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21 Dicembre 2024
NOTIZIE DA IFEL
Terzo Rapporto IFEL sui sistemi di tariffazione puntuale dei rifiuti urbani (dati 2022). Anticipazione dei primi risultati
Proroga Prospetto IMU- dal Mef i chiarimenti per l’anno 2024 e le Linee Guida per il 2025
Legge di bilancio 2024. Le proposte di emendamenti ANCI
Legge di bilancio 2024. La prima nota di lettura ANCI
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 26680 del 15.09.2023
Rendita catastale ex comma 336 – Retroattività – Sussiste, nei limiti della legge 296/2006 - "il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni attuali (L. n. 342 del 2000, art. 74) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune";- (...) la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere di accertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta", il che induce a ritenere che "la disposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dal D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161)". (….) - "Ad ogni modo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'1.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, con la conseguenza che l'ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta" (così Cass., Sez. T, 11 luglio 2022, n. 21811)".
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27035 del 21.09.2023
Esenzione immobili dello Stato – Utilizzo diretto per fini istituzionali propri – Necessita - "l'art. 7, comma 1, lett. a) cit. prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", e quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta" ed "immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (cfr. Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre); questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, ed è su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (cfr. Cass. 20041/2011; così anche Cass. 26453/2017), che l'esenzione Ici prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 7, comma 1 lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone"
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27261 del 25.09.2023
Emissione due atti di accertamento per medesimo anno – Legittimità - Sussiste - "2.6. non sono applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, che consentono di superare il principio dell'unicità e globalità dell'accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l'Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, in quanto trattasi di norme poste unicamente in tema di IVA e di imposte dei redditi; 2.7. ne consegue che le disposizioni di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell'ente locale nei termini di decadenza previsti, senza alcun riferimento a pretese dell'ente impositore che si basino su fonti diverse da quelle prese a base dall'accertamento parziale, con conseguente infondatezza delle censure della ricorrente circa le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui "la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, non preclude l'utilizzo del c.d. "avviso integrativo" per rettificare quelli successivi"
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27821 del 02.10.2023
Scuola materia – Esenzione – Retta simbolica - Verifica - "2 7.3. la successiva giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, sebbene con riferimento all'inapplicabile - come si è detto - D.M. 19 novembre 2012 n. 200, ma con riguardo alla stessa nozione di attività non commerciale come intesa dalla vincolante (v., tra le tante, Cass. Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione della Commissione Europea (attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico)", che la verifica di tale remunerazione dell'attività "obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell'attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui "a fare il discrimine in questo caso è la retta" (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 - 01)" (così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.); (…) 7.5. nello specifico, la Commissione ha omesso di focalizzare l'esame sulla diversa valutazione rilevante ai fini de quibus e cioè se la retta percepita (pacificamente pari a 2.294,25 Euro per alunno) potesse o meno nell'anno di riferimento considerarsi di valore simbolico, nel senso di un suo irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, con ciò dovendosi reputare tale un corrispettivo di natura meramente formale, da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sottoremunerata rispetto agli standard medi, come impone la decisione della Commissione Europea nella parte in cui ha accostato la simbolicità della retta alla sua gratuità, accreditando, per tale via, il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di un corrispettivo di importo così modesto da non potersi rapportare al comune concetto di remunerazione del servizio reso; 7.6. in tale direzione, può declinarsi il seguente principio di diritto: "per corrispettivo simbolico, ai fini dell'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), per l'attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sottoremunerata rispetto agli standard medi"
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 27867 del 03.10.2023
Area fabbricabile pertinenziale – Graffatura – Irrilevanza – Vincolo pertinenziale concreto – Necessita - "2.1. La giurisprudenza della Corte è univoca nell'affermare il contrario di quanto affermato dalla CTR: "In tema d'ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale"
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 28025 del 04.10.2023
Società estinta – Notifica ex liquidatore – Legittimità - Sussiste - "1. il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 stabilisce: "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". (…) 2. in base al quadro normativo definito dalle disposizioni sopra riportate, gli effetti dell'estinzione della società ricollegati alla cancellazione dal registro delle imprese sono differiti per un quinquennio dalla data della richiesta di cancellazione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. La "sopravvivenza fiscale" della società cancellata, che, tra l'altro, implica "che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi e ad opporsi ad essi" (Cass. 16 dicembre 2022, n. 36892) mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività altrimenti inesistenti, garantisce, per il quinquennio, l'efficacia dell'attività sostanziale (e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi".
