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21 Dicembre 2024
NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA
FAQ Tariffa Puntuale e quesiti
Disponibili le FAQ sulla tariffazione puntuale (domande e risposte) a cura di ANCI Emilia Romagna. Per quesiti e richieste di informazione/supporto scrivere a:
tariffapuntuale@anci.emilia-romagna.it
Consigliamo di consultare le FAQ prima di inoltrare il quesito. Il servizio è riservato ai Comuni aderenti ad ANCI Emilia-Romagna.
Prototipo di regolamento TARI corrispettiva
Continuano gli incontri tecnici del gruppo di lavoro (ANCI Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, ATERSIR) sulla predisposizione di un prototipo di regolamento per l’applicazione della TARI avente natura corrispettiva.
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 16654 del 25-06-2018
Processo tributario – Produzione atti nel procedimento di appello – Sempre ammissibile - "Va pertanto dato seguito al principio consolidato secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 22/11/2017); né rileva la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass., 11 novembre 2011, n. 23616, n. 5429 del 07/03/2018)".
Cass. civ. Sez. III, Sent. 16332 del 21-06-2018
TIA 2 – Soggetta ad Iva - "Tale costruzione legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di "corrispettivo" del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1. Né rileva in contrario la circostanza che il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte".(…) La natura "privatistica" della TIA2, e dunque la sua portata innovativa ed ontologicamente diversa rispetto alla precedente TIA1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata poi definitivamente confermata dall'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto che "le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria I. ordinaria". A fronte del chiaro disposto di tale norma, è evidente che, a seguito della sua emanazione, non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della TIA2 e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA".
Cass. civ. Sez. V, Sent. 15832 del 15-06-2018
Tarsu – Rifiuti da imballaggi terziari – detassazione – limitata parte di superfice ove si producono tali rifiuti - Assenza dichiarazione – Imponibilità intera superficie - "Va ancora precisato che dall'esame del Titolo II del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, mentre per gli imballaggi secondari è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori (art. 43). Ne consegue che: "I rifiuti da imballaggi terziari nonché quelli da imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39, sicchè i regolamenti che una tale assimilazione avessero previsto andrebbero perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano, anche, di norma, rifiuti ordinari, l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali " (Cass. n. 5377 del 2012; Cass. n. 4793 del 2016). f) Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "Incombe alla impresa contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 4766 del 2004; Cass. n. 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006; Cass. n. 17599 del 2009; Cass. n. 775 del 2011)." (Cass. n. 5377 del 2012)".
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 15348 del 12-06-2018
TIA 1 – IVA non dovuta – Rivalsa - "La corte di appello ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la teorica possibilità di una detrazione dell'IVA da parte del soggetto che aveva agito in ripetizione, osservando che la detrazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, <>, mentre nella specie è ormai incontroverso tra le parti che l’IVA sulla TIA non dovesse essere affatto versata, trattandosi di una prestazione di natura tributaria (cfr., sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5078 del 15/03/2016, Rv. 639013 - 01). Sotto questo profilo, in diritto, la sentenza non risulta neanche censurata, e comunque essa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 15/05/2015, Rv. 635533 - 01: <>; cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 17299 del 30/07/2014, Rv. 632361 - 01; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25531 del 02/12/2014, Rv. 633801 - 01)".
Cass. civ. Sez. VI, Ord. 14791 del 07-06-2018
ICI- Separazione di fatto – Irrilevanza - "la CTR ha accertato - così come confermato dalla contribuente in controricorso - che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale non solo propria ma anche del proprio nucleo familiare, a nulla rilevando, ai fini fiscali, la situazione di separazione di fatto, che è una situazione transeunte, suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento dagli stessi coniugi, mentre, le agevolazioni fiscali, sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono per essere riconosciute di presupposti certi. È, inoltre, la stessa contribuente che ha evidenziato come lei stessa e il coniuge avessero residenza anagrafica e dimora abituale in luoghi diversi (vedi p. 3 del ricorso e pp. 3 e 4 della memoria)".
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 14793 del 07-06-2018
Dimora abituale – Consumi energia elettrica ridotti – Sufficienti al disconoscimento abitazione principale - "È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito." (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17). Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i criteri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., i giudici d'appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale".
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 13949 del 31-05-2018
Cartella di pagamento – Condanna Agenzia anche se l’annullamento dipende dalla notifica dell’atto dell’ente creditore - "il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione; questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva (…) la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore (ai sensi dell'art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando l'opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore".
Cass. civ. Sez. VI, Ord. n. 13855 del 31-05-2018
Ricorso introduttivo notificato con Poste private – Inammissibilità - "Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali". (…) La I. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. Igs. n. 285/1992. (…) Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (Cass. ord. n. 23887/17, v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16, in particolare, v. §2.8 lett. a)".
Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 13574 del 30-05-2018
COSAP – Regolamento comunale – Occupazione abusiva – Illegittimità regolamento che stabilisce la durata – "In sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge; ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell'occupazione, prevista dall'art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento".
Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 12783 del 23-05-2018
Imposta pubblicità – Rileva la disponibilità del mezzo pubblicitario e non l’effettiva effettuazione della pubblicità – "si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. sent. n. 6446 del 2004; Cass. 109/2005; 23007 del 2009; n. 5039 del 2015; n. 5973 del 2016). In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi) - anche a mezzo concessione - destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007).
Cass. civ. Sez. V, Ord. n. 12745 del 23-05-2018
Centro commerciale integrato - Tarsu - Gestore aree comuni responsabile in solido anche delle aree ad uso esclusivo – "In base all'art.63, 3" co. d.lgs. 507/93: "Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo". Questa disposizione è stata interpretata dalla corte di legittimità (sent.1848/10) nel senso che: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo". Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tarsu.
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Si rende noto che dal 10 luglio 2018 saranno disponibili le nuove versioni dei moduli di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU/TASI, che faranno riferimento, rispettivamente, alla versione 1/2018 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI ENC e alla versione 4 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI EC/PF. Fino a tale data saranno disponibili esclusivamente i moduli di controllo che fanno riferimento alle precedenti versioni delle specifiche tecniche.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) – Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15 - Aumenti tariffari successivamente abrogati a partire dal 26 giugno 2012 – Impossibilità per i comuni di introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni dall’anno 2013.
NORMATIVA
Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2018 e conguagli per l'anno 2017.
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