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21 Dicembre 2024

NOTIZIE DA IFEL

Esenzione CUP circhi

Riapertura termini fino al 3 dicembre p.v. per l’invio delle certificazioni per il contributo esenzione CUP 2021 per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante

Ristori Tosap, soggiorno, Imu sisma

Via libera al riparto di 190 milioni per ristori Tosap, tassa soggiorno e contributo Imu sisma 2016

Legge di bilancio

Nota sintetica ANCI sul disegno di legge di bilancio 2022

Le proposte di emendamenti ANCI alla legge di bilancio 2022 (PDF)


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 19835 del 08.07.2021

Tassa rifiuti – Superficie esente – Onere dichiarazione ed onere dimostrazione produzione rifiuti speciali – Spettanza – "La critica non è fondata alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile)" (Cass. n. 10634 del 2019). Nel caso di specie, fin dal primo grado, come risulta specificamente da quanto riportata a pag. 20 del ricorso, la società contribuente non ha provato nelle forme rigorose imposte dal regolamento la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento diretto di quest'ultimi a mezzo di società specializzate mediante apposite convenzioni non adeguatamente documentate".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 19811 del 12.07.2021

Valore area fabbricabile – Criterio costo di trasformazione – Legittimità - "il D.Lgs. n. 504, cit., art. 5, comma 5, con riferimento alla determinazione della base imponibile dell'imposta da applicare sulle aree edificabili, dispone che "il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"; - la Corte ha già avuto modo di rilevare che, a detti fini, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, parametri che, pertanto, devono considerarsi tassativi (v., ex plurimis, Cass., 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385); 3.3 - la Corte ha, altresì, statuito che a detta disposizione, - che rinvia "ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).", può senz'altro ricondursi il metodo analitico-ricostruttivo denominato del valore di trasformazione, metodo, questo, incentrato sulla "determinazione del valore dell'area fabbricabile sulla base della differenza tra il ricavato (valore dell'edificato), "come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l'area presa in considerazione", ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione)." (così Cass., 20 ottobre 2017, n. 24872; v. altresì, in motivazione, Cass., 9 marzo 2018, n. 5763; Cass., 2 marzo 2018, n. 4953)

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 20411 del 16.07.2021

Consorzio Bonifica – Concessione ex lege – Consegue soggettività passiva – Fabbricato categoria E – Accatastabilità- Rileva solo per fabbricati non accatastati - "secondo, difatti, il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di "esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica" (citato R.D., art. 54); derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l'emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio, ed il possesso dei beni è qualificato da detto titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass., 24 luglio 2014, n. 16867 e Cass., 10 settembre 2014, n. 19053 cui adde Cass., 13 febbraio 2019, n. 4186; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4186; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass., 29 ottobre 2014, n. 22904); 3.2 - si è, altresì, precisato che non è applicabile ai consorzi di bonifica l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica, e considerato che detta disposizione è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833);... 4.1 - in disparte la sua infondatezza nel merito, - essendosi precisato che, in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b), nella parte in cui prevede che "sono esenti dal imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9" deve essere inteso, - secondo i criteri dell'interpretazione letterale, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento e con lo stesso decreto, art. 5, comma 3, - nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti al catasto per i quali nel medesimo periodo sussistono i presupposti per l'iscrizione nelle categorie indicate, con esclusione, pertanto, degli immobili che, così come nella fattispecie, risultino già iscritti in categorie diverse da quelle sopra indicate, ad iniziativa del contribuente, atteso che quest'ultimo non può, per beneficiare della suddetta esenzione, invocare a suo favore l'errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione (Cass., 30 settembre 2019, n. 24279), - viene, difatti, in considerazione un motivo di ricorso su di una questione che non ha formato oggetto di esame da parte del giudice del gravame".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 21351 del 26.07.2021

ICI/IMU – Area a verde pubblico attrezzato – Assoggettamento - Sussiste - "Questa Corte, in linea con la pronuncia rescindente in questa sede adottata, ha più volte affermato, in generale, che l'inclusione di un'area in una zona destinata dal PRG a servizi pubblici o a servizi di interesse pubblico incide sulla determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 atteso che i vincoli di destinazione vanno distinti dai vincoli d'inedificabilità assoluta e non fanno venire meno l'originaria natura edificabile (così, Cass. Sez. 6-5, n. 17764 del 06/07/2018)".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 22755 del 12.08.2021

Tassa rifiuti – Posti auto – Assoggettamento - Sussiste - "questa Corte ha chiarito, in tema di TARSU, che mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell'abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla TARI e mente della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641), nell'ipotesi di garage siti all'interno dei locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile. … Perciò, secondo questa Corte "non è priva di logica giuridica l'affermazione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu perché anche i garage producono rifiuti apprezzabili " (Cass. n. 4961 del 2018 conf. Cass. n. 22124 del 2017). Gli enunciati principi espressi da questa Corte in tema di TARSU sono certamente applicabili alla fattispecie in esame che riguarda l'imposizione ai fini TIA".

Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 24803 del 15.09.2021

Istanza di annullamento – Sospensione termini impugnazione – Non sussiste – Irrilevanza rifiuto tacito - "Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già chiarito che è impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria. Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (Cass. S.U. 9669/09; Cass. n. 3442/15; n. Cass. 25524/14; Cass. 1457/10). E' di tutta evidenza quindi che la ricorrente non può addurre a sostegno delle proprie censure in questa sede un presunto illecito rifiuto di autotutela che la stessa non ha autonomamente impugnato nei tempi e nelle sedi opportune, introducendo surrettiziamente nella presente controversia una domanda di accertamento della illegittimità di un atto o comunque di un comportamento dell'amministrazione non impugnato nei tempi e nei modi dovuti. Si aggiunge comunque per completezza che questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in riferimento ad un atto di diniego di rimborso, ma il principio è valido nei confronti di qualunque atto tributario, che il termine per proporre ricorso giurisdizionale, fissato a pena di decadenza dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela all'Amministrazione finanziaria, attesa l'autonomia del procedimento concluso con l'emissione dell'atto tributario, da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela, e, quindi, l'esclusione di qualsiasi interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.(Cass. 15220/12)".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 24866 del 15.09.2021

Tari – 80% superficie catastale – Utilizzabilità – Condizioni - "Com'è noto, la L. n. 147 del 2013, art. 1 (legge di stabilità 2014), ai commi 641 e seguenti ha disciplinato la TARI (dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani), stabilendo, al comma 645 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2014, conv. con modif. in L. n. 68 del 2014), che "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647". Nel comma 647, appena menzionato, è previsto che "... Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6"….. Inoltre, le stesse norme hanno previsto che la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI nella misura pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, deve cominciare ad operare a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. La contribuente ha dedotto che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, tale provvedimento non era ancora stato adottato. Il comune ha affermato che l'Agenzia delle entrate aveva emesso, in data 20/03/2013 - e, dunque, successivamente agli anni di imposta in esame - un provvedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni a suo tempo previste per la determinazione della TARES. … Non può pertanto ritenersi ancora applicabile alle imposte oggetto di giudizio il criterio di determinazione della superficie imponibile basato sul D.P.R. n. 138 del 1998".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 25621 del 22.09.2021

IMU- Società ed associazioni sportive – Previsioni statutarie – Rilevanza ai fini esenzione - Sussiste - "Quanto al profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica dell'ente, va in effetti rilevato come le società sportive dilettantistiche (SSD) siano state equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l'esenzione Ici D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. i). Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: "(...) H) Le attività sportive. L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90". Per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva la L. n. 289 del 2002, art. 90 , comma 17" stabilisce che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro". Al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni); così quanto, tra il resto, a: "(...) d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni". Va poi aggiunto come l'equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia dalla legge previsto anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che il D.L. n. 136 del 2004, art. 7 conv. in L. n. 186 del 2004, stabilisce "Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 90, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, art. 5, comma 1. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi". Dunque, le esenzioni si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c., comma 2, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532 c.c., u.c., e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Omissis". Sul punto, si rileva che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative e, dunque, anche delle associazioni sportive dilettantistiche, dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al Coni, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., Sez. 6-5, n. 10393 del 30 aprile 2018; Cass., Sez. 5, n. 4872 dell'11 marzo 2015; n. 4051/2019; n. 9614/2019, in motiv.)".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 26226 del 28.09.2021

Tosap - Dicatio ad patriam – Uso Pubblico – Condizioni - "Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 11 marzo 2016, n. 4851), la cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali dettò comportamento Venga tenuto, dalla sua spontaneità' e dallo spirito che lo anima".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 26355 del 29.09.2021

Diritto di superficie costruzione piscina comunale – Concessionario area demaniale – Assoggettabilità – Sussiste - "Questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione, tra le stesse parti, con riferimento ad altre annualità dell'ICI (Cass. 10006/2019) rilevando che la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all'imposta, così superandola precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un'area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale".

Cass. civ. Sez. V, ord. n. 26376 del 29.09.2021

Intestazione catastale – Presunzione – Superabile con mezzi prova dal contribuente - "In proposito, va ricordato che, in tema di I.C.I., l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)".

 
 

 

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