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28 Marzo 2024

NOTIZIE DA IFEL

Audizione ANCI su 'Nuova IMU'

DL Crescita. La nota di lettura Anci-IFEL


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 20126 del 25.07.2017

ICI- Accordo tra comune e contribuente- Illegittimità - “Secondo il principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria deve ritenersi esclusa ogni possibilità discrezionale di disposizione del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la cui azione nella definizione del prelievo deve ritenersi vincolata (Cass. 30 maggio 2002, n. 7945) alla legge. La natura vincolata della potestà tributaria, unitamente alla "indisponibilità e irrinunciabilità che vi si correlano" starebbe a dimostrare che l'Amministrazione, a cui deve ritenersi sicuramente vietato disporre, non potrebbe con un provvedimento transattivo o con un contratto, ridurre l'ammontare del tributo (v.Cass. n. 3519 del 2010) o stabilire una esenzione, se non è previsto dalla legge. Inoltre, non può sottacersi che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, riferendosi all'intero capo III sulla "Partecipazione al procedimento amministrativo" statuisce che "dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano", in tale capo rientra l'art. 11 cit., sugli accordi amministrativi sostitutivi ed integrativi del procedimento.”

Cass. civ. Sez. V, sent. 20137 del 25.07.2017

ICI- Aree fabbricabili- Motivazione – Sufficienza indicazioni criteri astratti - “Secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva"(cfr. tra le tante Cass. 26431/2017 4952/2018)”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 19774 del 23.07.2019

Rendita catastale – Mancata notifica della rendita catastale – Inutilizzabilità ai fini fiscali - “la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'anno oggetto di accertamento, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte, anche in relazione ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione richiesta con procedura Docfa (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 26 ottobre 2017, n. 25525; Cass. sez. 6-5, ord. 28 settembre 2017, n. 22789; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2017, n. 22681; Cass. sez. 5, ord. 19 luglio 2017, n. 17825; Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682), secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI. Poichè nella specie l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), parte del giudizio non ha provato l'effettuata notificazione della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439), il ricorso va rigettato”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 19813 del 23.07.2019

Ingiunzione di pagamento- Notifica anche con raccomandata – termine pagamento – 30 giorni anche per i tributi - “E' incontestato che il Comune di Ladispoli abbia stipulato con la società Abaco spa il contratto di cui al rep. 4527 in virtù del quale la società controricorrente è delegata all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi comunali e delle entrate extratributarie con le modalità di cui al R.D. n. 639 del 1910 (...) Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la notifica della cartella dagli ufficiali di riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. nr. 3254/2016 17598/2010, 911/2012 14146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Priva di alcun fondamento sono gli ulteriori profili di doglianza relativi al termine e al mancato mancate indicazioni sui mezzi di impugnazione. Il termine di trenta giorni entro cui pagare espressamente è espressamente previsto dal R.D. n. 639 del 1910, art. 2, e la mancata indicazione dei termini per l'impugnazione non determina alcuna nullità dell'atto”

Cass. civ. Sez. VI, sent. 19899 del 23.07.2019

Notifica atto accertamento – Vale spedizione e non ricevimento - “Ed invero, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza - cfr. Cass., S.U., n. 15298/2008, Cass., n. 22320/2014, Cass., n. 18643/2015 -. Tali principio non può in alcun modo essere rivisto in relazione a quanto affermato da S.U. n. 24822/2015, in tema di prescrizione, vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in tema di decadenza della pretesa fiscale- in relazione a quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, come già riconosciuto da questa Corte - cfr. Cass., n. 385/2017, Cass., n. 8867/2016”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 19328 del 18.07.2019

Tarsu – Area scoperta utilizzata a parcheggio – Assoggettabilità - “Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, "i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti" (cfr. Cass. 5047/2015, 17311/2017). In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area (cfr Cass. 18054/2016). 2.3 La CTR nell'affermare, dopo aver accertato in punto di fatto la destinazione l'area antistante all'opificio a parcheggio, che il contribuente non ha fornito la prova della oggettiva impossibilità dell'area alla produzione dei rifiuti, ha dato corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra enunciati”.

