n.184 del 24.07.2015 (Parte Seconda)

Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2009/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

- il Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015;

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria per il 2014”;

- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009 “Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- la delibera della Giunta regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 “Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

Richiamate:

- la delibera della Giunta regionale n. 1362 del 20 settembre 2010 “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008”;

- la delibera della Giunta regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della Dal n. 156/2008”;

- la delibera della Giunta regionale n. 832 del 24 giugno 2013 “Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda - Allegati”;

- la delibera della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 “Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.”;

- la delibera della Giunta regionale n. 181 del 28 febbraio 2015 “Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 riportante “Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetico degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.”;

Considerato che:

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, ha provveduto a modificare la precedente Direttiva 2002/91/CE al fine di rafforzare le politiche di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi e prevedendo che gli stati membri a livello nazionale e regionale provvedano a:

a) definire un quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) prevedere l’applicazione di requisiti minimi della prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, introducendo l’obbligo che da una certa data essi abbiano le caratteristiche di “edifici ad energia quasi zero”;

c) prevedere l’applicazione di requisiti minimi della prestazione energetica di:

- edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

- elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’edificio quanto sono rinnovati o sostituiti;

- sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

d) realizzare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero;

e) prevedere che nella progettazione degli edifici sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, e che tale valutazione sia documentata e disponibile a fini di verifica;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, così come modificato ed integrato con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, e convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e le disposizioni in esso contenute con particolare riferimento ha provveduto, tra l’altro:

a) alla definizione della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) alla individuazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

- nuova costruzione;

- ristrutturazioni importanti;

- riqualificazione energetica;

c) alla definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;

d) all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

- il Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, ha definito le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari;

Dato atto che:

- in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all’art. 17 del citato D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e all’art. 6 del citato Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE;

- con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria per il 2014”, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV - Capo II, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a recepire la Direttiva 2010/31/UE prevedendo l’adeguamento delle proprie disposizioni attuative con atti successivi;

Ritenuto, pertanto, che nella Regione Emilia-Romagna, che con la legge sopra richiamata ha provveduto al recepimento della al Direttiva 2010/31/UE, non si applichino le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 ed al Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015;

Dato atto che ai sensi degli artt. 25 e 25-bis della citata LR 26/2004, la Regione, mediante atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, provvede a definire o aggiornare i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

- edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;

- nuovi impianti installati in edifici esistenti;

- interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

Ritenuto, pertanto, di provvedere a:

a) definire o aggiornare i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;

b) individuare le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;

c) individuare i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti;

d) definire il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione;

e) stabilire, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e ss.mm.ii. recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare, tra l’altro, gli standard minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, compresi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, e le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;

Richiamati:

- la Direttiva 2009/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili prevedendo tra l’altro che:

a) nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducano misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio, anche tenendo conto di misure riguardanti incrementi dell’efficienza energetica, la cogenerazione e gli edifici a consumo di energia basso o nullo;

b) gli Stati membri impongano l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, consentendo di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che prevede all’art. 11 un Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, definendo, nell’Allegato III, le corrispondenti specifiche tecniche;

- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare le disposizioni che prevedono l’obbligo di installazione di sistemi di misurazione e di contabilizzazione dell’energia termica nel caso di impianti termici centralizzati a servizio di più unità immobiliari;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” comma 5, in cui si prevede l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare negli edifici condominiali esistenti dotati di impianti di riscaldamento centralizzati;

Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, ed in particolare:

- l’art. 7, che individua gli interventi edilizi che possono essere attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, e quelli soggetti a comunicazione;

- l’art. 9, che individua gli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, quali il permesso di costruire e la SCIA, e le relative procedure;

- l’art. 11, nel quale è specificato che l'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti di efficienza energetica di cui al presente Atto;

- l’art. 12, che specifica natura e funzioni degli Atti regionali di coordinamento tecnico e ne disciplina le procedure di approvazione e applicazione;

Ritenuto di provvedere, tenendo conto delle disposizioni di cui al Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, con l’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento a definire in particolare:

- gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica;

- le prestazioni richieste agli edifici di nuova costruzione per essere considerati “edifici ed energia quasi zero”, e le decorrenze a partire dalle quali corre l’obbligo di assumerle sistematicamente a riferimento per gli edifici di nuova costruzione;

- le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzabili per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti, al fine di consentire la verifica dei requisiti minimi in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi edilizi, e le relative norme di riferimento;

- il modello della relazione tecnica che i tecnici devono predisporre al fine di attestare la rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici di cui al presente atto;

- il modello dell’Attestato di Qualificazione energetica che deve essere rilasciato, nei casi previsti, al termine della realizzazione dell’intervento, al fine di attestare la conformità dell’opera realizzata ai requisiti minimi di cui al presente atto;

Dato atto che le disposizioni riportate nell’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento recepiscono integralmente i requisiti tecnici del Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” pubblicato sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, integrati per quanto opportuno e necessario con quelli già definiti nella disciplina regionale vigente e sopra richiamata, già oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Ritenuto che l’effettuazione della precedente comunicazione rende superfluo l’esperimento di una nuova procedura di comunicazione, non essendo state introdotte nell’atto allegato nuovi requisiti tecnici;

Ritenuto inoltre di prevedere che le disposizioni contenute nell’atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento si applichino a partire dal 1 ottobre 2015;

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 429/2012, che si è espresso favorevolmente alla adozione dell’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento nella seduta del 23 aprile 2015;

Dato atto che, nella redazione dell’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento sono state accolte ed inserite le osservazioni e proposte formulate:

- dal Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, allargato ai rappresentanti di ANCE e Confindustria, a seguito degli incontri del 5 maggio 2015 e del 18 giugno 2015;

- dal Servizio Affari Generali, giuridici e programmazione finanziaria della Direzione generale programmazione Territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali con prot. NP.2015.0006699 del 22 maggio 2015, al fine di coordinare ed integrare gli adempimenti richiesti dalle procedure autorizzative per la realizzazione degli interventi di cui all’Atto di coordinamento tecnico con la vigente disciplina regionale sull’attività edilizia;

Dato inoltre atto che sul “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” allegato al presente provvedimento il competente Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 12 della LR 15/2013, e dell’art. 6, LR 13/2009, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 6 luglio 2015 (prot. 479470/2015);

Vista la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna:

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni;

- n. 1950/2010 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

- n. 2060/2010 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle “Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma”,

a voti unanimi e palesi

delibera 

  1. di approvare, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, ai sensi degli artt. 25 e 25bis della L.R. 26/04 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, ed ai sensi e con le modalità si cui all’art. 12 della L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, l’“Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di prevedere l’entrata in vigore delle disposizioni riportate dall’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento a partire dal 1 ottobre 2015;
  3. di prevedere che le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15, continuano a trovare applicazione per le varianti in corso d’opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente atto;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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