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21 Dicembre 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA-ROMAGNA

Indicazioni per l’adeguamento dei regolamenti TCP alla regolazione ARERA sulla qualità (TQRIF)

Per facilitare il recepimento delle novità introdotte da ARERA nell’ambito dei regolamenti per la disciplina della tariffa corrispettiva, ANCI Emilia-Romagna e ATERSIR hanno predisposto un documento che evidenzia le modifiche allo schema tipo di regolamento già approvato in precedenza da Regione Emilia-Romagna e ATERSIR:


NOTIZIE DA IFEL

Schema di modifiche del regolamento TARI per il 2023

CUP “antenne” e canoni di locazione: chiarimenti sulla disciplina degli impianti su patrimonio disponibile ed indisponibile

Legge di Bilancio 2023: la prima nota ANCI


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, ord. 27194 del 15.09.2022

Cava – Accatastamento – Categoria D/1 – "In continuità con quanto già affermato da questa Corte va ribadito che "In tema di classamento di immobili, il terreno destinato ad attività estrattiva o adibito a cava costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento, in quanto immobile connotato da autonoma funzionalità e redditività" (Sez. 5, n. 1404 del 18/01/2022, Rv. 663655 - 01). (…)  3. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato ha provveduto, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, al classamento non solo dei fabbricati presenti nell'area adibita a cava ma dell'intero terreno su cui insisteva la cava della società contribuente, iscrivendolo al catasto urbano in categoria D/1 (opifici industriali). (…) Sulla base di tali disposizioni questa Corte ha affermato che l'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (Sez. 5, n. 12741 del 23/05/2018, Rv. 648470 - 01). Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti di accatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventi destinazione industriale o di produzione energetica (per le discariche pubbliche vedi Cass. n. 12741/2018; per le centrali elettriche v. Cass. 2621/15; 3500/15, per i parchi eolici v. Cass. 4028/12; 24815/14; 3354/15; per le centrali telefoniche v. Cass. 24924/16; per le piattaforme petrolifere v. Cass. 3618/16), sicchè l'accatastabilità di tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta, nè vi sono ragioni per escluderla con riferimento alle cave, trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.

Cass. civ. Sez. V, sent. 27242 del 15.09.2022

Seminario Vescovile – Inutilizzato – Assoggettamento – Sussiste – "E' altrettanto pacifico tra le parti ed espressamente riconosciuto dal Giudice dell'appello che il bene immobile oggetto di tassazione, costituito da un complesso immobiliare ab origine destinato alla formazione del clero diocesano, "non è (ndr. stato) più utilizzato a decorrere sin dal settembre 2002 e che negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di vendita" (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata). L'oggetto del contendere coinvolto nel primo motivo di ricorso sta, dunque, nello stabilire se nella delineata situazione di inutilizzabilità del bene competa o meno la menzionata esenzione, venendo così in gioco la verifica della sussistenza o meno del requisito oggettivo per godere del beneficio.(…) "Quel che rileva, dunque, è la circostanza che l'immobile sia effettivamente ed attualmente "destinato" allo svolgimento di una delle attività esenti, secondo le concrete possibilità contingenti, le quali possono anche richiedere dei tempi strumentali per costruire o ristrutturare gli edifici in cui svolgere l'attività, nonchè per compiere le necessarie pratiche burocratiche";  "Ferma restando la necessità che tale destinazione sia "utilizzata" dal soggetto che invoca l'esenzione, utilizzazione che può concretizzarsi anche nella esecuzione delle attività necessarie a rendere attuale l'esercizio dell'attività cui l'immobile è destinato"; (…) E' stato, altresì, chiarito che "... l'esenzione non spetta quando l'immobile perda il carattere di strumentalità all'esercizio delle attività considerate..." (cfr. Cass. n. 9948/2008) e che "il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette", così come, "pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene" (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 9100/2020). (…) 11.4. Resta così fermo l'ordine di idee secondo cui "il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità" (cfr. Cass. n. 20516/2016, richiamata da Cass. n. 3445/2021), giustificazione questa che, nella fattispecie in rassegna, era esigibile a fronte del significativo protrarsi della situazione dell'inutilizzo del bene per lo scopo cui era destinato, in termini sintomatici di una cessazione di tal nesso funzionale.

