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21 Dicembre 2024

NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA

Seminari di maggio e giugno

Preavvisiamo che nei mesi di maggio e giugno sono programmati 6 incontri seminariali in materia di tributi comunali, riscossione coattiva e procedure concorsuali.
Date, luogo e programmi saranno comunicati quanto prima


NOTIZIE DA IFEL

Imponibilità immobili Agenzia del demanio

Nota IFEL sulla sentenza Corte di Cassazione n.3275/2019

La nuova definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6 dl 119/2018)

Nota di lettura, schema di regolamento e di delibera


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, sent. 7785 del 20-03-2019

Cabine fototessere – Soggette ad imposta di pubblicità – Differenza tra sede legale e sede effettiva - “Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/o le postazione automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale nè a quello di sede effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (…) Esclusa l'applicabilità dell'esenzione, la sentenza impugnata ha quindi correttamente confermato il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla DEDEM AUTOMATICA, ritenendo, con accertamento in fatto non censurato nè censurabile in questa sede, che i mezzi esposti sulle cabine, riproducenti le modalità di utilizzazione ed i servizi resi, costituissero mezzi pubblicitari, in quanto "obiettivamente idonei a far conoscere indiscriminatamente ad una massa di possibili acquirenti ed utenti l'attività ed il prodotto".

Cass. civ. Sez. VI, sent. 7746 del 20-03-2019

Consorzio Bonifica- Assoggettamento – Variazione immobili in categoria E con Docfa – Retroattività – Non sussiste – “Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR dichiarato il Consorzio contribuente esente dal tributo ai sensi del D.Lgs. n. 5542 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), in quanto gli immobili era stati tutti classati in categoria E/9 nel 2011 e nel 2012 e ritenendo fosse irrilevante la circostanza che l'avviso di accertamento si riferisse all'annualità 2007 (quando i fabbricati erano classati in categoria A e D) in quanto "se antecedentemente le categorie catastali erano differenti, non poteva che trattarsi di errore tecnico che non incide sulla sostanza obiettiva della debenza del tributo"; il motivo è fondato, poichè, secondo il consolidato orientamento della Corte (cfr. Cass. 5 maggio 2010, n. 10815; 26 marzo 2010, n. 7330; 30 dicembre 2009, n. 27206; 29 settembre 2005, n. 19066) in tema di I.C.I., le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (cfr. Cass. 7 settembre 2004, n. 18023); diverso è invece il caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento, o nella valutazione, delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita e quindi dal riesame da parte del medesimo Ufficio, ora per allora, di dette caratteristiche, con conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita a decorrere sin dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 7800 del 20-03-2019

Possesso ai fini ICI – Occupazione abusiva terzi – Irrilevanza – “Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nel cit. decreto, art. 3, in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Ai fini della debenza dell'ICI rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi dell'art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. (…) La sentenza ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto ha ritenuto sufficiente ad individuare il soggetto passivo dell'imposta la titolarità del diritto di proprietà ed irrilevante che fosse in atto un contenzioso che aveva ad oggetto non la titolarità del diritto reale bensì un'occupazione abusiva del terreno da parte di terzi che su di esso rivendicavano un diritto di pascolo”.

