|
30 Dicembre 2024
NOTIZIE DA ANCI EMILIA ROMAGNA
TARI puntuale: nota ANCI-ER e convegno 20 novembre
Il 20 novembre a Bologna (ore 14.30 c/o Sala Poggioli della Regione Emilia Romagna) si tiene un convegno per illustrare il protocollo d'intesa tra ANCI ER, Regione e ATERSIR, il regolamento tipo per l’applicazione della Tariffa puntuale e alcune esperienze di enti locali attive in Regione. Programma (PDF)
Per approfondire: Nota di ANCI ER sulla TARI puntuale - 31 ottobre 2017
NOTIZIE DA IFEL
Nota ANCI su TARI e pertinenze
14/11/17 - Chiarimenti dell'ANCI sulla modalità di applicazione della TARI per le pertinenze delle abitazioni
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-11-2017, n. 27025
Costruzioni parcheggi sotterranei su area cortiliva – Durante i lavori occorre considerare l’area fabbricabile - "La costruzione dell'autorimessa interrata integra intervento edilizio ai sensi dell'art.3 d.P.R. 380/01 (già art.31 1.457/78) … La circostanza che l'autorimessa sia stata costruita nel sottosuolo di un'area già avente natura pertinenziale dello stabile non esclude che questa stessa area debba essere considerata fabbricabile in relazione agli interventi edilizi di cui è stata fatta oggetto; sia quanto a demolizione dei manufatti esistenti, sia quanto ad edificazione della nuova costruzione".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-11-2017, n. 27077
Le agevolazioni previste per gli immobili storici spettano solo in presenza di vincolo diretto - "La commissione tributaria regionale ha correttamente affermato che tale beneficio presuppone l'esistenza di un vincolo di natura storico-artistica che incida 'direttamente' sull'immobile del privato proprietario; con conseguente irrilevanza (vista anche la tassatività e stretta interpretazione delle ipotesi agevolative in materia tributaria) di quei vincoli che gravino non direttamente su tale immobile, ma su altri beni - pubblici o privati - che si trovino a quest'ultimo vicini nell'ambito di un medesimo contesto di interesse (vincolo indiretto)".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-11-2017, n. 26637
Magazzini – Tarsu – Assoggettabilità – Previsione regolamentare - Vincolante - "In proposito va premesso che la Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta è dovuta, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. (…) Al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 2814 del 2005 ha esplicitamente affermato che «i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all'esercizio dell'impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita».
Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-11-2017, n. 26642
Ici- Società agricola di persone – Agevolazioni – riservate solo a persone fisiche - "Il 2^ co. dell'art.58 d.lgs.446/97 ha poi stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art.9, 1^ co., in esame, "si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura". Si tratta di una disciplina connotata da specialità, perché di natura agevolativa in campo Ici; il che depone per la sua prevalenza sulla previsione generale di cui all'art.2 co.4^ d.lgs.99/04, secondo cui: "alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto". (…) Conclusione, quest'ultima, che non trova smentita nel principio generale di 'trasparenza' della società personale in relazione agli obblighi fiscali gravanti direttamente sui soci; trattandosi di principio valevole nell'imposizione diretta, estranea alla materia agevolativa e, comunque, incompatibile con la specialità della disciplina Ici qui applicabile".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-11-2017, n. 26643
Ici- Pensionato agricolo – Agevolazioni – Non spettano - "Quindi - atteso che (Cass. 19130/16) "la riduzione Ici per i terreni agricoli, prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi presso l'I.N.P.S., e della conduzione diretta dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente" - fanno nella specie difetto entrambi i requisiti del beneficio invocato: sia quello, soggettivo, della qualifica di coltivatore diretto iscritto, sia quello, oggettivo, della conduzione diretta. Conclusione, quest'ultima, che trova recente conferma anche in Cass.13745/17, secondo cui: "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti".
Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-11-2017, n. 26617
Fabbricato rurale – Accatastamento in D/10 con Docfa – Retroattività non sussiste – Retroattività solo con istanza Dl n. 70/2011- "Né di per sé può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla 1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo all'uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n.115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-11-2017, n. 26455
Pensionato agricolo – Non spettanza agevolazioni Ici - "Invero questo collegio intende confermare la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005. (…) Il maturare del trattamento pensionistico, dunque, esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico (cfr. Cass. n. 13745 del 31/05/2017). Ne deriva che ha errato la CTR nel ritenere che l'essere il contribuente titolare di pensione non costituisse condizione ostativa alla fruizione dell'agevolazione".
Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-11-2017, n. 27025
Ici – Valutazione area fabbricabile – Nel suo complesso e non per singole destinazioni - "L'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92, nel prevedere che il valore dell'area fabbricabile debba essere costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento all'area complessivamente ed unitariamente interessata dalla modificazione urbanistica, senza che dalla base imponibile così determinata vengano scorporate porzioni di tale area, in ragione della diversa destinazione che esse possano eventualmente avere nell'ambito della realizzazione dell'intero processo edificatorio; c. la ricomprensione nella base imponibile altresì delle aree di urbanizzazione e di intervento c.d. 'standard' risponde, del resto, alla logica secondo cui, ai fini del concreto e proficuo esercizio dello jus aedificandi, è necessario che l'area sia urbanizzata; con la conseguenza che non si può non tenere conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale, ai quali sono finalizzate le opere di urbanizzazione; tale conclusione deve valere anche al fine di escludere che un'area edificabile sia esentata da Ici sol perché assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione per la realizzazione di opere di interesse pubblico correlate all'intervento edilizio complessivo (…). Da ciò consegue che, ai fini di determinare in concreto la base imponibile, la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (non segmentato in ragione del valore attribuibile alle singole parti che la compongono), tenendo ben presenti i differenti livelli di edificabilità di queste ultime; il che può anche essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale".
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI
Codici tributo e versamento entrate tributarie
Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 137/E del 8.11.2017
Istituzione dei codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193
Debito d’imposta altrui
Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 140 del 15/11/17
Accollo del debito d’imposta altrui - Estinzione per compensazione
|
|