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13 Ottobre 2024
NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA
Regolamento tipo TARI puntuale
Approvato dalla Giunta Regionale il prototipo di regolamento per l’applicazione della TARI avente natura corrispettiva predisposto dal gruppo di lavoro costituito da ANCI ER, Regione ER ed ATERSIR ed è ora a disposizione dei Comuni interessati.
Per quesiti e richieste di supporto scrivere a: tariffapuntuale@anci.emilia-romagna.it
NOTIZIE DA IFEL
Bando periferie: accordo e nota ANCI-IFEL
Bando periferie: il testo dell'accordo (DOC) approvato in conferenza unificata e la nota di lettura ANCI-IFEL (PDF).
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. III, sent. n. 23482 del 28.09.2018
ICI - Rapporto tra fallimento e procedura esecutiva immobiliare - L’art. 5 L.F. “prevede espressamente che il privilegio processuale attribuito al creditore fondiario, consistente nella possibilità di proseguire l'esecuzione individuale in costanza di fallimento, non esime quest'ultimo dall'onere di fare accertare il proprio credito secondo le disposizioni dettate per la verifica del passivo fallimentare, così chiarendo che l'accertamento definitivo di detto credito, così come la sua quantificazione e la sua graduazione devono avvenire esclusivamente in tale sede. (…) I principi di diritto che avrebbero dovuto essere applicati nella fattispecie sono quindi i seguenti: "La provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall'istituto di credito fondiario, in una procedura esecutiva individuale proseguita (o iniziata) dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ai sensi del D.Lgs n. 385 del 1993, art. 1 dovrà essere operata dal giudice dell'esecuzione sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. In particolare: a) per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà - anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo - documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo); b) per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi della L. Fall., art. 26) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 22097 del 11.09.2018
Occupazione condutture gas – Tosap dovuta anche in assenza di intestazione della concessione – “la sentenza impugnata ha negato in capo ad Hera la soggettività passiva d'imposta, affermando che essa «in effetti non è l'utilizzatrice del suolo pubblico, ma unicamente gestore e manutentore di una serie di beni (reti ed impianti) di proprietà altrui, nella fattispecie della società a capitale interamente pubblico Unica Reti Spa, i cui beni sono stati affidati in gestione ad HERA spa mediante la stipula di un apposito contratto di affitto, in detto contratto vi è specificato che Unica Reti spa è la proprietaria di beni, reti e dotazioni patrimoniali destinate allo svolgimento dei servizi afferenti il contratto e che quindi è tenuta a mettere a disposizione di HERA spa i beni necessari per lo svolgimento del servizio pubblico ad essa affidato. Quindi, detti beni, reti ed impianti sono gli oggetti che provocano l'occupazione di suolo pubblico, e quindi, dato che la proprietà risulta essere di Unica Reti è quest'ultimo soggetto ad essere l'effettivo soggetto passivo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico». (…) In effetti questa Corte ha avuto modo di esprimersi in analoghe controversie tra le stesse parti — specificamente, per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico realizzata a mezzo impianti e condutture per la distribuzione del gas - con le sentenze della sezione tributaria n. 11882 e 11884 del 12 maggio 2017, rispettivamente relative alle annualità 2004 e 2005, e con le ordinanze Cass. sez. 6-5, 9 settembre 2017, n. 21698 (per l'anno 2006) e Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2017, n. 21907, per l'anno 2008 (si veda anche Cass. sez. 6- 5, ord. 20 settembre 2017, n. 21908, con riferimento all'occupazione realizzata mediante le condutture utilizzate per il servizio idrico. Muovendo dal principio secondo cui «il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo», trovando il tributo la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini (cfr. Cass. sez. 5, 22 febbraio 2002, n. 2555; Cass. sez. 5, 4 aprile 2002, n. 4820, Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; Cass. sez. 5, 25 gennaio 2005, n. 1481; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591), si è quindi osservato, nelle analoghe controversie tra le stesse parti, che il concetto di occupazione rilevante ai fini del tributo in oggetto è integrato dal solo fatto materiale della relazione materialmente instaurata con la cosa”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 21757 del 07.09.2018
ICI – Debenza sulla base delle risultanze catastali – Irrilevanza situazione di fatto - Occupazione condutture gas – Tosap dovuta anche in assenza di intestazione della concessione – “la decisione impugnata ha ritenuto che l'ICI per gli anni oggetto di accertamento dovesse essere versata secondo la rendita corrispondente alla categoria catastale (A/10), in luogo di quella, A/2, corrispondente all'effettiva situazione di fatto. (…) questa Corte ha avuto modo in materia di affermare che, in tema d'ICI, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2017, n. 8017, resa proprio con riferimento ad immobile classificato A/10) sicché è onere del contribuente impugnare l'atto di classamento per ottenere la modifica corrispondente alla situazione di fatto (cfr., oltre alla succitata Cass. ord. n. 8017/17; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2016, n. 1704), che avrà, in caso di esito positivo, efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale la variazione sia stata oggetto di annotazione negli atti catastali (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11844)”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 21766 del 07.09.2018
Mancato invio avviso trattazione – Sentenza – Nullità – “Va pertanto ribadito al riguardo il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata» (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 1786)”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 20018 del 27.07.2018
