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18 Aprile 2024

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NOTIZIE DA IFEL

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Contenzioso tributi comunali

Nota di approfondimento sulle modalità di applicazione ai tributi locali della definizione agevolata delle liti pendenti in ogni grado di giudizio recata dall'articolo 11 del Dl n. 50 del 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, corredata da uno schema di deliberazione e di regolamento.


GIURISPRUDENZA

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 26-06-2017, n. 15901

ICI-IMU – Esenzione – Onere della prova incombe sul contribuente - “Il motivo è manifestamente fondato, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi affermati in modo consolidato in materia da questa Corte, secondo i quali l'esenzione dall'ICI di cui alla citata norma può trovare applicazione a condizione che sia dimostrata dal contribuente, al quale incombe il relativo onere probatorio, la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'esenzione stessa e cioè che le attività assistenziali e previdenziali siano svolte in detti immobili con modalità non commerciali (tra le molte, più di recente Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19039 ed altre pronunce coeve; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711; Cass. sez. 5, 13 marzo 2015, n.5062), circostanza che è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente impositore (con specifico riferimento ad immobile dell'INPDAP adibito a casa di soggiorno per anziani, nel senso che l'ente deve fornire per usufruire dell'esenzione la prova dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, Cass. sez. 5, 21 marzo 2012, n. 4502)”.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-06-2017, n. 15668

ICI-IMU – Pertinenza abitazione principale – Principio della contiguità spaziale -  “Nel caso di specie, l'immobile che il contribuente dichiara di aver asservito ad altro di sua proprietà è un garage sito nel comune di Roana, mentre l'abitazione servita da tale garage è ubicato nel comune di Venezia-Lido, pertanto, la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di "radicali trasformazioni" per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell'agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva. D'altra parte, manca nella presente vicenda, il requisito della contiguità spaziale (Cass. nn. 12855/11, 4599/06, 24104/09, 12983/02); né risulta dal ricorso l'esistenza di quel vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell'abitazione al momento del separato acquisto del garage, a mente dell'art. 10 DL 5/2012”.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-06-2017, n. 15700

ICI-IMU – Trasferimento Cubatura – Rilevanza – Strumenti urbanistici con perequazione – Rilevanza ai fini assoggettamento –  “Che quanto sopra esposto appare del tutto coerente con l'istituto del comparto che, nell'ambito della c.d. urbanistica perequativa (cfr. L. n. 662 del 1996), mira a soddisfare l'insopprimibile esigenza di "legare" tra loro i singoli proprietari entro un ambito spaziale più ampio di quello dei singoli lotti, al fine di consentire la realizzazione di quanto previsto nel piano urbanistico, permettendo così ai proprietari di territori di accordarsi tra di loro riguardo alla concentrazione di volumetrie all'interno di una determinata area, in modo tale da non creare svantaggi per alcuno; che la decisione della CTR appare censurabile perché ha escluso qualsivoglia rilievo alla possibilità di sfruttare economicamente l'edificazione potenziale attraverso il trasferimento del diritto in area suscettibile di trasformazione … , cosicché la relativa motivazione presenta profili di palese illogicità atteso che la ritenuta aleatorietà della cessione di cubatura risente del mancato inquadramento dell'istituto esaminato, dell'inesatta conoscenza del complessivo sistema delineato dalla normativa urbanistica, applicabile alla fattispecie, e della erronea convinzione che, in detto ambito, l'eventuale necessità di accordi di natura più o meno complessa sia di per sé idonea ad escludere la vocazione edificatoria del suolo”.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-06-2017, n. 15408

Impugnazione estratto ruolo- cartella – Inammissibilità in caso di mancata impugnazione atto presupposto – “Il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art.21 del d. lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448); avendo altresì chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), che in tanto è possibile l'impugnazione di cartella di pagamento per il tramite di estratto di ruolo, dal quale si assume di averne avuto conoscenza, unicamente in difetto di notifica della cartella per mezzo della quale il ruolo è invece ordinariamente notificato al contribuente. Nella fattispecie in esame, come si è visto, la CTR ha dato atto della regolare notifica degli avvisi di accertamento e della cartella, rispettivamente non impugnati nel termine di decadenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992”.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-06-2017, n. 15440

Parcheggio in concessione – Soggetto sia a Tosap che a Tari – “La pronuncia impugnata si è invero, in modo consapevole, discostata da precedenti pur richiamati di questa Corte rese in analoghe controversie tra le parti che, in tema di TOSAP, avevano affermato che «l'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area posseduta in forza della concessione stessa — e secondo il regime tariffario dettato dal citato d. lgs. n. 507 del 1993, art. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti — atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo». (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2012, n. 16944; Cass. sez. 6-5, ord. 8 ottobre 2012, n. 17124;  Cass. sez. 6-5, 5 ottobre 2012, n. 17084; cfr. anche Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 25 gennaio 2005, n. 1481; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238). Analoghi principi non valgono a sottrarre all'imposizione TARSU aree destinata a parcheggi a pagamento giusta atti di concessione da parte dell'ente impositore, non essendo di per sé incompatibile la destinazione a parcheggio con la ordinaria produzione di rifiuti (cfr. Cass. sez. 5, 17 luglio 2013, n. 17434)”.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-06-2017, n. 15448

Il giudice è tenuto a liquidare le spese di lite sulla base delle tariffe stabilite con decreto ministeriale – “La liquidazione delle spese per ciascun grado di giudizio è funzionale al controllo della parte sul rispetto delle norme che presiedono alla corretta liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623). …Ed infine ugualmente è fondata la doglianza della liquidazione del compenso professionale in misura inferiore a quella derivante anche dalla massima riduzione che possa in concreto operarsi sul parametro medio”.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-06-2017, n. 15407

Il seminario arcivescovile è soggetto a Tarsu – “In tema di TARSU, quindi, specificamente questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027) ha ritenuto che non fosse sufficiente a configurare il diritto all'esenzione dalla TARSU l'art. 16 del Trattato Lateranense, dell'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana, nella parte in cui la norma citata stabilisce che gli immobili ivi indicati siano esenti da tributi ordinari e straordinari, quale norma programmatica, che necessita di una specifica attuazione (tale, ad esempio, configurandosi, in tema di ICI, il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. e del d. lgs. n. 504/1992); norma tanto più necessaria in relazione alla natura della TARSU, che è sempre stata intesa come avente valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla  qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni (cfr., anche, nel senso che la definizione di edifici destinati al culto debba essere intesa in senso restrittivo quali luoghi dedicati alla venerazione della divinità, Cass. sez. 5, 23 febbraio 2005, n. 3715). L'interpretazione, fatta propria dalla CTR, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l'esenzione la norma regolamentare TARSU del Comune di Rende (10, comma 1, lett. b), che decreta l'esenzione da TARSU dei locali destinati al culto, quale attuazione in materia dell'art. 16 della 1. n. 222/1985, compie dunque un vero e proprio salto logico nell'estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dall'art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 507/1993, l'esenzione indiscriminata dal tributo sulla base di un'equiparazione, da parte del menzionato art. 16 della 1. n. 222/1985, ai soli effetti delle leggi civili, alle "attività" di religione e di culto, di quelle, per quanto qui interessa, dirette alla formazione del clero”.


CIRCOLARI - RISOLUZIONI - COMUNICATI

comunicati

TASI

Dipartimento delle finanzeRisoluzione n. 4/DF del 21 giugno 2017
Tasi – Dichiarazione telematica Enti non commerciali e persone fisiche - Obbligo dichiarativo per gli immobili non di proprietà.


NORMATIVA

normativa

Conversione con modificazioni DL 50/2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 
 

 

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