Cass. civ. Sez. VI, sent. 19430 del 18.07.2019

Procedura 336 – Rendita retroattiva solo con indicazione data cui riferire il mancato accatastamento - “Il comma 337 così recita: "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune". Orbene, tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell'immobile, il comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al primo gennaio dell'anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Così ricostruito il quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, osserva il Collegio che la CTR nel caso di specie, rilevando che l'ente comunale nella richiesta di aggiornamento catastale inviata alla società contribuente aveva fatto risalire "la data della rilevazione dell'anomalia" al 26/11/1997, ha correttamente interpretato il disposto di cui alla Finanziaria 2005, art. 1, comma 337, di inequivocabile portata retroattiva, ovviamente alle condizioni e nei termini ivi espressamente previsti, che sono quelli ricorrenti nel caso di specie”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 19166 del 17.07.2019

IMU – Società leasing – Imu dovuta solo dalla data di riconsegna – “Nè, come si è visto, in senso ostativo alla tesi che si è avallata potrebbe invocarsi l'argomento per cui, a seguito della risoluzione del contratto, l'utilizzatore diventerebbe un mero detentore del bene. Invero, per il diritto civile, come si è già visto, l'utilizzatore in leasing non è mai possessore in senso proprio (giacché non dispone del bene in virtù di un diritto reale di godimento idoneo a conferirgli, appunto, il possesso ex art. 1140 c.c.), ma solo un detentore. Ciò rappresenta un ulteriore elemento a conferma del fatto che, di per sè, la risoluzione anticipata del contratto non può produrre l'effetto di apportare quella modificazione sostanziale minima necessaria alla situazione giuridica dell'utilizzatore che, sola, potrebbe giustificare in diritto il trasferimento della responsabilità del tributo”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 13793 del 22.05.2019

IMU – Società leasing – Imu dovuta dalla data di risoluzione del contratto – Irrilevanza data riconsegna - “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo: "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto." Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo ove si precisa che nel leasing soggetto passivo Imu è il locatario per tutta la durata del contratto, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene. Infatti, per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand'anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza ("Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione") e pure quand'anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all'utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva Imu non già l'adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto ("soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula"). Così pure la cessazione dello status di soggetto passivo Imu viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l'effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell'Imu, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell'ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto. In questo quadro non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa, che, sola, potrebbe giustificare in diritto il trasferimento della responsabilità del tributo”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 19204 del 17.07.2019

Agevolazioni comunali subordinate presentazione comunicazione – Regolamento - Legittimità - “Il senso e la portata della disposizione regolamentare non è quella di onerare il contribuente di incombenze formali - come erroneamente sostenuto dal ricorrente - ma di porre l'Amministrazione in grado di acquisire le indispensabili informazioni e notizie circa la stipula di contratti di locazione onde attivarsi, essa stessa, per la ricerca presso gli uffici competenti dei documenti e procedere ai doverosi controlli sulla sussistenza delle condizioni sostanziali per l'ottenimento da parte del contribuente della riduzione ICI. Legittimamente, dunque, l'amministrazione comunale richiedeva quantomeno l'autocertificazione che l'avrebbe posta in condizione, se del caso, di acquisire presso l'anagrafe tributaria (in quanto registrati) i contratti e gli altri dati necessari alla riduzione fiscale. Il regolamento, quindi (…) è rispettoso (…) dei principi di collaborazione e buona fede che incombono non solo sulla P.A. ma anche sul contribuente, contenuti nella normativa citata dal ricorrente; senza con ciò porsi in contrasto con le "esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente" Va, inoltre, rilevato, come evidenziato dalla Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza di primo grado, che la B. non ha neanche provveduto a produrre in giudizio i contratti di locazione, non fornendo quindi la prova della sussistenza delle condizioni sostanziali per usufruire del trattamento agevolativo. Orbene, secondo il consolidato principio giurisprudenziale formatosi in materia di agevolazioni fiscali " chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione" (Cass. 23288/2017, 722/2015)”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 16550 del 20.06.2019

ICI/IMU – TRUST – Soggettività passiva in capo al TRUSTEE - Legittimità - “Conclusivamente, può dirsi che l'ICI (oggi IMU), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, non viola di per sè il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l'imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà. Il regime delle spese di gestione, delle anticipazioni, dei rendiconti e degli (eventuali) rimborsi è poi regolato in conformità al titolo ed alla legge applicabile, dati che in ricorso non sono stati esplicitati. Il motivo è quindi infondato”.


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

ARERA

Documento in consultazione n. 352/2019  (PDF)
Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Inquadramento generale e primi orientamenti
Termine invio osservazioni 16 settembre 2019

Documento in consultazione n. 351/2019 (PDF)
Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
Termine invio osservazioni 16 settembre 2019

Contributo tariffa puntuale a cura di REF ricerche

Contributo di analisi sulla tariffa puntuale, disponibile in formato scaricabile e sfogliabile

 
 

 

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