Cass. civ. Sez. V, sent. 7810 del 20-03-2019

Area destinata a cava – Soggetta ICI come area fabbricabile – Obbligo ripristino ad uso agricolo al termine della concessione - Irrilevanza – “Occorre premettere, infatti, che il concetto di edificabilità non si identifica e si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma comprende tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione, a nulla rilevando il dato per cui l'attività di cava è assoggettata ad autorizzazione regionale e non al controllo edilizio del comune. Ciò premesso, i terreni in questione risultano inseriti e classificati nel PRG del Comune come aree D/3 che dall'art. 10 della normativa di attuazione sono inserite tra le aree destinate agli impianti industriali e assimilati nonchè alle attrezzature di servizio inerenti. Per tali aree è prevista l'edificabilità in funzione degli impianti industriali, degli uffici e dei servizi. Tanto basta per escludere la natura agricola dei terreni in questione. La classificazione delle aree in zona D, sottozona D/3 con destinazione industriale estrattiva e con possibilità edificativa sia pure limitata è attestata anche dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti. A nulla rileva, infine, allo stato la circostanza secondo cui, una volta terminata la attività estrattiva le aree D/3 avranno, secondo le norme tecniche di attuazione del PRG, classificazione come E/2 ossia zona agricola da considerare, quindi, non fabbricabile. Tale circostanza - evidenziante il carattere provvisorio delle costruzioni realizzate - non incide sul presupposto impositivo in quanto il prelievo tributario è correlato con l'effettiva esistenza del fabbricato”.

Cass. civ. Sez. V, ord. 7397 del 15-03-2019

ICI – Amministrazione straordinaria grandi imprese – ICI – Disciplina fallimento – applicazione analogica – Non ammessa - “L' Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale, al contempo giudiziaria ed amministrativa, che tende a conciliare le pretese dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale. Disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. nella L. 3 aprile 1979, n. 95, essa è diretta, a differenza del fallimento, alla conservazione del complesso aziendale attraverso la continuazione dell'attività affidata ad un commissario straordinario nominato dall'autorità amministrativa e supportata da aiuti statali di varie tipologie. (…) Venendo all'esame delle denunciate censure, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, dispone che: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato antro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione". Dalla piana lettura della norma si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell'amministrazione straordinaria. La disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica”.

Cass. civ. Sez. V, ord. 7398 del 15-03-2019

Ente ecclesiastico che dà in locazione ad Onlus - Assoggettabilità ICI - Sussiste – “Le Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza e dopo aver ribadito che le disposizioni in materia di esenzione sono di stretta interpretazione, hanno fissato - per vero da tempo - il principio di diritto che la esenzione dalla imposta comunale sugli immobili esige la condizione della "utilizzazione diretta" dell'immobile per lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, da parte dello stesso possessore contribuente (sentenza n. 28160 del 26/11/2008, Rv. 605542-01, esattamente in termini proprio riguardo alla esenzione di cui al a citato art. 7, comma 1, lettera i). Tale principio, peraltro successivamente ribadito (Sez. 5, sentenza n. 14803 del 18/06/2010, Rv. 613598 - 01; Sez. 5, sentenza n. 7385 del 11/05/2012, Rv. 622901 - m; Sez. 5, sentenza n. 12495 del 04/06/2014, Rv. 631092 - 01; Sez. 5, sentenza n. 15025 del 17/07/2015, Rv. 636057 - 01; Sez. 5, sentenza n. 8870 del 04/05/2016, Rv. 639648 - 01; Sez. 5, sentenza n. 10483 del 20/05/2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 6 5, ordinanza n. 13542 del 01/07/2016, Rv. 640346 - 01; Sez. 5, sentenza n. 14912 del 20/07/2016, Rv. 640827 - 01; Sez. 5, sentenza n. 27086 del 28/12/2016, Rv. 642375 - 01), deve, dunque, trovare applicazione anche nel caso di specie, in quanto ogni esenzione in funzione della destinazione dell'immobile a una determinata attività, siccome ha necessariamente riguardo al soggetto passivo del tributo, presuppone il collegamento immediato e diretto tra costui, fruitore del beneficio, e la utilizzazione dell'immobile per la attività che costituisce la causale della esenzione. Nella specie, pertanto, la esenzione invocata non spetta alla Associazione ricorrente: la contribuente, infatti, non svolgeva pacificamente attività assistenziali nell'immobile litigioso per averlo ceduto in locazione ad altra organizzazione”.

