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12 Novembre 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA

Seminario ‘Le novità tributarie dopo il Decreto crescita’

CESENA - Venerdì 15 novembre ore 9.30 - 14.30
c/o Sala del Consiglio Comunale, Piazza del Popolo 10
Docente: Pasquale Mirto
Programma (PDF) -  Scheda di iscrizione
Seminario gratuito in collaborazione con IFEL


NOTIZIE DA IFEL

Le proposte ANCI per il decreto Fiscale

Le proposte di emendamenti al decreto "Fiscale" (dl 124/2019) pubblicate da ANCI.


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 28554 del 06.11.2019

ICI - Legittimo accertamento con valore superiore a quello deliberato - “In tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta (Cass., Sez. 5, n. 4605 del 28 febbraio 2018)”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 27114 del 23.10.2019

ICI- Aree fabbricabili pertinenziale – Obbligo presentazione dichiarazione - “A riguardo questa Corte ha, invece, affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità." (vedi Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 (Rv. 623398) ed in motivazione da ultimo Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009; Cass. Sez. 5, n. 27573/2018). Pertanto, ritenuto che la dichiarazione da parte del contribuente dell'immobile sia adempimento necessario ed ineludibile al fine di valutare le caratteristiche del bene, non avendo la contribuente provveduto alla dichiarazione del bene in esame, la mancanza di tale adempimento preclude la contestazione dell'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione”.

Cass. civ. Sez. VI, sent. 27188 del 23.10.2019

ICI- Fabbricato rurale – Fabbricato accatastato – Preclusa al Giudice la verifica della ruralità – Le disposizioni recate dal DL n. 70/2011 sono “disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione ICI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda" (da ultimo Cass.21878/2018). Nel caso di specie è incontestato che la contribuente non si è avvalsa della procedura retroattiva del requisito di ruralità. I motivi per cui ciò è avvenuto sono irrilevanti ai fini tributari”.

Cass. civ. Sez. III, ord. 26290 del 17.10.2019

COSAP – Griglie areazione condominio su marciapiede – Assoggettabilità sussiste – Marciapiede pertinenza strada pubblica –“è stato affermato che "il presupposto applicativo del COSAP" è, per l'appunto, "costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all'uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico", tanto bastando a giustificare la pretesa di pagamento allorchè - come avvenuto nel caso che ha originato il citato arresto (e anche in quello presente) - non risulti, dall'impugnata sentenza, "che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico" (Cass. Sez. 1, ord. 1435 del 2018, cit.). Orbene, poichè tale prova, come detto, difetta anche nel caso di specie, risultando, anzi dalla sentenza che le griglie ed intercapedini "de quibus" insistono sul marciapiede di strada aperta al pubblico, avendo, pertanto, mantenuto la loro natura di parte integrante del tessuto viario pubblico, e ciò - si aggiunga - anche in relazione alla natura del marciapiede di "pertinenza della pubblica strada" (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01; cfr. anche, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2328, non massimata), il motivo va ritenuto privo di fondamento”.

Cass. civ. Sez. VI, ord. 26397 del 17.10.2019

ICI – Cave – Assoggettabili come area fabbricabile – “Come evidenziato dalla CTR, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, il terreno in questione è inserito nel P.U.C. del Comune di Serdiana in zona D, sottozona D1 con destinazione di cava estrattiva e di discarica controllata industriale- e quest'ultima destinazione urbanistica trova riscontro anche sul piano fattuale, vertendosi di cava di estrattiva debitamente autorizzata. Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno è dunque suscettivo di potenzialità edificatoria, ancorchè limitata perchè strumentalmente finalizzata all'attività estrattiva. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: "In tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale". Si è in particolare osservato, in motivazione, che: "l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale". Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi - ai fini del tributo in oggetto – agricoli”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 26140 del 16.10.2019

ICI – Immobile demaniale in concessione – Soggetto legittimato ad impugnare il classamento è il Demanio - “Invero, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia. Conseguentemente, la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile spetta esclusivamente all'intestatario della partita. Nè a diversa conclusione può condurre la circostanza che in determinate circostanze, espressamente previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 26169 del 16.10.2019

ICI – Mancata comunicazione intervenuta edificabilità terreno – Applicabilità sanzione – Sussiste – Circolare ministeriale – Irrilevante - “la L. n. 289 del 2002, art. 31, non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell'avvenuta destinazione edificatoria dell'area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma. Peraltro, il D.I. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, stabilisce che in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'ICI (e oggi l'IMU e la TASI) sull'area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 (ma anche nell'Imu, D.I. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12 - ter; v. Cass. n. 15558/2009; n. 12308/2017). Nè la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente. Il ministero dell'Economia e delle finanze, nella circolare n. 3DF/2012, ha ritenuto che in tale ipotesi si applichi la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere in seguito a fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa. Sennonchè, la circolare dell'Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata, in quanto priva di efficacia normativa (ex plurimus: Cass. 6699/2014)”.

