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21 Dicembre 2024
NOTIZIE DA IFEL
Dl “Aiuti bis”: la nota ANCI sulle principali misure di interesse per Comuni e Città metropolitane
Ricognizione Assegnazioni ai Comuni 2022 – Aggiornamento: nota informativa
Riscossione - Pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento per l'iscrizione all'Albo dei “riscossori” e dei soggetti che effettuano attività di supporto
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 21115 del 04.07.2022
ICI – Divieto per il Comune di accertare sulla base di una rendita presunta - "Con la successiva L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, sono state abrogate le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, comma 4), e di accertare (art. 11, commi 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai "fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto", sulla base del valore "determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti." (art. 5, comma 4, cit.); - abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 nonchè la L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 336), oltrechè alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74). Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit. "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio ne caso di omessa presentazione", quanto meno con riferimento al criterio della rendita presunta. Pertanto, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta inequivocabilmente all'Agenzia delle Entrate - territorio, atteso che il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, è ancorato esclusivamente al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (D.Lgs. in disamina, art. 5, comma 3 e art. 11, comma 3).
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 21120 del 04.07.2022
Fabbricati rurali – Irrilevanza della mera presentazione della domanda di variazione della ruralità – Necessaria iscrizione annotazione catastale - ICI – Divieto per il Comune di accertare sulla base di una rendita presunta - "Se, difatti, non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nella categoria D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, come convertito dalla L. n. 106 del 2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti - dovendo all'uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (v. Cass. n. 24020 del 2015; Cass. n. 24366 del 2016; Cass. n. 26617 del 2017) - è altrettanto vero che la Regionale ha omesso di accertare l'intervenuta annotazione della variazione catastale. La Regionale non ha difatti disposto alcun accertamento al riguardo, essendosi limitata erroneamente ad affermare che la denuncia era stata presentata in epoca successiva al periodo di imposta oggetto di accertamento, trascurando che la denuncia, una volta annotata la nuova categoria, produceva effetto retroattivo nel quinquennio antecedente, atteso " che le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo" 14. Il ricorso va dunque accolto con esclusivo riferimento al settimo motivo, respinti i restanti.
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 21811 del 11.07.2022
Rendita attribuita ex comma 336 – Efficacia – Dal 1° gennaio dell’anno successivo al mancato accatastamento – Numero di anni accertabili – Nessuna deroga alla legge 296/2006 – "Il recupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata dal comma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune (cfr. Cass. Cass., n. 4349 del 2019, n. 19430 del 2019).(…) L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere di accertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta. Corollario di tale coordinamento normativo è che la disposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dal D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161”.
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 22300 del 15.07.2022
Cave – Accatastamento in categoria D/1 – "Nel caso in esame, con l'atto impugnato, l'amministrazione finanziaria ha provveduto, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336, al classamento del terreno su cui insiste la cava della contribuente, iscrivendolo al catasto fabbricati in categoria D/1 (opifici industriali).Con riferimento ai presupposti per l'inventariazione nel catasto urbano, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1239, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per "unità immobiliare". Ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1239, si considerano come "immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali", ivi compresi "gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo". Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1239, prevede che costituisce "unità immobiliare urbana" "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1 ("Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale") stabilisce al comma 1 che: "Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale"; e al comma 2 che: "Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare". A mente del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale". 2.5 Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato che l'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1404). Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti di accatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventi destinazione industriale o di produzione energetica (per le discariche pubbliche: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741; per le centrali elettriche: Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2621; Cass., Sez. 6-5, 20 febbraio 2015, n. 3500; per i parchi eolici: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4028; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2014, n. 24815; Cass., Sez. 6-5, 23 febbraio 2015, n. 3354; per le centrali telefoniche: Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24924; per le piattaforme petrolifere: Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2016, n. 3618), sicchè l'accatastabilità di tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta. Non vi sono, pertanto, ragioni per escluderla con riferimento alle cave, trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività. 2.6 Ciò premesso, l'area classificata come D/1, ancorchè concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali (Cass., Sez. 5, 28 novembre 2019, n. 31079; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1404).”
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 22452 del 18.07.2022
Denuncia TIA tardiva – Regolamento che dispone effetti solo per il futuro – Legittimità - Sussiste – "La Corte, anche in tema di tariffa di igiene ambientale, ha già avuto modo di rilevare la legittimità di disposizioni regolamentari con riferimento alla prevista efficacia (solo) per il futuro delle denunce di variazione comportanti il pagamento di una tariffa inferiore "sia se correlate a sopravvenienze sia se derivanti da errori contenuti nella precedente dichiarazione". In particolare si è osservato che la finalità di dette disposizioni "è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e dall'altro - di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva.", e si è rimarcato che "Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata"; così individuando una sostanziale continuità regolativa con la disciplina della TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5; a cui riguardo v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915), disciplina quella "espressiva di una finalità pratica comune all'imposizione ambientale in quanto tale connotata dall'esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l'effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti - ma anche perchè relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per natura e caratteri distintivi" (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602).”
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 22692 del 20.07.2022
Terreno preordinato esproprio – Avvenuta costruzione della strada – Soggettività passiva – Sussiste fino al decreto di esproprio – "Va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicchè egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorchè l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sè sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. (OMISSIS)72 del 04/08/2017)", cosicchè la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.”
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 22682 del 28.07.2022
Atto rettifica in autotutela – Non è nuovo atto – Non soggetto al rispetto di termini decadenziali - "Emerge dalla sentenza impugnata e da quanto dedotto in ricorso dalla contribuente che l'avviso notificato in rettifica del primo avviso di accertamento, che era tempestivo, riguarda la stessa pretesa impositiva già tempestivamente esercitata ma ne riduce l'importo, tenendo conto dei versamenti già eseguiti dalla società. L'esercizio dell'autotutela, pertanto, ha avuto riguardo al petitum degli avvisi di accertamento, potendosi qui applicare il principio che, qualora l'amministrazione si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, ma ha il potere dovere di ridurre la domanda rinunciando ad una parte di essa (Cass., 29 dicembre 2020, n. 29732; Cass., 21 giugno 2017, n. 15413). La modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., 27 aprile 2022, n. 13141; Cass., 8 giugno 2016, n. 11699). Ciò non toglie che correttamente, l'ente debba comunicare al contribuente che il nuovo avviso sostituisce il primo e cioè che la pretesa è unica ed è quella (modificata nel quantum) riportata nel secondo avviso.”
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Dipartimento delle finanze
Pubblicate le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre.
Decreto direttoriale 29 luglio 2022
Approvazione modello dichiarazione IMU/IMPI
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 Aprile 2022, n. 101
Definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria all’albo di cui all’art. 53, del decreto legislativo n. 446/1997
NORMATIVA
LEGGE 31 agosto 2022, n. 130
Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (22G00141) (GU Serie Generale n.204 del 01-09-2022)
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