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26 Aprile 2024

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NOTIZIE DA IFEL

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Milleproroghe

Nota di lettura IFEL del 9.1.2017 sul decreto milleproroghe

Riscossione delle entrate comunali

Nota IFEL del 23.12.2016 – “Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali – Dl n.193/2016”

Ingiunzioni di pagamento

Nota IFEL del 22.12.2016 – Nota di approfondimento sulla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, di cui al Dl n. 193/2016, schema di delibera consigliare e schema regolamento comunale per la definizione agevolata.

Legge di stabilità

Nota di lettura IFEL sulla legge di stabilità 2017


GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2016, n. 27473

ICI – Abitazioni Ministero della Difesa – Assoggettamento ad ICI per assenza di utilizzazione diretta

Cass. civ. Sez. VI, Ord.,  28-12-2016, n. 27228

TARSU – Garage – Assoggettamento – Prova mancato utilizzo spetta al contribuente – "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 307, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione ... atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del  pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass. nn. 17623/16, 775/11, 17599/09, 13086/06, 17703/04)".

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2016, n. 27085

Società Comunale – Immobile Servizio idrico – Assoggettamento ad ICI –  "La questione controversa concerne la esenzione ICI di cui la società ricorrente, la quale gestisce il servizio idrico per i comuni soci, pretende di beneficiare. Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 504.92 reca una elencazione tassativa dei soggetti esenti da ICI ed una società di capitali, ancorché costituita tra enti pubblici territoriali e non territoriali, non può fruire dell'esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti e non essendo possibile una interpretazione analogica della norma agevolativa, trattandosi di norma eccezionale. Ancorché l'immobile della società sia destinato a scopi istituzionali, quale l'erogazione dell'acqua ai comuni che sono soci della società stessa, l'esenzione da ICI non può essere estesa anche alla società medesima perché la norma non lo prevede (Cass. n. 8869 del 04/05/2016; Cass. n. 7037 del 26/03/2014; Cass. n. 15025 del 17/07/2015)”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2016, n. 27086

Immobile di proprietà della Regione – Utilizzo per fini Istituzionale – Sussiste anche durante i lavori preparatori - "Costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti previa verifica che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. n. 14226 del 08/07/2015; Cass. n. 15025 del 17/07/2015; Cass. n. 4502 del 21/03/2012). Ora, mette conto considerare che il Comune fa derivare la debenza, da parte della Regione, dell'ICI sull'immobile di cui la stessa è divenuta cessionaria dal fatto che per il periodo in contestazione (dal 2002 al 2007) lo stabilimento termale non è stato destinato ai compiti istituzionali, con ciò intendendo che in esso non sono state svolte le attività cui esso era destinato volte all'incentivazione, al sostegno ed alla qualificazione del patrimonio idrico termale, così come disposto dall'articolo 1 della legge numero 323 del 2000. Sennonché la norma di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 deve essere interpretata nel senso che l'immobile è destinato ai fini istituzionali non solo quando nello stesso vengono esercitate le attività sue proprie ma anche quando esso si trova nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l'ottenimento di permessi o concessioni o l'indizione di gare d'appalto”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2016, n. 27096

ICI – Zona Agricola – Area costruzione fabbricato – Assoggettamento – Area edificabile di fatto – "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, in caso di utilizzo edificatorio di un'area, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a tale scopo, trovando applicazione l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92, in quanto il meccanismo impositivo individuato dal legislatore non considera ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione, ma l'area su cui lo stesso insiste, che per tale motivo ridiventa fabbricabile "ab origine", fino a quando la ristrutturazione dell'immobile non sia stata completata (Cass. n. 10082/2014). Anche l'ufficio, in un documento di prassi ha chiarito che durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria, il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici (Risoluzione ministeriale n. 209 del 17.10.1997)".

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-12-2016, n. 27098

ICI – Area fabbricabile pertinenziale – Assoggettamento – “Oggetto degli avvisi d'accertamento e liquidazione emessi dal Comune di Feltre e poi opposti, è un'area, autonomamente distinta nel catasto del predetto comune, quale area edificabile. Tale area, è censita in catasto autonomamente, rispetto all'edificio al quale accede e la parte contribuente avrebbe potuto impugnare l'attuale classamento presso la competente sede giudiziaria, mentre, vi ha inizialmente prestato adesione, ritenendo di beneficiare del maggior valore attribuito; successivamente e nella presente sede, ha ritenuto più rispondente al proprio interesse, attribuire un diverso utilizzo all'area; questa circostanza, secondo l'orientamento di questa Corte, non consente alla parte contribuente di poter contestare l'atto impositivo, deducendo la sussistenza di un asserito vincolo di pertinenzialità; infatti, secondo l'orientamento che si ritiene di condividere, "Il rapporto d'ICI s'instaura attraverso la denuncia del contribuente, mediante la quale egli dichiara la sua situazione di possesso rilevante per l'ICI e sulla base di essa egli stesso provvede alla liquidazione periodica dell'imposta. L'impostazione iniziale viene variata, oltre che per l'eventuale intervento accertativo del Comune, ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s'introduca una modificazione e il contribuente rinnovi la dichiarazione adeguatrice...". Nella odierna vicenda, è mancato qualunque richiesta di diverso classamento da parte della contribuente, in virtù dell'asserito vincolo pertinenziale, "...cosicché, se lo stesso contribuente non ha affermato la sua pertinenzialità in via di specialità, vuoi dire che egli ha voluto lasciarla nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-12-2016, n. 26722

TARSU – Obbligo di denuncia – Sussiste anche per gli immobili del Comune concessi a terzi - “Il ricorrente era tenuto ad effettuare la denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che ha natura di dichiarazione di scienza ed è atta a rendere nota al Comune l'esistenza dei locali e delle aree tassabili ai sensi del precedente art. 62. La denuncia, invero, costituisce il presupposto dell'imposta poiché con essa l'ente impositore viene reso edotto della concreta destinazione degli spazi al fine della quantificazione della tassa tenuto conto della idoneità di ciascuno di essi alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati. Ne consegue che, rilevando la destinazione concreta ai fini dell'imposizione, non si può affermare che il Comune, per il solo fatto di essere proprietario e concedente dell'immobile, fosse già in possesso dei dati necessari per la determinazione della tassa”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-12-2016, n. 26725

TARSU – Locali deposito – Assoggettamento alla tassa – Sussiste -  “I residui prodotti in un deposito o magazzino non possono certo essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani; secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi "urbani" per esclusione (salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi) e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi, ecc.), inoltre, tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. n. 1242/1996, 15857/2005, ord. n. 12443/2014)”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2016, n. 26054

ICI – Fabbricato nuova costruzione- Accatastamento – Assenza certificato agibilità – Non compete riduzione imposta per inagibilità – “L'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sè, presupposto sufficiente perchè l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta prevista, laddove per i fabbricati di nuova costruzione i criteri alternativi dell'ultimazione dei lavori o di utilizzazione del fabbricato assumono rilievo solo per l'ipotesi in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto (Cass. n. 24924/08), mentre, d'altra parte, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta) è correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria, e non come qualità giuridica superabile con il rilascio del certificato di abitabilità (secondo Cass. ord. n. 5372/09 "...il rilascio del certificato di abitabilità non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, non potendosi desumere il contrario dal tenore dell'art. 8, comma 1 citato decreto, che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale, e di fatto non utilizzati")”.


NORMATIVA

normativa

Decreto milleproroghe

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (GU del 30/12/2016 )

Legge di Stabilità 2017

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU del 21/12/2016)

 
 

 

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