Cass. civ. Sez. V, ord. 7414 del 15-03-2019

Aliquote agevolate ICI - Legittima la previsione di presentazione di una comunicazione a pena di decadenza - “In primo luogo si rileva che - contrariamente a quanto ritiene la CTR- il "diritto agevolativo" non è attribuito direttamente dalla legge. La L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4 prevede che il Comuni possano stabilire aliquote ICI inferiori al minimo legale per chi concede gli immobili in locazione a canone agevolato, ma non istituisce un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatori. La scelta se stabilire o meno le aliquote inferiori al minimo legale spetta ai Comuni, che devono operarla nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In definitiva è un beneficio che il Comune può deliberare come può non deliberare, ed in tale ultimo caso il proprietario locatore pagherebbe secondo le aliquote ordinarie. Rimessa al Comune la scelta sull'an del beneficio, non può essergli negato il potere di regolare il quomodo e la facoltà di stabilire i limiti temporali per la fruizione del beneficio stesso. Inoltre, come correttamente osserva il Comune, con il regolamento comunale in questione, che la CTR ha disapplicato, non si sono violati i limiti posti dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, sulla potestà regolamentare dei comuni, atteso che nello stabilire un termine per fruire di un beneficio, la cui istituzione è rimessa per legge a scelta dell'ente, non si individuano e definiscono fattispecie imponibili (al contrario, si individua quelle soggette ad un parziale sgravio da una imposta stabilita ex lege) nè i soggetti passivi (scelti dal legislatore), nè le aliquote massime (al contrario si fissano le minime). Infine, correttamente è stato invocato dal ricorrente il principio è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinato un diverso ammontare della imposta (Cass. 12989/2007), cui si può derogare quando viene in applicazione il principio di leale collaborazione tra ente impositore e contribuente, e quindi ad esempio quando si tratti di comunicare fatti già conosciuti dall'ente impositore (Cass. 12304/2017); ed è razionale nonchè conforme al principio di leale collaborazione (che vale anche per il contribuente) prevedere che la comunicazione dei presupposti per godere di una riduzione dell'imposta debba essere fatta prima e non dopo il termine fissato per il pagamento”.

Cass. civ. Sez. V, ord. 6842del 08-03-2019

Servizio Idrico - Concessione società in house – Assoggettamento ICI - Sussiste - “Ogni dubbio in merito alla natura di detti enti è stato, poi, dissipato dal principio successivamente stabilito dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 1, comma 3, (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), a tenore del quale, "per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile", (con conseguente applicazione della fallibilità delle società in house, ex art. 14). Norme che confermano la riconduzione delle società a partecipazione pubblica all'ordinario regime civilistico ma, soprattutto, eliminano ogni dubbio circa il fatto che le società in house siano regolate dalla medesima disciplina che regola, in generale, le società partecipate, come confermato dalla pronuncia delle S.U. n. 22406/2018 secondo cui "del tutto naturale che quella scelta (del legislatore), ove non vi siano specifiche disposizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato" (v. anche Cass. n. 26283 del 2016 e Cass. n. 3196/2017). Nella specie, la gestione degli immobili da parte della società in house, in regime di concessione a titolo gratuito, ove il permanere della proprietà degli immobili in capo ai comuni associati costituisce il presupposto della concessione stessa ed ove la gratuità dell'uso non muta la natura di essa, non consente di ritenere sussistenti i presupposti dell'esimente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4, trattandosi comunque di un rapporto tra soggetti distinti: il Comune da una parte e la Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. dall'altra. (…) Nè risulta applicabile l'esimente di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, per la quale occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione prevista dalla disposizione citata per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1), e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass. n. 8496/2010; n. 10483 del 2016). Del resto, detta esenzione riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Non potendosi identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società; ne consegue che detti soggetti non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass. n. 24593 del 03/12/2010; Cass. n. 25300 del 25/10/2017; Cass. N. 23833/2017; nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione in esame per un immobile, appartenente ad una società nella quale era confluita l'azienda di servizi municipalizzata, adibito alla produzione di energia elettrica). Rileva, anche in questo caso, infine, il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui - in materia di ICI - l'esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario; ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn. 16797/2017; 14912/16; 12495/14; 7385/12 ed altre)”.

 
 

 

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