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Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno) 4169872017
Unità di riferimento Ambiente e Energia
Data sottoscrizione 16/nov/2017
Oggetto MISURE PER LA SOSTENIBILITA'  AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI: OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DI ACCESSO AL PUBBLICO DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO.
Validità Permanente

Testo dell'atto

IL SINDACO


Premesso:
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;

- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polvere sottili;

- che il sovrautilizzo degli impianti di climatizzazione invernale o estiva incide sul fabbisogno energetico e conseguentemente sull'utilizzo di fonti non rinnovabili e sull'incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici;

- che le azioni volte al contenimento delle dispersioni energetiche rientrano tra le iniziative di sensibilizzazione per favorire l'adozione di buone pratiche di efficienza energetica e promozione di energie da fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di CO2.

- che l'Accordo di Programma 2012-2015 sottoscritto dal Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti prevedeva, oltre alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, anche un pacchetto di misure strutturali e gestionali di medio periodo, nonché una serie di misure emergenziali di immediata attuazione;

Premesso inoltre:
- che il Comune di Bologna con delibera consiliare O.d.G. 230/2008, P.G. n. 277949/2008 ha aderito al Patto dei Sindaci promosso dall'Unione Europea, che comporta, da parte dell'amministrazione comunale, l'impegno alla riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 20% rispetto ad un anno base individuato dall'amministrazione;

- che conseguentemente, con deliberazione O.d.G.n. 186/2012, P.G. n. 103874/2012, è stato approvato il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) che contiene l'inventario delle emissioni e il bilancio energetico del territorio comunale e definisce le misure da attuare per la riduzione delle emissioni climalteranti, individuando le responsabilità per la traduzione delle strategie a lungo termine in azioni;

Visto:
- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE ;

- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

- che il "PAIR 2020 (Relazione generale)", all'art. 9.3.4.1. prevede fra le misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici sia termici che elettrici da attuare su tutto il territorio regionale:
- obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
- divieto di prevedere l'installazione e l'utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali cantine, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali androni, scale, rampe) e in vani e locali tecnici;

Visto inoltre:
- l'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani che prevede le prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici e la loro tempestiva attuazione;

Considerato:
che il Comune di Bologna è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

Ai sensi dell'art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR e dell'art. 42 della Legge Regionale 16/2017;

Richiamati:
- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- la L.R. 16/2017;
ORDINA

Su tutta l'area del territorio del comune di "Bologna":

a) il divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici;

b) l'obbligo di mantenere la chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico nei seguenti casi:

- nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Questo periodo può eventualmente essere esteso con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni climatiche che rendono necessaria l'accensione degli impianti;

- nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.

Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16/2017 non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.
SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.
COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e la comunicazione attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.




F.TO IL SINDACO
    Virginio Merola


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