Art. 8 
 
 
       Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia 
 
  1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  da
societa' di servizi energetici, esperti in  gestione  dell'energia  o
auditor energetici e da ISPRA relativamente  allo  schema  volontario
EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  entro
il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in  conformita'  ai
dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale  obbligo  non
si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione
conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che
il sistema di gestione  in  questione  includa  un  audit  energetico
realizzato in  conformita'  ai  dettati  di  cui  all'allegato  2  al
presente decreto.  I  risultati  di  tali  diagnosi  sono  comunicati
all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. 
  2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le diagnosi di cui al comma  1  sono  eseguite  da  soggetti
certificati  da  organismi  accreditati  ai  sensi  del   regolamento
comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi  internazionali
di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI  11352,  UNI  CEI
11339 o alle  ulteriori  norme  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,
relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori
di elementi  edilizi  connessi  al  miglioramento  delle  prestazioni
energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS  l'organismo
preposto e' ISPRA. 
  3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo  di
applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di  cui  al
comma 1, con  le  medesime  scadenze,  indipendentemente  dalla  loro
dimensione e a dare progressiva  attuazione,  in  tempi  ragionevoli,
agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o  in
alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle  norme  ISO
50001. 
  4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita'
di  reti  di  teleriscaldamento  o   in   prossimita'   di   impianti
cogenerativi ad alto  rendimento,  la  diagnosi  contiene  anche  una
valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e
del  beneficio  ambientale,  derivante   dall'utilizzo   del   calore
cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 
  5. L'ENEA istituisce  e  gestisce  una  banca  dati  delle  imprese
soggette a  diagnosi  energetica  nel  quale  sono  riportate  almeno
l'anagrafica del  soggetto  obbligato  e  dell'auditor,  la  data  di
esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 
  6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la  conformita'
delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo,  tramite  una
selezione annuale di una  percentuale  statisticamente  significativa
della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai  commi
1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per  cento
delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita'  di
controllo potra' prevedere anche verifiche in situ. 
  7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti
obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui  al  comma  1
dell'articolo 16. 
  8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno  2016,
comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,  lo  stato  di
attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un  rapporto
di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui
risultati raggiunti. 
  9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela   del
territorio e del mare, pubblica un bando per  il  cofinanziamento  di
programmi  presentati  dalle  Regioni  finalizzati  a  sostenere   la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI  o  l'adozione  nelle
PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi
di sostegno presentati dalle  Regioni  prevedono  che  gli  incentivi
siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione  delle
misure di  efficientamento  energetico  identificate  dalla  diagnosi
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. 
  10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede,
nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2014 al 2020, a valere  sulla  quota  spettante  al  Ministero  dello
sviluppo economico dei proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico  ambientali,  con
le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19,   previa   verifica   dell'entita'   dei   proventi   disponibili
annualmente. 
  11. All'attuazione delle attivita' previste ai  commi  5  e  6  del
presente articolo si provvede nel limite massimo di  0,3  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere  sulla  quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico  dei  proventi  annui
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinati  ai  progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai  commi
3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica  dell'entita'  dei
proventi disponibili annualmente. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  (Regolamento   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge  7  agosto
          2012, n. 134, (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 39.  (Criteri  di  revisione  del  sistema  delle
          accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e  degli
          oneri generali di sistema elettrico per le imprese a  forte
          consumo di energia; regimi tariffari speciali per i  grandi
          consumatori industriali di energia elettrica) 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanare  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
          definite, in  applicazione  dell'art.  17  della  Direttiva
          2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese  a
          forte consumo di energia, in base a requisiti  e  parametri
          relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
          dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
              2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla
          successiva determinazione di  un  sistema  di  aliquote  di
          accisa  sull'elettricita'   e   sui   prodotti   energetici
          impiegati  come  combustibili  rispondente  a  principi  di
          semplificazione ed equita', nel rispetto  delle  condizioni
          poste dalla  direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
          ottobre  2003,  che  assicuri  l'invarianza   del   gettito
          tributario e non  determini,  comunque,  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali  di
          sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
          oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  entro  60
          giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
          1, in modo da tener conto della definizione  di  imprese  a
          forte consumo di energia contenuta nei decreti  di  cui  al
          medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
          2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
          Dalla data di entrata in vigore della  rideterminazione  e'
          conseguentemente abrogato l'ultimo  periodo  del  comma  11
          dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              4.  In  attuazione  dell'art.  3,  comma  13-bis,   del
          decreto-legge n.  16  del  2  marzo  2012,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  n.  44  del  26  aprile  2012,  e
          limitatamente ai periodi individuati dalla medesima  norma,
          l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  che  la  componente
          tariffaria compensativa riconosciuta  ai  soggetti  di  cui
          alla citata norma, successivamente  al  loro  passaggio  al
          libero  mercato   dell'energia   elettrica,   non   risulti
          inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta  in  caso
          di permanenza sul  mercato  vincolato.  Restano  salvi  gli
          effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea   in
          materia.". 
              Per il testo dell'art. 19 del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE
          che  modifica  la   direttiva   2003/87/CE   al   fine   di
          perfezionare ed estendere il  sistema  comunitario  per  lo
          scambio di quote di emissione di gas a effetto  serra),  si
          veda nelle note all'art. 5.