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 28806 del 17.10.2023
Immobili merce – Nuova IMU – Obbligo dichiarazione a pena di decadenza – Sussiste - "la L. 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ed a decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l'esenzione dall'IMU; 1.4. la norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, come invece previsto dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis (…) 1.5. questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che della L. n. 160 del 2019, summenzionato art. 1, comma 769, non ha abrogato del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione; nella nuova IMU dichiarazione a pena di decadenza".
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 28931 del 18.10.2023
Abitazioni militari - Obbligo dichiarazione a pena di decadenza – Sussiste - "pertanto, posto che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha imposto al contribuente di presentare, "a pena di decadenza" dal riconoscimento dell'esenzione, la "dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica" (in formato conforme al modello ministeriale all'uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi); 1.11 a dire del controricorrente (…), l'istituzione da parte della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC) (…) avrebbe comportato l'esclusione dell'obbligo dichiarativo a pena di decadenza per usufruire delle riduzioni o esenzioni di imposta; 1.12 tale conclusione non può essere condivisa, alla luce della chiara ed inequivoca disposizione della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 703, a tenore del quale: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"; 1.13 ne deriva che l'obbligo della dichiarazione per beneficiare dell'esenzione prevista il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, commi 5 e 5-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, deve considerarsi in vigore per l'anno di riferimento (Omissis)”.
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 28756 del 18.10.2023
Fondazione – Casa di cura – Convenzione servizio sanitario – Irrilevanza – Circolare MEF – Irrilevanza - "nè può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, debbano essere considerate di natura "non esclusivamente commerciale"; 4.10 la Commissione dell'Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); (…) 4.12 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6-5, 13 maggio 2022, n. 15364), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; (…) 4.16 nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo valutato che la "Fondazione Istituti Riuniti Galletti Abbiosi Morelli Pallavicini Baronio non ha fornito la prova della sussistenza della condizione oggettiva per beneficiare dell'esonero dall'imposta, ossia di avere svolto nel compendio immobiliare attività non esclusivamente commerciale. (...) La gestione di una struttura assistenziale e sanitaria (nella specie con 70 posti letto ed un centro diurno che accoglie 30 persone) rientra astrattamente tra le attività commerciali. In concreto non sono dedotti e provati elementi che escludano tale qualificazione. Non sono state esibite le scritture contabili ed il bilancio (o il rendiconto di gestione) dell'ente negli anni in esame. Non è stata documentata la misura delle tariffe e non può dirsi che siano inferiori ai valori di mercato, cioè a quella delle altre strutture similari accreditate dalla regione Emilia - Romagna, nè che consentano esclusivamente di coprire i costi. In definitiva, della redditività dell'attività della fondazione non può dirsi alcunchè. Deve infine escludersi che la Fondazione, per il fatto di operare in convenzione, svolga una funzione pubblica. La gestione della struttura sanitaria ed assistenziale rientra nell'esercizio di iniziativa privata e, anche se i servizi resi devono essere di qualità non inferiore a quelli prestati dal Servizio Sanitario Nazionale, l'ente non si sostituisce alla pubblica amministrazione".
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Dipartimento Finanze
Prospetto aliquote IMU e linee guida aggiornate - Comunicato del 30 novembre 2023
Viene data comunicazione ai comuni della proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU, come disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe). Sono, altresì, fornite indicazioni in merito alla trasmissione, per l’anno 2024, della delibera approvativa delle aliquote dell’IMU sul Portale del federalismo fiscale.
Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023
Sono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni.
ARERA
Consultazione 07 novembre 2023 514/2023/R/rif
Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Delibera 24 ottobre 2023 487/2023/R/rif
Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
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