso versamento".

Cass. civ. Sez. VI, ordin. 10317 del 29.05.2020

Ricorso – Consegna a mano – Ricevuta con timbro ma senza firma – Inammissibilità - "la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha considerato inammissibile la notifica del ricorso originario perchè il timbro di ricezione presentava una data ma era del tutto privo di sottoscrizione, la quale è elemento essenziale dell'attestazione, in mancanza della quale la stessa deve considerarsi del tutto inesistente".

Cass. civ. Sez. VI, ordin. 10312 del 29.05.2020

Rettifica DOCFA con nuovo DOCFA – Rendita non retroattiva – Solo accoglimento in autotutela determina retroattività - "ratio decidendi peraltro conforme ad un consolidato filone giurisprudenziale secondo cui la variazione del classamento ICI può avere effetto retroattivo solo se interviene a correggere un errore materiale: cfr. Cass. n. 13845 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, dall'1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo 111 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia "ex nunc" e Cass. n. 11844 del 2017 secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale ricavabile dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia (e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione;"

Cass. civ. Sez. VI, ordin. 8957 del 14.05.2020

Leasing – IMU dovuta dalla data di risoluzione del contratto – Mancata riconsegna immobile – Irrilevante - "L'Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo/ad una nozione di " possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o in corso di costruzione"che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell'immobile. 2.9 Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza escludendo sia l'applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all'IMU sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672."

Cass. ss.uu. n. 8628 del 7.5.2020

TOSAP – Servizi in rete – tassa a carico del concessionario e non dell’utilizzatore - "Sulla base di tali premesse, va fissato il seguente principio di diritto: "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica".


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze

Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 - Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori - Accertamento esecutivo

Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 - Differimento termini di versamento dei tributi locali

ARERA

Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti – Domande e risposte


NORMATIVA

Decreto 10 giugno 2020

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

 
 

 

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