Cass. civ. Sez. V, ord. 25526 del 10.10.2019

TARSU – Università – Assoggettamento sussiste non essendo istituzione scolastica statale - “con il primo motivo l'Università ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 33-bis, conv. dalla L. n. 31 del 2008, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il mancato riconoscimento, per gli anni successivi al 2008, dell'esenzione soggettiva prevista in favore delle istituzioni scolastiche statali tra cui dovevano farsi rientrare anche le Università statali in quanto enti pubblici istituiti per il perseguimento di fini didattici, da equipararsi a tutti gli effetti alle Amministrazioni dello Stato. (…) In conseguenza di tale diverso assetto istituzionale va escluso che le Università siano sovrapponibili o assimilabili alle istituzioni scolastiche statali e che quindi l'art. 33-bis cit., che fa riferimento soltanto alle seconde, sia applicabile anche alle prime. Nella specie, tra l'altro, siamo in presenza di norme che, prevedendo agevolazioni od esenzioni d'imposta, sono di stretta interpretazione, con conseguente impedimento alla estensione dei benefici in via analogica a casi diversi da quelli in esse espressamente contemplati (art. 14 preleggi): ne consegue che essendo la norma di esenzione rivolta esclusivamente a favore di soggetti di diritto pubblico che costituiscono nel contempo anche organi dello stato, coincidenza che giustifica l'intervento diretto del Ministero della Pubblica Istruzione, previa determinazione forfettaria dell'importo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, le Università, in quanto enti pubblici autonomi diversi dallo Stato, non ne possono usufruire, essendo chiamate a provvedere direttamente al versamento del tributo. 1.5 Tali differenze escludono inoltre che di tali norme si imponga una lettura costituzionalmente orientata nel senso dell'inclusione, trovando la diversità di disciplina piena giustificazione nel diverso regime dell'autonomia che rende ragionevole, e non discriminatoria, la non estensione dell'esenzione. Nè in senso contrario depone il dettato del D.Lgs. n. 165 del 200, 'art. 1, comma 2, che anzi, nel fornire la definizione di Amministrazione pubblica, ai fini dell'applicazione delle norme sul pubblico impiego, distingue gli istituti e scuole di ogni ordine e grado dalle istituzioni universitarie. Le Università, dunque, sono amministrazioni pubbliche ma non organi dello Stato; non possono beneficare dell'esenzione di cui all'art. 33-bis cit. in quanto la stessa non è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche ma solo agli istituti scolastici statali che continuano ad operare come organi dello Stato, tra cui non rientrano le Università.

Cass. civ. Sez. V, ord. 25249 del 09.10.2019

IMU – Leasing – Società di leasing soggetta con risoluzione contratto – Mancata riconsegna immobile – Irrilevante - “Dal chiaro dettato normativo discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. In tal senso questa Corte si è recentemente pronunciata (Cass. n. 13793/2019) e questo Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, che peraltro è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge”.

Cass. civ. Sez. III, ord. 23949 del 25.09.2019

TARI CORRISPETTIVA – Natura tributaria – Sussiste – Rinvio alle sezioni Unite - “la L. n. 147 del 2013, art. 1 ha istituito la TARI, consentendo ai Comuni dove opera anche un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la tariffa "corrispettivo" in alternativa alla TARI classica. Per definire la nozione di "misurazione puntuale dei rifiuti", il Decreto dell'Ambiente 29 aprile 2017 ha precisato che l'istituzione della tariffa corrispettiva è integrata con la misurazione puntuale dei soli rifiuti indifferenziati, consentendo che la quota variabile di tariffa puntuale possa essere attribuita sulla base "del numero dei servizi messi a disposizione della medesima" utenza, anche quando questa non li utilizzi (art. 9 del decreto). Viene riproposta, pertanto, la genericità letterale che legittima la prassi dell'addebito degli svuotamenti minimi dei raccoglitori dei rifiuti, anche laddove le utenze non se ne siano avvalse, con ciò reiterando le medesime problematiche affrontate a proposito della TIA (1 e 2).(…) Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dando atto dell'univoco orientamento di legittimità, ribadito sia dalla giurisprudenza di questa sezione che, da ultimo, della sezione tributaria, affermatosi sul tema (di cui agli arresti menzionati analiticamente sopra), ritiene il Collegio che la questione relativa alla natura giuridica della tariffa integrata ambientale, cd T.I.A.2 e l'assoggettabilità ad IVA della stessa, esiga un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia: si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, sia con riferimento alla predetta tariffa integrata ambientale, sia riguardo alla istituzione della (successiva) TARI, regolata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 e seguenti che prevede che i Comuni, ove sia operante un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, possano applicare una tariffa corrispettiva in alternativa alla TARI classica. La nuova normativa -come si è precisato in premessa- è strutturata in maniera tale che si ripresenteranno le medesime problematiche affrontate a proposito della T.I.A.2 riguardo alla qualificazione tributaria o privatistica della stessa”.


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

Dipartimento delle Finanze: dichiarazione IMU e TASI

Risoluzione n. 2/DF - Termini per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa per i servizi indivisibili (TASI)

ARERA:  costi del servizio rifiuti

Delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021

ARERA: trasparenza servizio rifiuti

Delibera 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati


NORMATIVA

Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
(GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)

 
 

 

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