Cass. civ. Sez. V, ord. 27985 del 23.09.2022

Richiesta rettifica rendita – Diniego – Atto autonomamente impugnabile – "non vi è dunque ragione di escludere dall'ambito degli "atti relativi alle operazioni catastali" di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), il diniego opposto ad un'istanza di variazione/correzione, poichè con tale atto il contribuente non sollecita una richiesta di intervento in autotutela - che indubbiamente rappresenta una possibilità per l'amministrazione, ma non un obbligo, in ogni caso subordinata ad un riscontro positivo da parte della stessa non sindacabile nel merito - ma esercita il diritto, che l'ordinamento gli riconosce, ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà; (…) 1.6. va inoltre sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta; 1.7. la previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritto di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura della capacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato; 1.8. come dunque non vi sarebbe ragione di precludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'Agenzia delle Entrate la natura di atto non impugnabile, nè di imporre al contribuente la preventiva proposizione di altra procedura DOCFA”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 28070 del 27.09.2022

Mancata comunicazione intervenuta edificabilità area – Accertamento IMU – Legittimità- Sussiste - "va ribadito quanto da tempo chiarito da questa Corte e cioè che l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, che prevede detto obbligo di comunicazione. (Cass., 25 luglio 2019, n. 20124; Cass., 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., 2 luglio 2009, n. 15558)."

Cass. civ. Sez. V, ord. 28641 del 03.10.2022

DOCFA - Denuncia situazione di fatto pregressa – Retroattività – Non sussiste - "il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017); 2.11. a nulla rilevano in tal senso anche le risultanze descrittive del DOCFA di richiamo ad annualità precedenti rispetto al momento di presentazione, in quanto in tema di ICI la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (cfr. Cass. nn. 11844/2017, 13018/2012 cit.);"

Cass. civ. Sez. VI, ord. 29010 del 06.10.2022

Regolamento comunale accertamento con adesione – Limitazione alle solo materie concordabili – Legittimità -Presentazione accertamento per questioni di diritto – Inammissibilità - "La sospensione dei termini per proporre ricorso prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e ribadita dall'art. 35 del regolamento comunale, presuppone che la controversia rientri nell'ambito applicativo dell'istituto dell'accertamento con adesione. La CTR non ha negato l'effetto sospensivo automatico dell'istanza di accertamento con adesione, in sè. Ha negato l'effetto sospensivo come conseguenza dell'insussistenza del presupposto (ossia la inclusione della controversia dall'ambito di quelle definibili); (…) Si aggiunge che dette argomentazioni non intaccano l'affermazione su cui la sentenza impugnata fa perno: la controversia, essendo di puro diritto, non era inclusa nell'ambito delle controversie per cui, in base all'art. 31 del regolamento comunale, era prevista la possibilità di definizione e per cui, conseguentemente, poteva operare l'effetto sospensivo della presentazione della istanza di accertamento con adesione."

Cass. civ. Sez. V, sent. 29994 del 13.10.2022

Ente che si difende autonomamente – Spese di lite – Spettanza - "è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, all'amministrazione finanziarla assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies (in origine, comma 2-bis), (quale novellato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f, n. 2), la liquidazione delle spese che va effettuata secondo le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24675; Cass., Sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2020, n. 24532; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2022, n. 2254; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2022, n. 21955)."

Cass. civ. Sez. V, sent. 31344 del 24.10.2022

Depuratore – Accatastamento in categoria D - Legittimità – Proprietà società in house comunale - Irrilevanza - "è stato precisato che sussiste piena autonomia della società in house rispetto all'ente territoriale (che possieda la totalità del patrimonio sociale), del quale non può essere considerata semplice articolazione, ribadendosi che: - "la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. - Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (così, da ultimo, Cass. n. 5346 del 22/02/2019; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 7799 del 15/04/2005; Cass. S.U. n. 392 del 11/01/2011; Cass. S.U. n. 8454 del 26/08/1998; Cass. S.U. n. 4989 del 06/05/1995; Cass. n. 3196 del 07/02/2017; con specifico riferimento alla società in house, si veda Cass. S.U. n. 7759 del 27/03/2017; Cass. n. 7222 del 22/03/2018); - Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in house providing, in funzione dell'esistenza di un "controllo analogo" del Comune nei confronti della società. (…) l'impianto di depurazione inerente al servizio idrico integrato dovesse essere classificato nella categoria "D" sulla base del seguente principio di diritto: "In tema di classificazione catastale, poichè l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica" (cfr. Cass. 9427/2019).


NORMATIVA

Decreto legge 18 novembre 2022, n.176 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza

GU n.270 del 18-11-2022
Art. 12 Esenzioni in materia di imposte

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello  spettacolo,  si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU  di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78,  comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

 
 

 

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