Tarsu- Rifiuti speciali – Obbligo dichiarativo in capo al contribuente – “La disciplina agevolativa prevista per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d. lgs. n. 507/1993, non opera automaticamente ma necessita di denuncia ai fini della determinazione delle superfici tassabili, affinché dalle stesse possano essere scomputate quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali, incombendo alla impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. L'inosservanza di tale onere d'informazione da parte della contribuente, eccepita dall'amministrazione comunale nel giudizio di merito, non risulta essere stata contestata dalla contribuente, donde non può ritenersi superata la presunzione secondo cui producono rifiuti urbani coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 19694 del 25.07.2018
Viadotto Autostrada A/14 – Soggetto Tosap – “Le finalità pubblicistiche pur evidenziate in memoria, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade; ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione (…) Deve, infatti, ritenersi che a fronte del chiaro disposto dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, secondo cui, per quanto qui rileva, «Sono, parimenti, soggette alla tassa di occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1», cioè le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province», debba essere assoggettata a TOSAP l'occupazione del soprassuolo comunale realizzata per mezzo del viadotto autostradale, che ne preclude talune specifiche possibilità di utilizzazione (oltre a quelle indicate nelle citate decisioni del 2017, si pensi, nell'ambito di un Comune quali Silvi ad alta vocazione turistica, l'inibizione dei relativi spazi a possibili aree di verde attrezzato). Infine, l'assunto della ricorrente secondo cui configurare la sussistenza del presupposto impositivo in ragione di un'occupazione di fatto del soprassuolo a fronte della regolare esistenza di concessione per la gestione e lo sfruttamento dell'impianto autostradale si porrebbe come vera e propria contraddizione in termini, dovendo sostanzialmente intendersi la seconda (occupazione di fatto) come residuale, cioè in assenza di regolare titolo concessionario, trova adeguata confutazione nell'ulteriore giurisprudenza di questa Corte in tema di TOSAP, venuta da ultimo a consolidarsi, che ha avuto modo di analizzare la simmetrica fattispecie di impianti e condutture del servizio idrico e della distribuzione del gas posti nel sottosuolo comunale (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11882; Cass. sez. 6-5, ord. 8 settembre 2017, n. 21018; Cass. sez. 6-5, ord. 19 settembre 2017, n. 21907; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 21907 e 21908 del 26 settembre 2017)”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 19697 del 25.07.2018
Notifica diretta atto di accertamento con raccomandata A/R – Legittimità - Viadotto Autostrada A/14 – Soggetto Tosap - “Risultano, infatti, erronei i parametri normativi invocati dalla ricorrente nella formulazione del motivo, atteso che è incontroverso che nella fattispecie in esame la notificazione dell'avviso di accertamento sia avvenuta direttamente per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ciò che è espressamente consentito, quanto ai tributi locali, dall'art. 1, comma 161 della 1. n. 296/2006. Va ribadita in materia la giurisprudenza di questa Corte (anche se riferita prevalentemente alla riscossione), secondo cui, quando la notifica dell'atto tributario sia avvenuta mediante invio diretto, da parte del soggetto notificante, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della 1. n. 890/1992, ciò implicando che, nel caso in cui l'atto sia ricevuto dal portiere, come nella fattispecie in esame, non occorre l'invio di una seconda raccomandata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949)”.
Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 19560 del 24.07.2018
Raccomandata rifiutata – Notifica legittima – “I giudici di merito hanno correttamente osservato che la attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la consegna dell'atto personalmente alla destinataria, che aveva rifiutato di sottoscrivere la ricevuta, costituiva atto pubblico che dava prova della notifica. Hanno fatto pertanto applicazione dell'art. 2700 c.c., ai sensi del quale l'atto fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (l'agente postale) aveva attestato essere avvenuti alla sua presenza, cioè la consegna a persona rintracciata in quel luogo e qualificatasi come destinataria, nonché il rifiuto di sottoscrivere, comportamento che nulla toglie alla validità della notificazione (cfr specificamente Cass. n. 2421 del 04/02/2014). Per togliere valore alla prova della notifica, in tal modo ampiamente fornita dal Comune, era quindi indispensabile esperire la querela di falso prevista dall'art. 221 e segg. del codice di procedura civile”.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 17754 del 06.07.2018
Notifica atti di accertamento con raccomandata A/R – Legittimità – “È, infatti, insegnamento di questa Corte che "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass. n. 9111/12, Cass. ord. n. 3254/16).
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 17758 del 06.07.2018
Risultanze catastali – Intestazioni – Presunzioni superabili da prove del contribuente - “Secondo l'insegnamento di questa Corte 'In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la proprietà o altro diritto reale sul bene, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992, il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche tramite le annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presuntone "de facto" di veridicità delle loro risultante, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria" (Cass. n. 13061/17, 14404/17, 14420/10).
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 17764 del 06.07.2018
Area destinata a parcheggio – Assoggettabilità ad Ici – Valore di esproprio – “L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (nella specie, parcheggio pubblico), se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. n. 14763 del 2015). Va, quindi, disatteso il diverso orientamento (Cass. n. 25672 del 2008; (ass. n. 5992 del 2015) secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatore generale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ad. 1, comma 2. (…) Nel caso di specie, proprio la presenza di un vincolo che presuppone lo sfruttamento edificabile dell'area impone la debenza dell'imposta in virtù del criterio normativo basato sul valore venale, che nel caso di specie, dovrebbe essere quantificato sulla base dell'indennità di esproprio”.
NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (18G00151) - GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018
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