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21 Dicembre 2024
NOTIZIE DA IFEL
Ricognizione Assegnazioni Comuni 2022 - Nota Informativa
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 19202 del 14.06.2022
TARI - Annullamento delibera – TARI dovuta sulla base delle ultime tariffe validamente approvate - "Deve però rilevarsi che la tariffa applicata dal Comune, la cui contestazione è implicita nei motivi di ricorso addotti dal contribuente, non può più ritenersi legittima dopo l'annullamento delle relative delibere. Se il regime tariffario viene annullato dal giudice amministrativo, il giudice tributario, preso atto dell'effetto vincolante della decisione, non può limitarsi al mero annullamento dell'avviso ma deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario, atteso che il contribuente non è liberato dall'obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 69, comma 1, ultimo periodo, la tariffa precedentemente vigente (Cass. n. 8870 del 14/04/2010 Cass. n. 2199 del 31/01/2011). Con la precisazione che l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poichè ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto (Cass. n. 28675 del 09/11/2018; Cass. n. 14039 del 23/05/2019)".
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 19111 del 14.06.2022
TARSU – Rifiuti speciali – Obbligo dichiarazione - Sussiste - "Deve ribadirsi, in riferimento all'operatività della esclusione dalla superficie imponibile, quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, ossia che "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato - oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 - un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021)".
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 18882 del 10.06.2022
IMU- Fallimento – Ricavato esecuzione immobiliare – Credito IMU è prededucibile - "In base alla lettura combinata della L. Fall., artt. 111, 111 bis e 111 ter, l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma della L. Fall., art. 111 ter, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca".
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 18637 del 09.06.2022
Rendita catastale impugnata – Rideterminazione giudiziale – Retroagisce alla data di presentazione del DOCFA rettificato - "Nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento (Cass., Sez. 1, n. 6322/1983, Rv. 431070 - 01). E' stato, così, affermato, proprio in tema di ICI che "qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato" (Cass. n. 11904/2008, Rv. 603491-01), E' stato, altresì chiarito che "la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella "messa in atti" sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale" (Cass. Sez. 5, n. 13069/2006, Rv. 590435 - 01). In senso del tutto conforme la S.C. ha ribadito che "in tema d'imposta comunale sugl'immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda" (Cass. Sez. 5, n. 4334/2015, Rv. 634679 - 01). Con riguardo alla decorrenza degli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale la S.C. ha precisato che esso "comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottisi, salvo il limite dell'impossibilità, perchè se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali "vigenti", contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite "legittimamente" vigenti" (Cass. Sez. 5, n. 11439/2010, Rv. 613460 - 01)".
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 18413 del 08.06.2022
Immobile adibito a residenza appartenenti Ente ecclesiastico - Esenzione – Spettanza – Prova a carico Ente ecclesiastico - "Questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare che detta esenzione, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit., ed avente altresì le 7 caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit., e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (Sez. 5, Sentenza n. 26654 del 18/12/2009).[…] Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata. E' stato infatti specificamente affermato "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione" (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015)."
Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 18410 del 08.06.2022
ICI- Opera scissione effetti notifica – "le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 40543 del 17/12/2021, hanno così statuito: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura ricettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Cass. civ. Sez. V, ord. n. 18554 del 08.06.2022
ICI- Abitazione posseduta da società semplice ed occupata dal socio – Esenzione abitazione principale – Non compete – "A nulla vale, pertanto, il rilievo di parte ricorrente che sostiene di essere una società a mero scopo di godimento invocando l'applicazione della disciplina sulla comunione richiamata dall'art. 2248 c.c. La società, sia pure semplice, comunque costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono. Nel caso in esame la società ricorrente risulta proprietaria, come accertato dalla CTR, di una tettoia e di un'abitazione. Gli immobili, infatti, sono alla stessa intestati e dall'atto costitutivo emerge che l'acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 1 dell'atto di costituzione pag. 11 controricorso). In un caso del tutto sovrapponibile al presente, si è già affermato che: "Questa Corte, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, ritiene che non sussistono i presupposti per usufruire dell'esenzione, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle norme agevolative, quale deroga al regime ordinario di imposizione tributaria. Assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, le cui caratteristiche sono state sopra individuate sinteticamente, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene alla società semplice. I soci risultano titolari solo di una quota ideale, e, come evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare"(Cass. n. 23682/19)".
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 17350 del 31.05.2022
Terreni in comproprietà – Coltivazione da parte di un comproprietario – Esenzione per tutti i comproprietari – Regime applicabile fino al 2019 – Nuova IMU, esenzione in ragione quota di possesso - "Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, comma 1, (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l'attività agricola (in termini: Cass., Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15566; Cass., Sez. 5, 5 luglio 2011, n. 14824; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2017, n. 13261; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2017, n. 16796; Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2018, n. 17337; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2020, n. 14043; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15314; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17001). 2.2 Peraltro, tale orientamento non è suscettibile di rivisitazione secondo quanto dedotto nella memoria del ricorrente, in conseguenza dell'entrata in vigore (con decorrenza dall'1 gennaio 2020) della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 743, il quale, in relazione all'IMU, ha disposto che: "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni". Quindi, alla stregua di tale disposizione, l'esenzione connessa alla conduzione dei terreni da parte di un comproprietario con la qualifica di coltivatore diretto non ò sarebbe suscettibile di estensione agli altri comproprietari sprovvisti di tale qualità. Invero, riguardando l'avviso di accertamento le annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 dell'ICI, il collegio ritiene di poter confermare l'orientamento di questa Corte, secondo cui la fattispecie deve essere regolamentata dalla legislazione vigente ratione temporis e non già dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 743, (peraltro, come si è detto, relativo all'IMU), che non è suscettibile di applicazione retroattiva (in tal senso: Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2021, nn. 11144 e 11145).
Cass. civ. Sez. V, sent. n. 16646 del 23.05.2022
TARI - Esercizio culto – Esenzione per tutte le professioni – Spettanza - "a) E' facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purchè la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70; pertanto, possono essere esentati da Tari e Tarsu soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. b) Le norme regolamentari di cui sopra devono essere interpretate in termini coerenti ed armonici non solo con la norma primaria ma anche con la Costituzione. Pertanto non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all'art. 8 Cost., comma 3; nell'accertare se una determinata comunità sociale può qualificarsi come confessione religiosa il giudice può avvalersi di alcuni indici presuntivi quali, esemplificativamente, la sussistenza di un riconoscimento ai sensi della L. n. 1159 del 1929, art. 2, ovvero la circostanza che sia in fase di perfezionamento l'intesa di cui all'art. 8 Cost., oppure operare detto accertamento tramite l'esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri".
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Dipartimento delle finanze - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno
Disponibile la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
NORMATIVA
Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali - GU n.143 del 21-6-2022
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