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28 Marzo 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA

Regolamento tipo TARI tributo puntuale

Approvato dalla Giunta Regionale lo schema tipo di Regolamento per la disciplina della TARI tributo puntuale (PDF)

Seminario  'Le novità tributarie dopo il decreto Crescita e la Legge di Bilancio 2020'

BOLOGNA - 15 gennaio 2020 ore 9.30–14.30
Programma (PDF) - Iscrizione online
Docente: Pasquale Mirto
Seminario gratuito


NOTIZIE DA IFEL

Online le pubblicazioni IFEL presentate all'Assemblea ANCI

Sono online sul sito IFEL  le ultime produzioni scientifiche realizzate sui temi della finanza e dell’economica locale e presentate alla XXXVI Assemblea ANCI (Arezzo, 19-21 novembre).


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, ord. 31496 del 03.12.2019

ICI – Fabbricato non ultimato ma accatastato – Assoggettamento del fabbricato - “Quanto al fatto che il bene immobile non era stato ancora ultimato, si osserva che tale circostanza è irrilevante ai fini dell'assoggettamento all'imposta, in quanto lo stesso risultava, comunque, accatastato. Si è, infatti, chiarito che: "A fini dell'assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio, previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione ha natura alternativa, acquistando rilievo esclusiva mente quando il fabricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per sottoporre il bene ad imposta (Cass. n. 11646 del 2019, v. Cass. n. 14673 del 2006, per la quale "la nozione di immobile urbano assoggetto ad ICI appare sostanzialmente coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento").

Cass. civ. Sez. VI, ord. 31322 del 29.11.2019

ICI- Cartella di pagamento – Prescrizione – 5 anni - “nella specie la CTR, considerando maturata la prescrizione, si è attenuta ai suddetti principi perchè ha ritenuto che alla cartella di pagamento relativa ad ICI non impugnata continuasse ad applicarsi l'originario termine di prescrizione "breve" - inferiore a quello decennale - senza che su suddetto termine potesse incidere la mancata impugnazione della cartella”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 31339 del 29.11.2019

ICI- Concessione a costruire e gestire parcheggi – Soggettività passiva in capo al concessionario - “Il tema dibattuto di fronte alla commissione tributaria regionale della Liguria atteneva, come riportato nella prima parte della motivazione della sentenza (Svolgimento in fatto, pag.1), al se il rapporto in forza del quale la ricorrente, subentrata alla concessionaria di costruzione e gestione, ha gestito, negli anni 2009-2001 (ai quali si riferisce la pretesa impositiva), il bene comunale de quo (traendone vantaggio economico) fosse, al di là della qualificazione formale (concessione), di natura effettivamente pubblicistica ovvero di natura contrattuale e produttivo di effetti solo obbligatori. Premesso che la L. n. 388 del 2000, art. 18, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta comunale sugli immobili ai concessionari di aree demaniali, sussiste il presupposto applicativo della norma allorchè la concessione riguardi - come nel caso di specie è indiscusso - l'uso di un immobile già esistente di proprietà demaniale, in quanto, in tal caso, le modalità di utilizzazione, mantenimento e restituzione del bene coincidono con le statuizioni della concessione. Alla luce delle superiori considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva e la sentenza si sottrae alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 29973 del 19.11.2019

Leasing – Risoluzione del contratto e mancata riconsegna – Soggetto passivo è la società di leasing - “In conclusione, nell'alveo IMU si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. Infatti, per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand'anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza ("Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione") e pure quand'anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all'utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva IMU non già l'adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma, come precedentemente chiarito, la sola sottoscrizione del contratto ("soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula"). Così pure la cessazione dello status di soggetto passivo IMU viene chiaramente individuata dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si considera più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto (cfr. Cass. 13793 del 22/05/2019)”.

Cass. civ. Sez. VI, ord. 29765 del 15.11.2019

Immobile Regione data in comodato Università – Debenza ICI - Sussiste - “L'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008). Nella fattispecie, anche se il possesso dell'immobile è in capo al ricorrente, l'esercizio delle attività didattica è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e manca, quindi il requisito della svolgimento dell'attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini della esenzione ICI. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l'utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell'Ici senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario. Nè può ritenersi una sorta di immedesimazione tra la Regione Molise e l'Università. Questa Corte in controversia analoga ha affermato che una pubblica Università degli Studi (nella specie quella di Cagliari), non potesse in alcun modo essere equiparata allo Stato, avendo personalità giuridica propria e godendo di ordinamento autonomo con proprio Statuto e regolamento. Del resto in tal senso è chiara la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 10 maggio 2006, n. 10700; tra le successive conformi, tra le altre, si veda, più di recente, Cass. sez. 1, 13 maggio 2016, n. 9880), secondo cui "alle Università statali, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi" (Cass. 3011/2017)”.

Cass. civ. Sez. VI, ord. 28635 del 07.11.2019

Rettifica rendita – In autotutela per correggere errore presenti ab origine – Retroattività – Revisione per tener conto di elementi nuovi – Non retroattività - “Ed invero, in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1"... nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso". (Cassazione S.U. n. 3160/2001). Peraltro, Cass. n. 7042/2014 ha chiarito che "il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell'originario provvedimento. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo l'1 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc" - cfr. anche Cass. n. 13656/2018”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 28554 del 06.11.2019

Rettifica rendita – In autotutela per correggere errore presenti ab origine – Retroattività – Revisione per tener conto di elementi nuovi – Non retroattività - “In ordine all'affermazione della legittimazione del Comune di Battipaglia ad accertare il valore dell'area in questione e del potere di avvalersi della perizia predisposta dal "prof. M.", si osserva, innanzitutto, che la decisione della CTR sul punto, pur essendo in parte motivata erroneamente in diritto, è conforme al diritto, per cui occorre semplicemente correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Infatti, in tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta (Cass., Sez. 5, n. 4605 del 28 febbraio 2018). In particolare, deve affermarsi che la delibera in questione non h natura imperativa, benchè integri una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., Sez. 6-5, n. 3757 del 2014; Cass., Sez. 5, n. 15555 del 2010). Essa svolge una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., Sez. 65, n. 15312 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 11171 del 2010). Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, il Comune pure in presenza della denuncia di un valore corrispondente a quello indicato nella delibera de qua avrebbe potuto accertare l'effettivo valore dell'immobile.


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze: chiarimenti TARI

 Circolare n. 3/DF - Chiarimenti sulla tassa sui rifiuti (TARI) - Termini per la presentazione della dichiarazione dell’imposta

Dipartimento delle Finanze: obblighi di trasmissione

Circolare n. 2/DF - Chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

 
 

 

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