(( Art. 17 quinquies 
 
 
               Semplificazione dell'attivita' edilizia 
                   e diritto ai punti di ricarica 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  sono  premessi  i
seguenti: 
  «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano  il  regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione
edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la
ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una
vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita'
alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento
stesso. 
  1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del
presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli
abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri
inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si
applicano  agli  immobili   di   proprieta'   delle   amministrazioni
pubbliche». 
  2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'articolo  1102  del  codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica  elettrica  dei  veicoli  in  edifici  in  condominio   sono
approvate  dall'assemblea  di  condominio,  in  prima  o  in  seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile. 
  3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non  assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di cui al comma  2,  il  condomino  interessato  puo'  installare,  a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato  comma  2,  secondo  le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (L)  Regolamenti  edilizi  comunali  (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33) 
              1. Il  regolamento  che  i  comuni  adottano  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 4, deve contenere  la  disciplina  delle
          modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
          delle normative tecnico-estetiche,  igienico-sanitarie,  di
          sicurezza e vivibilita' degli immobili e  delle  pertinenze
          degli stessi. 
              1-bis(abrogato) 
              1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i  comuni  adeguano  il
          regolamento di cui al comma 1  prevedendo,  con  decorrenza
          dalla medesima data, che  ai  fini  del  conseguimento  del
          titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
          per gli edifici di nuova  costruzione  ad  uso  diverso  da
          quello residenziale con superficie utile  superiore  a  500
          metri   quadrati   e   per   i   relativi   interventi   di
          ristrutturazione     edilizia,      l'installazione      di
          infrastrutture  elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli
          idonee a  permettere  la  connessione  di  una  vettura  da
          ciascuno spazio  a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
          ciascun box per auto, siano essi  pertinenziali  o  no,  in
          conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
          nel regolamento stesso. 
              1-quater. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al
          comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
          relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da  quanto
          ivi  previsto,  i  poteri  inibitori  e   di   annullamento
          stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
          queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39. 
              1-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1-tere
          1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
          amministrazioni pubbliche. 
              2. Nel caso in  cui  il  comune  intenda  istituire  la
          Commissione edilizia, il regolamento indica gli  interventi
          sottoposti   al   preventivo   parere   di   tale    organo
          consultivo.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 1102,  1120,  1121  e
          1136 del codice civile : 
              «Art. 1102 Uso della cosa comune 
              Ciascun partecipante puo' servirsi della  cosa  comune,
          purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca  agli
          altri partecipanti di farne parimenti uso secondo  il  loro
          diritto (1108, 2256). A tal fine puo' apportare  a  proprie
          spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
          della cosa. 
              2. Il partecipante non puo' estendere  il  suo  diritto
          sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
          compie atti idonei a mutare  il  titolo  del  suo  possesso
          (714, 1164).». 
              «Articolo 1120. Innovazioni 
              1. I condomini, con la maggioranza indicata dal  quinto
          comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
          dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior
          rendimento delle cose comuni. 
              2. Sono  vietate  le  innovazioni  che  possono  recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino (1138).». 
              «Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie 
              1.  Qualora  l'innovazione  importi  una  spesa   molto
          gravosa  o  abbia  carattere  voluttuario   rispetto   alle
          particolari condizioni e  all'importanza  dell'edificio,  e
          consista in opere, impianti  o  manufatti  suscettibili  di
          utilizzazione  separata,  i  condomini  che  non  intendono
          trarne vantaggio sono  esonerati  da  qualsiasi  contributo
          nella spesa. 
              2.  Se  l'utilizzazione  separata  non  e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
              3. Nel caso previsto dal primo comma i  condomini  e  i
          loro eredi o aventi causa possono  tuttavia,  in  qualunque
          tempo,   partecipare    ai    vantaggi    dell'innovazione,
          contribuendo nelle spese di esecuzione  e  di  manutenzione
          dell'opera (1108).». 
              «Art.  1136  Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni 
              1.   L'assemblea   e'   regolarmente   costituita   con
          l'intervento di tanti condomini  che  rappresentino  i  due
          terzi del valore dell'intero edificio e  i  due  terzi  dei
          partecipanti al condominio. 
              2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
          di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio (att. 61). 
              3. Se l'assemblea non puo' deliberare per  mancanza  di
          numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un
          giorno successivo a quello della prima e in ogni caso,  non
          oltre dieci giorni  dalla  medesima;  la  deliberazione  e'
          valida se riporta un numero  di  voti  che  rappresenti  il
          terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo  del
          valore dell'edificio. 
              4. Le deliberazioni  che  concernono  la  nomina  e  la
          revoca dell'amministratore  o  le  liti  attive  e  passive
          relative  a  materie  che  esorbitano  dalle   attribuzioni
          dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni  che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di  notevole  entita'  devono  essere  sempre
          prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. 
              5.  Le  deliberazioni  che   hanno   per   oggetto   le
          innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120  devono
          essere  sempre  approvate  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
          i due terzi del valore dell'edificio. 
              6. L'assemblea non puo' deliberare, se non  consta  che
          tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. 
              7.  Delle  deliberazioni   dell'assemblea   si   redige
          processo verbale da  trascriversi  in  un  registro  tenuto
          dall'amministratore (att. 67 s.).».