|
30 Ottobre 2024
DA ANCI EMILIA ROMAGNA
Auguri di Serene Festività!
NOTIZIE DA IFEL
DL ‘Fiscale’
La nota di lettura ANCI-IFEL del decreto legge 148
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-12-2017, n. 30170
ICI – Riscossione in pendenza di giudizio – Non applicabilità art. 68 del D.lgs. n. 546/1992 - “Secondo l'indirizzo consolidato dalla Corte di cassazione, infatti, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non trova applicazione l'istituto della riscossione frazionata previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., Sez. V, n. 15473/2010; Cass., Sez. V, n. 2199/2012). In tema di imposta comunale sugli immobili, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 504 del 1992 secondo cui, nel caso di mancato versamento delle somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2017, n. 29192
ICI – Costruzione fabbricato in zona agricola – Assoggettamento area fabbricabile durante i lavori di costruzione - “è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici, per cui nel caso di terreno agricolo, che per l'art. 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è quello "adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 codice civile", trova applicazione quanto previsto dall' art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, di tal che l'area "è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato."
Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2017, n. 29195
Espropriazione – Soggettività passiva viene meno solo con il decreto di espropriazione - “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di espropriazioni, "l'occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca ranimus rem sibi habendi", onde lo stesso è un mero detentore" (Cass. n. 21433/2007, n. 4753/2010); che, pertanto, ciascuna delle titolari del diritto di proprietà delle aree per cui è causa, è da considerare soggetto passivo dell'ICI, ed è singolarmente obbligata a presentare la relativa dichiarazione, trattandosi di immobili detenuti e non posseduti da terzi”.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2017, n. 29200
Notifica presso la sede secondaria della società – Notifica nulla sanabile - “assumendo che la notifica effettuata presso una sede secondaria della società anziché presso la sede legale non sia sanabile per raggiungimento dello scopo, il giudice d'appello ne ha qualificato il vizio in termini di inesistenza, mentre la notifica eseguita presso la sede secondaria della società è affetta tutt'al più da nullità sanabile, non potendosi ritenere effettuata in luogo o a persona del tutto estranei alla destinataria (Cass. 19 maggio 2006, n. 11836, Rv. 589369); inoltre, il giudice d'appello non ha valutato che il consegnatario il quale si trovi presso una sede della società (nella specie, tal Lorenzo Serena) si presume addetto alla ricezione degli atti per la società stessa, fino a prova contraria (Cass. 5 settembre 2012, n. 14865, Rv. 623679)”.
Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-12-2017, n. 28856
Rendita catastale – Utilizzabilità fiscale solo successivamente alla sua notifica - “Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 14402 del 09/06/2017; Sez. 6 Ord. 22681/2017 e 22789/2017) in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall'i gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. A tali principi risulta conforme la decisione impugnata laddove ha accolto il ricorso della contribuente sul rilievo della mancata preventiva notifica della rendita”.
Cass. Sezioni Unite, Sent., 20-11-2017, n. 27437
TIA – Rimborso IVA – Cognizione giudice ordinario - “Va difatti ribadito l'orientamento già fissato da queste sezioni unite (con ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2064) in base al quale, in tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa. Il soggetto passivo dell'imposta è difatti esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; sicché la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine alla debenza ed all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. (…) La complessa censura è stata già risolta da queste sezioni unite che, in relazione a vicenda in tutto analoga, hanno stabilito (con sentenza 15 marzo 2016, n. 5078) che la TIA non sconta l'IVA a causa degli elementi autoritativi che la caratterizzano, elementi costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA”.
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Agenzia delle entrate
Risoluzione n. 149/E del 12.12.17 "Operazioni ipotecarie connesse all’attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali – Iscrizioni ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Trattamento tributario"
NORMATIVA
LEGGE 4 dicembre 2017 n.172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 13/12/2017
Modifica del saggio di interesse legale (G.U. 15/12/2017 n.292)
|
|